Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3266 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3266 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEARDI CIRO N. IL 25/09/1992
avverso l’ordinanza n. 5822/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
23/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA,
_y
zjeje,_
Lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
6e -z■

Udit i difensor Avv.;

)

Data Udienza: 28/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Leardi Ciro avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che
ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 13 luglio 2013 della corte
d’appello di Napoli con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso idonea struttura di
recupero di giovani con problemi giudiziari.

indagato del reato di rapina aggravata e riteneva che la gravità dei fatti descritti era indice di
una pervicace capacità a delinquere e di una personalità aggressiva e rappresentava un
elemento specifico da cui desumersi una propensione alli inosservanza dell’obbligo di non
allontanarsi dal domicilio. Considerava pertanto la misura in atto l’unica idonea a fronteggiare
persistenti esigenze cautelari.
A fondamento del ricorso deduce il ricorrente: violazione di legge e vizio della motivazione.
Sostiene che il tribunale ha completamente omesso di prendere in considerazione la memoria
difensiva depositata il 19 agosto 2013 e di prendere in considerazione il fatto che il luogo della
concessione degli arresti domiciliari era lontano dal luogo del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso
una valutazione globale di quelle deduzioni, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che
hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto
decisivo; nel qual caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata. In secondo luogo, deve ricordarsi che l’eventuale vizio della motivazione non da
luogo a violazione di I4gge (art. 606 c.p.p., lett. b), tranne che nei casi di mancanza assoluta
di motivazione o di motivazione meramente apparente. Evidente, quindi, che, nella specie,
dovendo scartarsi anche per ragioni semplicemente obiettive e grafiche, che si versi in una
ipotesi di motivazione assente o solo apparente, è chiaro che qui si confutano solo le risposte
ed i contenuti della motivazione impugnata.
Essa, però, valutata nell’ottica di verificare che il giudice abbia indicato con puntualità,
chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria
decisione e se, quindi, la motivazione presenti vizi logici.
A tale stregua, la decisione qui in esame risulta ineccepibile. Essa, infatti, fonda il proprio
giudizio di non idoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare le permanenti esigenze cautelari
con riferimento ad elementi specifici (gravità del fatto e personalità trasgressiva del prevenuto)
dai quali con una valutazione in fatto, insindacabile in questa sede , i giudici di merito hanno
desunto una propensione all’inosservanza degli obblighi connessi alla detenzione domiciliare.

i

Il tribunale del riesame riteneva la permanenza delle esigenze cautelari nei confronti del Leardi

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile; consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e – non emergendo ragioni di esonero – di una somma alla cassa delle
ammende, congruamente determinabile in € 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. . Si provveda a norma dell’art. 94
disp. Att. C.p.p.

Così deliberato in Roma il 28.11.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA