Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32670 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32670 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERASO COLOMBA N. IL 10/01/1963 parte offesa nel procedimento
FARELLA ROBERTO N. IL 13/04/1958 parte offesa nel procedimento
c/
SPEZIA FRANCA N. IL 27/07/1962
avverso il decreto n. 6883/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/se le conclusioni del PG Dott. 6• el–“2
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 3.6.2013 il GIP del Tribunale di Napoli dichiarava l’archiviazione del
procedimento a carico di Spezie Franca per tardività della querela proposta nel 2012 quando
dagli atti risultava che dal 2010 la parte offesa Ceraso era a conoscenza della falsificazione
della sottoscrizione.

deducendo violazione di legge in quanto il G.I.P. sarebbe incorso in evidente errore
nell’affermare la tardività della querela.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione del ricorrente, all’esito
della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di consiglio. Ora,
la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il
provvedimento di archiviazione, vuoi preso de plano vuoi, a maggior ragione emesso a seguito
di camera di consiglio (S.U., sent. 24 del 1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del
05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, Laurino; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995,
Ronchetti; Sez. 6, n. 3018 del 20/09/1991, Di Salvo;). Osta a una diversa lettura il principio di
tassatività dei mezzi d’impugnazione e non v’è ragione costituzionalmente imposta di un
ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso. La natura, “interlocutoria
e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un
accertamento sul merito dell’imputazione” (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54
del 2003; sent. n. 319 del 1993), e gli strumenti di tutela dell’offeso (“negli stretti limiti in cui
ciò risponda” a tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del 1998), consentono d’affermare
che alla pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono comunque adeguata garanzia:
da un lato la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini
difensive (cfr. Cass Sez. 2 27.9.2012); dall’altro l’intatta facoltà di esercitare i propri diritti
d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1000,00 euro ciascuno.

P.Q.M.

Ricorre per Cassazione il difensore delle persone offese Farella Robero e Ceraso Colomba

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e
ciascuno al versamento della somma di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 24.4.2014

Giovanna VERGA

Il Presidente
F anco FIVANESE

Il Consigliere estensore

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