Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32656 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32656 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino;
Parte civile Brazzola Guido, nato a Milano il 11/12/1931, in proprio e quale
liquidatore della Azienda Agricola Cornelia S.r.l.,
nel procedimento a carico di:
Bovio Simona, nata a Bellinzago Novarese il 11/10/1963;
avverso la sentenza del 25/10/2013 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia
annullata con rinvio;
udito per la parte civile Brazzola Guido in proprio e quale legale rappresentante
dell’Azienda Agricola Cornelia S.r.l. l’avv. Giovanni Mario Porzio, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.5.2012 il Tribunale di Novara dichiarò non doversi
procedere nei confronti di Bovio Simona in ordine al reato di cui agli artt. 99

Data Udienza: 15/07/2014

comma 3, 640 commi 1 e 2 n. 2, 61 n. 5, 7 e 11 cod. pen., commesso dal
2.1.1996 al 1.10.2003, perché estinto per prescrizione maturata in epoca
antecedente al primo atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di rinvio a
giudizio.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara e la parte
civile proposero gravame ma la Corte d’appello di Torino, con sentenza del
25.10.2013, confermò la pronunzia di primo grado.

la Corte d’appello di Torino e la parte civile Brazzola Guido in proprio e quale
legale rappresentante dell’Azienda Agricola Cornelia S.r.l.

3.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale
deduce violazione di legge in quanto, secondo la Corte d’appello, il termine di
prescrizione era maturato essendo decorso il termine di anni 6 mesi 8 dall’ultimo
episodio (1.10.2003) ed essendo il termine stato ritenuto di anni 6 in
applicazione dell’art. 63 comma 4 cod. pen.
Secondo il ricorrente (che richiama pronunzie di questa Corte) invece il
termine di prescrizione di anni 6 doveva essere elevato ad anni 9 per
l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 99 comma 3 cod. pen. ed
ulteriormente aumentato della metà (pari ad anni 4 mesi 6), così pervenendosi
ad anni 13 mesi 6, ai sensi dell’art. 161 comma 2 in relazione all’art, 99 comma
2 cod. pen. essendo intervenuta interruzione della prescrizione. Il termine di
prescrizione prorogato maturerà perciò soltanto il 1.4.2017.

3.2. Il difensore e procuratore speciale della parte civile deduce violazione di
legge svolge argomenti analoghi a quelli del Procuratore generale della
Repubblica, citando pronunzie di questa Corte e segnatamente quella di Cass.
Sez. 6 sent. n. 44591/2008, di cui riporta nel ricorso anche parte della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Va premesso che è applicabile la nuova formulazione dell’art. 157 cod. pen.
siccome più favorevole e che, ai fini della determinazione del tempo necessario a
prescrivere, l’aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche
se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del
termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la

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3. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso

contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 dep. 17/09/2010 Rv. 248131).
La Sezione 6^ penale di questa Corte, con sentenza n. 44591 del
04/11/2008 dep. 29/11/2008 Rv. 242133, citata nei ricorsi, ma anche nella
sentenza impugnata, ha affermato che:
“A norma dell’art. 157 c.p., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 5
dicembre, n. 251, art. 6 – applicabile ex L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2,
alla concreta fattispecie in quanto più favorevole rispetto alla precedente
disciplina che per i reati oggetto di contestazione prevedeva una prescrizione

contestata a entrambi gli imputati nell’udienza del 20 febbraio 2007. La recidiva
contestata ex art. 99 c.p., comma, si configura come aggravante a effetto
speciale perché importa un aumento della pena superiore ad un terzo e, in
particolare, un aumento della metà della pena edittale stabilita per il reato.
Tipologia di aggravante per la quale il già citato art. 157 c.p. al comma 3 esclude
g./

l’operatit1M-el giudizio di comparazione ex art. 69 c.p..
Il tempo di prescrizione dei reati ascritti a entrambi gli imputati, per i quali è
stabilita dalla legge una pena inferiore a sei anni, è pari a sei anni, come previsto
dall’art. 157 c.p., comma 1. L’aumento di pena sino alla metà per la recidiva ex
art. 99 c.p., comma 2, importa che il tempo di prescrizione è di nove anni,
dovendosi operare l’aumento della metà sul limite minimo di sei anni, come
previsto dall’art. 157 c.p., commi 1 e 2.
Tale tempo è ulteriormente aumentato della meta ex art. 161 c.p., comma
1, per effetto dell’intervento di uno degli atti di interruzione del corso della
prescrizione, previsti dall’art. 161 c.p., commi 1 e 2.
Per i reati ascritti a entrambi gli imputati – tra i quali quello più risalente
risulta il capo 18 perché commesso il 18 marzo 1997 – non appare ancora
decorso il termine complessivo di prescrizione tenuto conto anche dell’intervento
di uno degli atti di interruzione, ultimo dei quali è la richiesta di rinvio a giudizio.
Mette conto, tra l’altro, rilevare che questa Cotte ha enunciato la regola
secondo cui l’aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine
prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta dopo
trascorso il termine di prescrizione previsto per l’imputazione non aggravata,
purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza (Sez. 5, 19 ottobre
2005, dep. 21 marzo 2006, n. 9769)”.
Il Collegio non condivide l’assunto.
Questa Sezione ha chiarito che, ai fini della determinazione del tempo
necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra
circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art.
63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie.

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decennale – avrebbe dovuto tenersi conto della recidiva reiterata specifica

(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47028 del 03/10/2013 dep. 26/11/2013 Rv. 257520.
Fattispecie in cui è stata esclusa la prescrizione del reato di tentata estorsione
essendo stato ritenuto il concorso fra l’aggravante del numero di persone e
quella dell’uso di arma).
Tale affermazione era già stata effettuata da questa Sezione con sentenza n.
31065 del 10/05/2012 dep. 31/07/2012 Rv. 253525 (citata nella sentenza
impugnata), chiarendo che, ai fini della determinazione del tempo necessario a
prescrivere, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi
riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale,

il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova
formulazione dell’art. 157 non prevede alcuna riserva circa l’affermata influenza
delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne
sia contestata più d’una, salvo il necessario coordinamento con la previsione
dell’art. 63 comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell’aumento di
pena, a nulla rilevando, data l’autonomia della disciplina della prescrizione, la
facoltatività dell’ulteriore aumento di pena una volta applicato quella per la
circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad
effetto speciale.
Non è infatti possibile prescindere dal criterio moderatore di cui all’art. 63
comma 4 cod. pen. nel computo del massimo della pena necessaria ai fini della
prescrizione a fronte del tenore letterale dell’art. 157 comma 2 cod. pen. “si ha
riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto
della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze
aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto dall’aggravante”.
L’aumento massimo è appunto quello che deriva dal criterio moderatore di
cui all’art. 63 comma 4 cod. pen.
Pertanto la pena massima nel caso in esame era di anni 6 mesi 8 di
reclusione (anni 5 ex art. 640 comma 2 cod. pen. aumentata per la recidiva ex
art. 63 comma 4 cod. pen. nella misura massima di un terzo).
Nel relativo termine di prescrizione non si verificati atti interruttivi.
Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la
prescrizione del reato.

2. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il

ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
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all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. per

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente Brazzola Guido, in
proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Cornelia S.r.l., al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/07/2014.

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