Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32663 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32663 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIEL SAMUEL N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 2725/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 27/03/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di GABRIEL Samuel per il delitto p.
e p. dall’art. 73, co. 5°, T.U. 309 del 1990 per la detenzione per fini di cessione di gr. 1,88 di cocaina (acc. in
Torino il 4\12\2010). La pena irrogata veniva ridotta a mesi 8 di reclusione ed E 2.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e fondate su
motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma I lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000,
imp. Barone, rv. 216473).
Quanto al benefico della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha evidenziato che le
condizioni di vita dell’imputato e l’assenza di stabile attività lavorativa inibivano una prognosi favorevole
sul suo comportamento futuro. Orbene insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di
merito che hanno fatto ritenere l’imputato immeritevole dei benefici di legge, quando, come nel caso di
specie, sono sorretti da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 27 marzo 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo la carenza motivazionale in relazione al diniego
della sospensione condizionale della pena. Con memoria depositata il 26\3\2013 il difensore dell’imputato ha
ribadito i motivi di censura.

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