Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32685 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32685 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 11/07/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Schinai Cosimo nato il giorno 8 giugno 1992, avverso
l’ordinanza del Tribunale della libertà di Taranto del 7 febbraio 2014. Sentita
la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale della libertà di Taranto, decidendo
sull’istanza di riesame presentata dal difensore di Schinai Cosimo avverso il
provvedimento del Gip del medesimo tribunale in data 24 gennaio 2014,
applicativa allo stesso della misura cautelare della custodia carceraria per
alcuni delitti di rapina aggravata, ha confermato il provvedimento.
Ricorre, assistito dal proprio difensore, l’indagato, che lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione per avere il tribunale del riesame ritenuto
integrato il grave quadro indiziario circa la commissione dei contestati delitti
senza adempiere al dovere di una motivazione logica e sufficiente, ignorando

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inoltre la perplessità oggettiva del quadro indiziario e fondando il proprio
ragionamento anche sulle risultanze di un sequestro posto in essere dai
carabinieri di Cassano e non convalidato dal pubblico ministero.
Una ulteriore doglianza investe la integrazione delle esigenze cautelari,
criticandosi l’affermazione del tribunale, ritenuta generica, sull’esistenza di un
pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve osservarsi che, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio

t

condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere
di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui
è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso
sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la
cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto
al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del
25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840 e, tra le più recenti, Cass. Sez. III,
28.2.2012, n. 12763).
Nel caso di specie, il Tribunale ha esposto una motivazione esaustiva e
coerente sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, appositamente
considerando la motivazione del gip nelle sue articolazioni logiche,
condividendola con adeguata argomentazione, e così esprimendo un giudizio
di merito come tale non nuovamente sindacabile in questa sede di legittimità.
Cfr. in particolare le pp. 3-5 dell’ordinanza impugnata, in cui si sottolinea la
chiamata in correità del coindagato De Lauro Giuseppe, di cui il tribunale
verifica l’intrinseca credibilità oltre alla sussistenza di riscontri esterni
individualizzanti, rinvenendo questi ultimi anche nella corrispondenza
somatica tra il giovane rapinatore di due degli episodi in questione e l’odierno
indagato; chiarendo come presso l’abitazione di costui siano stati rinvenuti
alcuni indumenti utilizzati dai rapinatori nel corso delle azioni criminali;

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V

evidenziando come l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere,
così non fornendo elementi a suo favore.
Egualmente privo di contraddizioni, lacune o illogicità, è il giudizio sulla
sussistenza delle esigenze cautelari di massimo rigore, argomentando il
tribunale – in ragione delle modalità di commissione delle rapine, del numero
degli episodi delittuosi, e della gravità dei fatti – l’esistenza di un concreto ed
attuale pericolo di reiterazione del reato, arginabile esclusivamente attraverso

Consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 94, 1 ter, disp. att. cod. pro pen.
Roma, 11.7.2014

Il Consigliere estensore

Il Presi ente

Fabrizio Di Marzio
cA2

Antonio sposito
L

l’applicazione della misura custodiale carceraria.

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