Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32673 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32673 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANDU MIRCEA OCTAVIAN N. IL 17/06/1985
avverso la sentenza n. 2959/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
02/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 11..47 .1′
n
Lt

L_

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/05/2014

R.G. 2338/2014
FATTO E DIRITTO
1.-Sandu Mircea Octavian, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Padova che gli ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di cui agli
artt. 110 cod.pen.,55 comma 9 D.L. 23.1.2007 commesso in S. Margherita di Codevigo il
2.1.2013 , lamentando il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai
sensi dell’art.129 cod.proc.pen..
,pertanto,

inammissibile.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Padova ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di responsabilità
circa i reati contestati, desunti dai verbali di arresto in flagranza, perquisizione e
sequestro dalle denunce delle pp.00 e dalle parziali ammissioni degli imputati.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 2000,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (CorteCost. N. 186 / 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.Così deciso in Roma, camera di consiglio del 9 maggio 2014

2.- Il ricorso è manifestamente infondato e

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