Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32665 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32665 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dagli Avvocati Alessandro Rolandi e Massimo Rossi,
quali difensori di Braccagni Giampaolo (n. il 02/05/1956) avverso l’ordinanza
del Tribunale di Siena, in data 18/09/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Sante Spinaci,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2014

Uditi gli Avvocati Alessandro Rolandi e Massimo Rossi, difensori di
Braccagni Giampaolo, i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

Osserva:

Con decreto del 30/08/2013, il P.M. presso il Tribunale di Siena dispose

Simone e della moglie Corsi Tiziana) indagato per i reati di cui agli artt. 644
del c.p. e 132 del TULB.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il
Tribunale di Siena, con ordinanza del 18/09/2013, la respinse.
Ricorrono per cassazione i difensori dell’indagato eccependo la nullità
del provvedimento per l’illegittima composizione del collegio giudicante del
quale faceva parte un G.O.T. al di fuori dei casi eccezionali che lo
consentono. Deducono, inoltre,

“l’assoluta erroneità ed illogicità della

motivazione nella valutazione dei gravi indizi e fumus commissi delicti”, che

si ritiene sussistente — non si sa se solo per il reato di cui all’art. 132 TULB o
anche per il reato di cui all’art. 644 del c.p. — unicamente sulla base di
un’indagine interna della banca presso la quale lavora l’indagato.
I difensori del ricorrente concludono, quindi, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.

Motivi della decisione

L’eccezione di nullità del provvedimento — per la composizione del
Collegio giudicante – è infondata.
Invero questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio —
condiviso dal Collegio — che in tema di capacità del giudice, la partecipazione
al Collegio del Tribunale del riesame di un giudice onorario non é causa di
nullità (Sez. 1, Sentenza n. 17449 del 02/04/2004 Cc. – dep. 09/05/2005 – Rv.
231569). Inoltre, l’integrazione di un Collegio da parte di un giudice onorario
in veste di supplente non viola l’art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
che si riferisce all’esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione

il sequestro dei conti correnti bancari di Braccagni Giampaolo (e del figlio

monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione
introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i
giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 6, Sentenza n. 7200 del 08/02/2013 Cc.
– dep. 13/02/2013 – Rv. 254505).
Il resto del ricorso è manifestamente infondato.
Infatti il Tribunale ha risposto a tutte le doglianze (relative alla mancata
indicazione dei reati per i quali si procedeva e alla finalità probatoria del

sequestro) contenute nella richiesta di riesame (si veda pagina 2
dell’impugnato provvedimento). Inoltre il Tribunale evidenzia, correttamente,
tutti gli elementi dai quali ricava la sussistenza del fumus commissi delicti,
richiamando anche pertinenti e condivisi principi fissati da questa Corte sul
punto. Si deve in particolare ricordare che il sequestro probatorio, in quanto
mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso
essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di
reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul “fumus” di
esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora
quindi dal complesso delle prime indagini tale “fumus” emerga, il sequestro si
appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per
sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il
collegamento pertinenziale tra “res” e illecito (Sez. 2, Sentenza n. 2331 del
09/05/1994 Cc. – dep. 09/09/1994 – Rv. 199086; Conformi: Sez. 3, Sentenza
n. 13641 del 12/02/2002 Cc. – dep. 10/04/2002 – Rv. 221275; Sez. 6,
Sentenza n. 1683 del 27/11/2013 Cc. – dep. 15/01/2014 – Rv. 258416).
Si deve, infine, osservare che il ricorso per “violazione di legge” – ai
sensi dell’art. 325, I comma, c.p.p. – è ritualmente proponibile per denunciare
la mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame, confermativa
del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al
presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento
dei fatti (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. – dep. 13/02/2004 Rv. 226711).
Orbene nel caso di specie sia nell’ordinanza impugnata, sia nel decreto
di sequestro, non si riscontra affatto l’assoluta mancanza di motivazione sulla
finalità probatoria. Dunque il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.

e

3

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deliberato in camera di consiglio, il 09/04/2014.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo

Dotto

side te
posito

processuali.

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