Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32664 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32664 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Emilio Martino, quale difensore di Caterino
Francesco (n. il 26/04/1989), avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in
data 10/09/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Sante Spinaci,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’Avvocato Emilio Martino, difensore di Caterino Francesco, il quale ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2014

Osserva:

Con ordinanza del 12.08.2013, il G.I.P. del Tribunale di Napoli rigettava
l’istanza del Caterino (indagato per il reato di estorsione aggravata dall’art. 7
L. 203/1991) di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliari.

Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10.09.2013, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore di Caterino Francesco deducendo
l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275, III comma, del
c.p.p. oltre che la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in
relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze (sono le
stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni
da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale ha con esaustiva, logica e non
contraddittoria motivazione evidenziato tutte le ragioni sulla base delle quali
ritiene tuttora sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la sola misura
applicata: 1) modalità dell’azione; 2) recente — visto che è del 2010 —
condanna in primo grado per art.416 bis del c.p.; 3) irrilevanza, ai fini
cautelari, della proposta di risarcimento del danno e della richiesta di definire
il procedimento con rito alternativo. Il Tribunale esamina quanto sopra — e in
particolare la circostanza sub n. 2 – per verificare se incida sulla presunzione
di cui all’ad. 275, III comma, c.p.p. (così come definita dalla Sentenza della
Corte Costituzionale n. 57 del 2013) e lo esclude con motivazione
incensurabile e di fatto neppure contestata con il ricorso.
Né incide negativamente su quanto sopra la massima relativa alla
sentenza della prima Sezione di questa Corte, n. 4668 del 21/10/1994 (Cc.,

9

Avverso il provvedimento di cui sopra l’imputato propose appello, ma il

dep. 30/11/1994,

Rv. 199771), nella quale si afferma — tra l’altro

incidentalmente – che il Tribunale, motivando solo sul punto relativo al
pericolo di reiterazione dei reati – peraltro da escludere con riferimento ad
avvenuto risarcimento del danno da parte dell’imputato – avesse fornito una
valutazione illogica degli elementi acquisiti, senza darsi carico, inoltre, di
motivare in ordine alla sussistenza delle altre esigenze cautelari.
Infatti nel caso di cui ci si occupa innanzi tutto vi è solo una proposta di

risarcimento e poi il Tribunale ha correttamente motivato evidenziando che la
scelta del rito e la proposta di risarcimento appaiono scelte utilitaristiche che,
comunque, non incidono sugli altri elementi valutati.
A fronte di ciò, come si è già detto, il ricorrente contrappone solo
generiche contestazioni in fatto.
E’, allora, opportuno ricordare che questa Corte ha più volte affermato il
principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda
fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv
230634).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis
del citato articolo 94.

3

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94 delle disposizioni di attuazione del

Così deliberato in camera di consiglio, il 09/04/2014.

codice di procedura penale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA