Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32678 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32678 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RAFFAELLI Luigi, n. il 28.5.1986;
2) RAFFAELLI Giuliano, n. il 13.8.1990;
3) BIADA Maria, n. il 13.1.1952;
3) GHISELLI Andrea, n. il 2.1.1974;
4) EL HARI Hind, n. 12.8.1978;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca in data 21.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Antonio
Gialanella, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Mario De Giorgio, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Raffaelli Luigi e Raffaelli Giuliano, Ghiselli Andrea, El Hari Kind e
Biada Maria ricorrono per cassazione – a mezzo dei loro difensori avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca del 21.10.2013, emessa in

Data Udienza: 11/06/2014

sede di riesame, che ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del locale
Tribunale, che ha disposto nei loro confronti il sequestro preventivo emesso ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies D.L. n.
306/1992 – delle società “Raffaelli & Partners s.r.l.”, “Azienda agricola
Fontanello s.r.l.”, “Italian Consulting s.r.l.”, “Agriturismo Borgo Biaia
s.r.l.”, con i beni mobili ed immobili ad esse intestati, nell’ambito del

306/1992 e 30-31 Legge n. 646/1982 nei loro confronti e nei confronti di
Raffaelli Pietro. Secondo l’accusa contestata, Raffaelli Pietro destinatario di una sentenza divenuta irrevocabile con la quale gli è stata
applicata la pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli artt. 416bis e 648-bis cod. pen. – avrebbe intestato fittiziamente diversi beni agli
odierni ricorrenti, onde evitare la confisca del proprio patrimonio.
Con motivi di ricorso sovrapponibili, si deduce:
1) la erronea applicazione dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, in
relazione alla mancata individuazione dei singoli beni di valore
sproporzionato rispetto ai redditi o alle attività economiche dell’indagato
e, comunque, la inosservanza degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. in
relazione all’obbligo di motivare sul punto; si deduce che il Tribunale non
avrebbe motivato o, comunque, avrebbe motivato in modo apparente in
ordine alla suddetta sproporzione, avendo considerato il patrimonio di
Raffaelli Pietro nel suo complesso e non i singoli beni, relativamente
all’acquisto di ciascuno di essi;
2) la erronea applicazione dell’art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992, in
relazione alla mancata individuazione di elementi indiziari da cui
desumere la finalità di Raffaelli Pietro di eludere l’applicazione di misure
di prevenzione patrimoniale, nonché la inosservanza degli artt. 321 e 125
cod. proc. pen. in relazione all’obbligo di motivazione sul punto; si
deduce, in particolare, che non vi sarebbe prova della sussistenza del
dolo specifico richiesto dall’art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992, perché la
maggior parte delle attribuzioni patrimoniali sarebbero state realizzate
con atti pubblici e perché fino al maggio 2012 nessun procedimento di
prevenzione era stato avviato nei confronti del Raffaelli; secondo i
ricorrenti il Tribunale non si sarebbe posto il problema della sussistenza,

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procedimento iscritto per i delitti di cui agli artt. 12 quinquies D.L. n.

in capo al Raffaelli, dello scopo precipuo di eludere le disposizioni di legge
in materia di contrasto alla criminalità mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Le censure sono infondate.
Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno
statuito che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro

D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono,
quanto al “fumus commissi delicti”, nell’astratta configurabilità, nel fatto
attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal
P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che
rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e,
quanto al “periculum in mora”, coincidendo quest’ultimo con la
confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle
medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda
la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività
economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata
giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. (Cass., Sez. Un., n.
920 del 17/12/2003 Rv. 226492, imp. Montella). Al fine di disporre la
confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12sexies, commi 1 e 2, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 ) allorché sia provata
l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i
proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da
confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di
essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di
raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei
valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle
attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni
presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni
di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile
consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in

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preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12-sexies, commi 1 e 2,

quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta
condanna (Sez. Un., cit. Rv. 226491).
Va ancora premesso che, contro le ordinanze emesse a norma
dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del
rinvio operato dall’art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso
vale anche per il sequestro probatorio), il ricorso per cassazione è

invece – per vizi della motivazione, neppure nella forma della illogicità
manifesta.
Sul punto, va tuttavia chiarito che, secondo questa Corte, nella
nozione di violazione di legge devono comprendersi non solo gli “errores
in iudicando” o quelli “in procedendo”, ma anche la mancanza o la mera
apparenza della motivazione, in quanto esse determinano la violazione
della norma che impone l’obbligo di motivare i provvedimenti
giurisdizionali (Cass., Sez. Un., n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224611;
Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692); la mancanza o la mera
apparenza della motivazione – però – integrano gli estremi della
violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe
giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti
minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da
apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dall’organo investito del procedimento (Cass., Sez. Un., n.
25932 del 29/05/2008 Rv. 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004
Rv. 226710; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 6589 del
10/01/2013 Rv. 254893).
Orbene, nel caso di specie, a fronte della ampia motivazione con la
quale il Tribunale ha giustificato il proprio provvedimento, deve con
certezza escludersi che ricorra quella apparenza della motivazione che
legittimerebbe l’intervento di questa Corte suprema, dovendo – al
contrario – ritenersi che i giudici di merito hanno puntualmente osservato
le prescrizioni metodologiche contenute nei richiamati principi
giurisprudenziali.
Innanzitutto hanno puntualmente motivato in ordine alla sussistenza
del “fumus commissi delicti”, consistente nell’astratta configurabilità, nel

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ammesso solo per “violazione di legge” (art. 325/1 c.p.p.), e non –

fatto attribuito agli indagati, del delitto di cui all’art. 12 quinquies D.L. n.
306/1992 (p. 2-3).
Hanno poi puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del
“periculum in mora”, che hanno individuato nel concreto rischio di
ulteriori atti o operazioni simulate finalizzate a sottrarsi a futuri
provvedimenti ablativi.

alla sproporzione tra il valore dei beni di cui Raffaelli Pietro risulta titolare
tramite le interposte persone e i suoi redditi, profilo su cui si concentrano
le censure mosse col primo motivo di ricorso.
A questo proposito, deve rilevarsi la infondatezza della censura
secondo cui il Tribunale avrebbe considerato il patrimonio di Raffaelli
Pietro nel suo complesso e non i singoli beni, relativamente all’acquisto di
ciascuno di essi. Al contrario, dalla lettura del provvedimento (p. 4),
risulta che i giudici di merito ritenuto la sussistenza della detta
sproporzione sia con riferimento al momento dei singoli acquisti (rispetto
la valore dei beni di volta in volta acquisiti) sia con riferimento al valore
complessivo di essi; e hanno per di più constatato come il Raffaelli non
abbia fornito alcuna prova della positiva liceità della loro provenienza.
Anche le censure mosse col secondo motivo di ricorso sono
infondate.
In ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 12 quinquies D.L.
n. 306/1992, è sufficiente richiamare quanto osservato sopra circa la
motivazione relativa al “fumus commissi delicti”; in ordine al dolo
specifico del reato, il Tribunale ha sottolineato, tra l’altro, la cadenza
temporale degli atti, in prossimità alla emissione della sentenza di
applicazione pena richiamata in premessa, che depone per la sussistenza
dell’intento di elidere le disposizioni di legge in tale di misure di
prevenzione patrimoniali.
In definitiva, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.

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Hanno poi motivato, in modo congruo ed esaustivo, anche in ordine

La Corte Suprema di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon a Sezione

Penale, addì 11 giugno 2014.

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