Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32676 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32676 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO DOMENICO N. IL 16/02/1973
avverso il decreto n. 69/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 28/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/06/2014

-1-Di Maggio Domenico ricorre avverso il decreto della corte di appello di Caltanissetta, datato
28/30.10 2013, di conferma del pregresso decreto in data 20.3.2013 del tribunale della stessa città
che applicava al prevenuto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due. Deduce il
ricorrente carenza di motivazione in ordine alla attualità della pericolosità, avendola i giudici della
prevenzione tratta da una condanna risalente nel tempo che ha riferimento ad una condotta
mantenuta fino al Luglio 2006 ed ancora da una nota informativa dei Carabinieri di Caltanissetta,
datata 20.3.2013, priva dei necessari requisiti di specificità.
-2- Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Devesi premettere che in tema di misure di prevenzione, anche per gli appartenenti ad associazioni
di tipo mafioso deve essere accertata la presenza, al momento della valutazione finalizzata alla
applicazione della misura, di elementi sintomatici della attualità della pericolosità sociale. E deve
anche premettersi che Ch72 non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale
pericolosità, una volta che l’appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano
elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso
personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo. Ora nel caso di specie i
giudici di merito hanno richiamato la sentenza del gup del tribunale di Caltanissetta del 6.2.2007,
passata in giudicato che ha condannato il prevenuto per il delitto ex art. 416 bis c.p. commesso con
una condotta protrattasi ,secondo contestazione, fino al 19.7.2006; si sono soffermati su specifici
gravi episodi commessi nell’ arco di tempo che delimita la contestazione ed hanno poi tratto il
convincimento dell’attualità della pericolosità richiamando la nota dei CC di Caltanissetta del
20.3.2013 che segnalavano la frequentazione del prevenuto con” personaggi di notevole caratura
criminale nell ‘ambito di ” cosa nostra, famiglia Cammarata”.
Inattaccabili i primi due rilievi in sede di legittimità, carente sempre sul piano predetto, il
ragionamento giudiziale sulla attualità della pericolosità. Invero i giudici di merito indicano
genericamente comportamenti di frequentazione del prevenuto, senza indicarne ldate-i i soggetti
frequentati. Invero, in aderenza a quanto scritto dal Procuratore generale di questa Corte„ il
contrario avviso giudiziale deve qualificarsi non corredato da note specifiche in merito all’attualità
della pericolosità, tale da sfuggire alla critica difensiva di mera apparenza della motivazione. E
specifica certo non è la notazione della frequentazione del prevenuto con personalità mafiose,
senza l’ indicazione dei tempi ,dei luoghi e delle personalità mafiose frequentate. Specie poi ove il
prevenuto risulta svolgere regolare attività lavorativa, avere un reddito proporzionato alla predetta
attività, essere stato destinatario di un provvedimento di revoca della misura di sicurezza, disposta
in seguito alla condanna per il delitto associativo, revoca fondata proprio su un giudizio di cessata
pericolosità sociale. Tale specificità dovrà essere indicata, ove possibile – date di condotte
significative e indicazione delle persone pericolose frequentate- dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della corte di appello di
Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 3.6.2014

Letti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso;
lette le conclusioni del S.Procuratore generale, Roberto Aniello, per 1 ‘ inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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