Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32672 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32672 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 09/05/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Gjonaj Gentian, nato il 28 .11. 1978
avverso l’ordinanza n.30/2013 della Corte d’appello di Venezia, del 7.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Mario Fraticelli , che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. L’11.1.2013 Gjonaj Gentian, per mezzo del difensore avvocato Pasquale
Crea, presentava, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, istanza di restituzione
nel termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale di
condanna del Tribunale di Treviso pronunciata il 16.04.2003.
2. Assumeva di aver subito una perquisizione domiciliare insieme ad altri

fornito false generalità e di non avere mai avuto effettiva conoscenza del
procedimento penale che ne era conseguito nei suoi confronti , fmo al giorno
in cui aveva proposto la domanda di restituzione.
3. La Corte di appello di Venezia, preso atto che la domanda di restituzione
era stata depositata il 12.12.12,senza alcun supporto dimostrativo della
tempestività dell’istanza ,tempestività che era contraddetta dalla data del
7.12.12 in cui era stato nominato il difensore di fiducia, riteneva l’istanza
intempestiva rispetto al termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art.
175 cod.proc.pen., commi 2 bis.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Gjonaj Gentian,
che a mezzo del difensore denuncia manifesta illogicità della motivazione,
rilevando come, la decisione della Corte di appello sia stata presa senza
l’instaurazione di un effettivo contraddittorio ,in assenza della camera di
consiglio, e senza considerare gli effettivi elementi del fatto posto che la data
del 7.12 era quella in cui lo studio dell’avvocato aveva predisposto il
documento di nomina del difensore da far firmare al Gjonaj ,mentre il
12.12.12 era la data in cui l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza del
provvedimento di condanna, come attestato dalla copia del biglietto aereo per
Tirana, a nome del difensore, che si era appositamente recato in quella città
per portare al suo assistito la sentenza e per ricevere formalmente il mandato
difensivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va innanzitutto precisato che nel caso in esame il giudice di merito ha
dato per acquisito il dato fattuale che l’imputato , già contumace nel
procedimento instaurato a suo carico non abbia avuto alcuna notizia di esso,
né della data del processo e neanche a suo tempo, della decisione, e che,
pertanto, ricorrono i presupposti indicati dall’art. 175 c.p.p., comma 2, e la
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connazionali,i1 7.11.2001 , di essere stato trovato privo di documenti , di aver

conseguente legittimazione teorica dell’istante a richiedere ed ottenere
restituito

in

integrum

ai

sensi

di

tale

la

disposizione.

2.1 La Corte ha rigettato la richiesta esclusivamente in ragione del mancato
rispetto del termine decadenziale per proporre la domanda di restituzione, di
cui all’art. 175 cod.proc.pen., comma 2 bis, termine che decorre dal giorno in
cui l’istante abbia avuto “effettiva conoscenza del provvedimento” . “Effettiva
conoscenza” che costituisce il necessario presupposto logico – fattuale della
presentazione della domanda tesa ad ottenere la restituzione nel termine e

della quale il ricorrente, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, ha l’onere di dare la prova della data in cui è avvenuta, per consentire
al giudice di verificare la tempestività della richiesta, con la conseguenza che,
ove detta prova non sia pienamente raggiunta, non può essere concesso il
nuovo termine per l’impugnazione (sez. 5^, 19.9.2005, Alvaro, rv 233206; Sez.
1″, 8.2.2006, Harnou, rv 233700 ; n. 8446 del 2007 Rv. 235685).
2.2 Ad avviso di questa Corte il concetto di “effettiva conoscenza” deve
intendersi nel senso di sicura consapevolezza della

esistenza del

provvedimento e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità decidente, data,
oggetto), collegata o alla comunicazione formale di un atto (come la
notificazione dell’ordine di carcerazione) o allo svolgimento di un’attività
procedimentale (come la richiesta di una copia) che consenta di individuare
senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata,
determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da
impugnare e la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione
dell’istanza di restituzione (Sez. l”, 9.5.2006, El Aidoudi, rv 233864; sez. 4^,
19.6.2006, Hudorovic, rv 235238), ma anche la prova dell’instaurarsi di un
reale rapporto tra difensore ed assistito, ove documentabile idoneamente.
2.3 E’ stato già affermato da questa Corte che :» La necessità di certezza
nell’individuazione del dies a quo – che verrebbe frustrata ove si dovesse avere
riguardo al momento in cui l’interessato, secondo scansioni cronologiche
modulate su esigenze proprie, abbia deciso di prendere cognizione del
provvedimento emesso a suo carico – deriva direttamente dalla natura
eccezionale dell’istituto, strettamente collegato alla decorrenza dei termini per
impugnare e dunque necessariamente soggetto alla stessa logica, la quale
pretende la individuazione certa di un momento di conoscenza dell’esistenza
dell’atto, a prescindere dalla cognizione completa del suo contenuto e dei suoi
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eventuali vizi, nonché la concessione di un termine perentorio per effettuare le
relative verifiche e proporre le opportune doglianze….
La totale irrilevanza della conoscenza informale dell’atto, con le conseguenti
difficoltà probatorie, ed il necessario collegamento della decorrenza del termine
ad una data certa e documentabile escludono che l’onere dimostrativo come
delineato – fondamento minimo di serietà della richiesta – possa costituire
ostacolo (paventato da Sez. 2^, 24.1.2006, Spinosi, rv 232871) all’effettività del

sentenza n.5443 del 2010 rv 246437)
2.4 Nella specie ritiene questo Collegio che la documentazione di viaggio del
difensore ,prodotta a corredo del presente ricorso, valga ad inficiare il
ragionamento deduttivo che la Corte di merito ha articolato sukla data
antececedente del 7.12., proprio in virtù del richiamo alla effettiva conoscenza
del provvedimento, rispetto alla quale la data del viaggio a Tirana appare non
priva di convincente inerenza.
2.5 II provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio alla Corte
d’appello di Venezia per un nuovo giudizio che tenga conto di tutta la
documentazione prodotta a supporto dell’istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2014
Il Presidente

diritto al giusto processo secondo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo. (

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