Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3267 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3267 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da:
RESTUCCIA Francesco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 15.3.1969;
avverso la sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, del 27.6.2012 n.
34574;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Viola, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con rinvio all’udienza pubblica;
Udito, per l’imputato, l’Avv. Giovanni Passalacqua, nella qualità di
sostituto processuale dell’Avv. Giuseppe Milicia, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22 giugno
2011, confermò la sentenza di condanna emessa nei confronti di
Restuccia Francesco, e di altri coimputati, per il delitto di associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n.
309/1990), nonché per singoli episodi di spaccio (art. 73 D.P.R. n.
309/1990), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 7

Data Udienza: 05/12/2013

gennaio 2001, a seguito di giudizio abbreviato richiesto nell’ambito
dell’udienza preliminare.
Avverso tale sentenza, propose ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo diversi motivi, tra i quali – per quel che qui rileva – la
inosservanza delle norme processuali in materia di competenza per
territorio.
La Sesta Sezione penale di questa Corte suprema, con sentenza del
27.6.2012, rigettò i ricorsi e condannò il ricorrente al pagamento delle

Nella motivazione della sentenza di questa Corte, con riferimento alla
questione di competenza per territorio sollevata dal difensore
dell’imputato, si legge: “Premesso che si tratta di questione di palese
infondatezza, in quanto la semplice lettura dell’art. 9 cod. proc. pen.
risolve il tema, in quanto, a fronte del criterio suppletivo ritenuto
applicabile per determinare la competenza in ordine al reato più grave, le
difese oppongono un criterio (inizio della esecuzione in Italia di un reatofine meno grave e certamente successivo alla nascita dell’associazione)
che non ha alcuna base normativa, l’eccezione è inammissibile. Pur
dovendosi riconoscere che in sede di giudizio abbreviato sia proponibile la
questione di incompentenza per territorio, rileva il fatto che nel giudizio
abbreviato non era stata riproposta l’eccezione formulata in sede di
udienza preliminare. (…) Quindi i motivi in tema di incompetenza per
territorio sono inammissibili”.
Avverso tale pronunzia, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso
straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo un
duplice errore di fatto:
1) l’errore di fatto consistito nell’avere la Corte di cassazione,
percependo erroneamente gli atti processuali, affermato che il difensore
dell’imputato non aveva proposto l’eccezione di incompetenza territoriale
in sede di giudizio abbreviato (ma solo nella precedente udienza
preliminare e nel successivo giudizio di appello), fatto questo che la Corte
ha posto poi a base della pronunzia di inammissibilità del motivo di
ricorso;
2) l’errore di fatto consistito nell’avere la Corte di cassazione,
percependo erroneamente i motivi di ricorso per cassazione proposti dal

2

spese processuali.

difensore dell’imputato, attribuito allo stesso di aver opposto un criterio di
determinazione della competenza (quello del luogo di inizio delle
esecuzione in Italia di un reato-fine meno grave), mai invocato dal
difensore.
Rileva il difensore come egli, nel ricorso per cassazione, avesse
criticato sia l’argomento del giudice di prime cure, secondo cui la
competenza doveva radicarsi nell’area di residenza del Restuccia,
individuata come luogo in cui era avvenuta l’ideazione e programmazione

Appello, che erroneamente aveva ritenuto che la questione di
competenza per territorio era preclusa una volta che l’imputato aveva
optato per il giudizio abbreviato. Richiama il difensore il motivo di
appello, non esaminato perché ritenuto inammissibile dalla Corte
territoriale, secondo cui, poiché il ruolo svolto dal Restuccia nelle vicende
criminose sarebbe stato marginale, il /ocus commissi delicti avrebbe
dovuto essere individuato al di fuori del territorio calabrese, nei luoghi
ove hanno operato i coimputati protagonisti fin dalla prima ora del traffico
degli stupefacenti, che sono rimasti tali anche nell’ultima fase delle
indagini. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con le
conseguenti determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Com’è noto, l’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario, ai
sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., consiste in un errore di percezione
che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice,
determinandola in una direzione diversa e si configura quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un
fatto la cui verità è positivamente stabilita (cfr. ex plurimis Cass, Sez. 3,
n. 6493 del 13/12/2001 Rv. 220994).
Nel caso di specie, col primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole
che la Sezione Sesta di questa Corte abbia ritenuto, erroneamente
percependo gli atti processuali, che il difensore dell’imputato non aveva
proposto l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di giudizio
abbreviato.

3

dell’attività dell’associazione criminosa; sia l’argomento della Corte di

E tuttavia, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza

impugnata per rilevare come la ricorrenza del dedotto errore di
percezione non abbia inciso sulla decisione di questa Corte in ordine alla
questione di competenza sollevata dalla difesa. Infatti, la Corte ha
innanzitutto ritenuto infondata la questione di competenza sollevata dai
difensori, osservando: “(…) si tratta di questione di palese infondatezza,
in quanto la semplice lettura dell’art. 9 cod. proc. pen. risolve il tema
(…)”.

Dunque, la Corte di cassazione ha ritenuto essenzialmente

motivazione abbia ritenuto di aggiungere un obiter, col quale – cadendo
in errore di fatto – ha ritenuto anche l’eccezione inammissibile in quanto
non proposta nel giudizio abbreviato, è circostanza che non ha inciso
sulla decisione. Invero, anche senza il denunciato errore di fatto, non
sarebbe mutata la decisione della Corte sulla questione di incompetenza
territoriale, che sarebbe stata comunque rigettata perché ritenuta

“di

palese infondatezza” alla luce del criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen.
Anche il secondo motivo di ricorso si palesa inammissibile.
Il difensore del ricorrente lamenta che la Corte gli avrebbe attribuito
di aver opposto un criterio di determinazione della competenza (quello
del luogo di inizio della esecuzione in Italia di un reato-fine meno grave),
che il difensore invece non aveva mai sostenuto.
Ma qui è il difensore ricorrente ad essere incorso in una erronea
lettura della sentenza impugnata. Infatti, la Corte non ha affatto indicato
nella persona dell”avv. Milicia il difensore che aveva indicato il suddetto
criterio di determinazione della competenza, ma si è limitata – nel
passaggio motivazionale richiamato (p. 12) – ad attribuire genericamente
alle difese l’allegazione di tale criterio; non senza aver prima precisato nella parte illustrativa dei motivi di ricorso (p. 9) – che era stato il
difensore dell’imputato Moraldo a sostenere che il /ocus commissi delicti
era da individuare nel “punto di ingresso in Italia dello stupefacente di cui
alla prima importazione contestata”. E peraltro, anche tale passaggio
della motivazione della sentenza impugnata è un obiter, in quanto il
rigetto del ricorso trova fondamento – come già evidenziato – nell’aver
ritenuto la Corte la questione di competenza territoriale palesemente
infondata alla luce del criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen.

4

infondata la questione di competenza territoriale. Che poi a tale

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Penale, il 5 dicembre 2013.

dedotti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA