Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32658 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32658 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Anastasio Ciro Giovanni, nato a San Severo il 01/02/1974;
Conti Cosimo Santo, nato a Torre Santa Susanna il 01/11/1968;
avverso la sentenza del 10/10/2013 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato Anastasio l’avv. Riccardo Donzelli, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.5.2013 il G.U.P. del Tribunale di Milano dichiarò
Anastasio Ciro Giovanni, Bernardi Massimiliano e Conti Cosimo Santo
responsabili di tentata estorsione aggravata e continuata e – concesse le
circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante a Conti, con la
diminuente per il rito abbreviato – condannò:
Anastasio alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed € 4.400,00 di multa;
Bernardi alla pena di anni 3 mesi 10 di reclusione ed € 4.800,00 di multa;

Data Udienza: 15/07/2014

Conti alla pena di anni 3 di reclusione ed C 2.000,00 di multa;
pena accessoria.
Gli imputati furono altresì condannati in solido al risarcimento del danno
morale ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Crippa Alessio,
Crippa Mauro e Crippa Umberto.

2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Milano, con
sentenza 10.10.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, assolse
Conti e Berardi dall’episodio del 23.12.2012 e rideterminò le pene per:

Bernardi in anni 2 mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa;
Conti in anni 2 di reclusione ed C 400,00 di multa.
Confermò nel resto la prima decisione e condannò gli imputati in solido alla
rifusione delle ulteriori spese a favore delle parti civili.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati Anastasio e Conti.

3.1. Anastasio Ciro Giovanni, tramite il difensore, deduce
1. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata
qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai
sensi dell’art. 393 cod. pen.; la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante
accertare se il credito vantato da Carminati Oscar nei confronti di Crippa
Alessio fosse certo ed esigibile perché gli imputati avrebbero agito anche
per perseguire un profitto proprio; le pronunzie di legittimità citate nella
sentenza impugnata non sarebbero rilevanti perché la Corte territoriale
avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni di Crippa Alessio ai
Carabinieri della Stazione di Gorgonzola (come da relazione 14.12.2012
allegata al ricorso) da cui emerge che la richiesta fu di 13.000,00 euro,
oltre a circa sei o settemila euro in contanti, per essere stati disturbati;
l’ammontare della somma è perciò inferiore ai 26.000,00 euro dovuti a
Carminati; manca del tutto la motivazione rispetto alle deduzioni svolte
nei motivi di appello in ordine all’art. 47 cod. pen. in quanto comunque
Anastasio agiva nella convinzione che il credito fosse esigibile;
2. vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, trascurando la dichiarazione confessoria.

3.2. Conti Cosimo Santo, personalmente, deduce:
1. vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe distinto le
diverse condotte, riconducendo l’attività di Conti all’estorsione pur avendo
egli agito secondo legalità ed essendo stato vittima di un fraintendimento;

2

Anastasio in anni 2 mesi 8 di reclusione ed C 1.000,00 di multa;

i Crippa erano in arretrato con il pagamento di un credito che era stato
ceduto; vi sarebbe stata una sorta di desistenza volontaria;
2. vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sull’aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Anastasio Ciro
Giovanni è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

di 26.000,00 euro e che la richiesta di 13.000,00 euro il 31.3.2012 era di
consegna immediata, oltre ad una somma in contanti di 6 – 7.000,00 euro per gli
imputati.
Si tratta di dettagliata ricostruzione che non è in contrasto con quanto
dichiarato da Crippa Alessio, tanto che il 16.4.2012 Crippa Alessio ricevette la
richiesta di 26.000,00 euro.
Poiché la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento di merito non
sindacabile in questa sede, che gli imputati avessero chiesto una somma per sé
rispetto al preteso credito, ha qualificato i fatti come estorsione.
Integra infatti il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell’esazione di un credito per
conto di un terzo, ponga in essere l’attività intimidatoria anche per il
conseguimento di un proprio profitto. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22003 del
07/03/2013 dep. 22/05/2013 Rv. 255651, citata anche nella sentenza
impugnata. Fattispecie in cui i concorrenti nel reato procedevano alla spartizione
delle somme conseguite).

2.

Il primo motivo di ricorso proposto da Conta Cosimo Santo è

inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. non essendo stato
dedotto con i motivi di appello, nei quali era stata richiesta solo la esclusione
della continuazione, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la
riduzione della pena (p. 5 sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Anastasio Ciro
Giovanni è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha escluso le attenuanti generiche nei confronti
Anastasio per le modalità della condotta ed il precedente penale.
In ciò non vi è alcuna violazione di legge né vizio di motivazione.

3

Nella sentenza è precisato che la somma richiesta a favore di Carminati era

4. Il ricorso proposto nell’interesse di Anastasio Ciro Giovanni deve pertanto
essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

svolge censure di merito.
Pur dando atto della richiesta di un giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche sulle aggravanti la sentenza impugnata non motiva sul punto.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di
Conti Cosim9o;l11nitatamente all’omessa motivazione sulla richiesta di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante, con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso di Conti Cosimo Santo deve essere dichiarato inammissibile nel
resto.

7.

Deve essere rettificato l’errore materiale contenuto nella sentenza

impugnata laddove, dopo aver ridotto la pena inflitta al di sotto di anni 3 di
reclusione, nel confermare nel resto la pronunzia di primo grado non ha
eliminato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque
nei confronti degli appellanti.
Infatti l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie,
predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla
valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l’erronea
applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere
rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice
dell’esecuzione, e dall’altro che, quando alla condanna consegue di diritto una
pena accessoria così dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l’applicazione al
giudice dell’esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di
condanna (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45381 del 10/11/2004 dep. 23/11/2004
Rv. 230129).

P.Q.M.

4

\.,

5. Il secondo motivo di ricorso proposto da Conti Cosimo Santo è fondato e

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Conti Cosimo Santo
limitatamente alla mancata motivazione sulla richiesta di giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche sull4t.circostanztaggravante., con rinvio ad
altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; rigetta
nel resto il ricorso del Conti.
Dichiara inammissibile il ricorso di Anastasio Ciro Giovanni, che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata,

“elimina la pena accessoria.”.

Così deciso il 15/07/2014.

aggiungendo nel dispositivo, prima della frase: “CONFERMA nel resto”, la frase:

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