Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32655 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32655 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANONI JAQUELINE N. IL 12/11/1978
avverso la sentenza n. 221/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/07/2014

-1- Tramite difensori Zanoni Jaquelin, già assolta, in abbreviato, perché il fatto non sussiste dal
delitto di appropriazione indebita con sentenza del tribunale di Rovereto in composizione
monocratica datata 24.1.2012, ricorre per cassazione avverso la decisione in grado di appello
promosso dal P.G. di Trento- sentenza della corte di appello in data 3.7/9.9.2013- che ne
riconosceva invece la colpevolezza, condannandola di conseguenza alla pena di mesi due di
reclusione ed euro 400,00 di multa, nonchè al risarcimento del danno e alle spese in favore delle
parte civile.
-2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di secondo grado: 1 ‘imputata, era stata incaricata
da Maini Paolaàiritirare dei gioielli dal direttore dell’ albergo di Porto Cervo, dove le due avevano
per qualche tempo alloggiato per ragioni di lavoro, gioielli che aveva dimenticato nella cassaforte
dell’ hotel e che non le erano stati restituiti malgrado le continue richieste. Tra le due versioni,
offerte 1 ‘una dall’ imputata- aver ricevuto dal direttore dell’albergo,tra le altre cose una busta
sigillata,senza conoscerne al momento il contenuto, e di aver provveduto a spedirla alla Maini,che
nell’atto di querela non aveva fatto alcuna menzione della rtc. ezione del pacco spedito che
comunque non conteneva i gioielli – l’ altra dal P.G.appellante – i gioielli furono consegnati dal
Direttore dell ‘albergo all’ imputata, che ne era quindi perfettamente a conoscenza, 1 – omessa
indicazione in querela della recezione della busta spedita costituiva un accidente senza importanza,
per la consegna dei gioielli era stato concordato tra le parti un incontro, le deposizioni della persona
offesa dovevano ritenersi attendibili per la loro coerenza ed uniformità e perché sorrette da riscontri
esterni- i giudici di merito optano per la seconda.
3) Due le ragioni di doglianza costitutive dei motivi del ricorso che richiama l’art. 606 lett. c) ed e)
codice di rito, le seguenti:
a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per aver
sottovalutato la circostanza della non indicazione nella querela della ricezione di una spedizione la busta consegnata dal Direttore dell’albergo alla Zanoni,- ad iniziativa di quest’ utima, per non
essere fornita di alcun riscontro la dichiarazione della persona offesa circa un incontro concordato
con l’ imputata per la consegna dei gioielli, per essere comunque inattendibU per lacunosità e
contraddizioni, le dichiarazioni della persona offesa.
b) violazione degli artt. 598, 593 comma 1, 603 coamma 1, 605 comma 1, c.p.p., art. 111 cost. ed
art. 5 paragrafo 1 CEDU per avere ingiustificatamente ribaltato la decisione dei primo grado
fondata sulla inattendibilità della deposizione della persona offesa in base alla diversa valutazione
della prova, senza avere un contatto diretto con la teste persona offesa, ma solo in base alla lettura
delle trascrizioni delle sue deposizioni.
-4- Il ricorso non merita accoglimento perché si traduce,da un lato, in una critica di merito, e non
certo di illogicità manifesta del discorso giustificativo giudiziale, dall’altro in una errata, e perciò
infondata in relazione al caso concreto, applicazione della disposizione della Cedu che impone
l’audizione del testimone in grado appello in caso di sentenza, di primo e di secondo grado, difformi
in punto di responsabilità dell’ imputato.
Conviene trattare in prima battuta della seconda ragione di doglianza, la cui decisione è
pregiudiziale di ogni altra.
Certo non può che condividersi la regola che impone al giudice di appello che intenda riformare la
precedente sentenza di assoluzione di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per
l’audizione dei testimoni ritenuti inattendibili dal primo giudice, e che invece, secondo l’ avviso

impugnata, il ricorso e la memoria della parte civile depositata il
Letti gli atti, la sentenza
27.6.2014;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, GianLuigi Prattola, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parti civile, avv. Ilaria Deflorian, che insiste per il rigetto del ricorso,
riportandosi alla memoria depositata il 27.6.2011-

..

P. Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla
rifusione in favore della parte civile, Maini Paola, delle spese del grado che liquida in
complessivi euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 15.7.2014

del secondo, non lo sono tanto da dover fondare sulla loro deposizione la decisione. L’ art. 117 cost.
ha riconosciuto , alle disposizioni della Convenzione Edu il rango di “norme interposte” , con
conseguente obbligo di adeguamento della normativa interna innanzitutto in via interpretativa; l’ art.
6 Cedu, poi – così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5
luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia — obbliga il giudice di appello, che riformi in “peius” una
sentenza assolutoria, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando intende operare un
diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.(in
tal senso,con particolare chiarezza, Sez. VI,26.2/12.4.2013, Caboni, Rv. 254623). La disposizione
però presuppone che l’ escussione del teste sia avvenuta nel dibattimento di primo grado e quindi
nel contesto di una scena processuale svoltasi con rito ordinario ,e non invece come nel caso di
specie in abbreviato. In tal caso, che è quello di specie, viene meno la ratio della norma che impone
un rinnovato contatto diretto con il teste per consentire al giudice dell ‘appello una valutazione
concreta,”p/astica” della sua attendibilità attraverso un contatto diretto, come quello operato dal
primo giudice, con la persona. Certo anche il giudice che procede in abbreviato può,ed anche di
ufficio, disporre l’audizione di testimoni se ritiene non convincente il discorso giustifico giudiziale
del primo giudice basato sugli atti assunti in fase investigativa( in tal senso, chiaramente, Sez. 3,
29.11.2012/6.2.2013, P.M. in c. Lettieri, Rv. 253541). Ma nel caso di specie di una tale possibilità il
giudice di appello ha ritenuto di non servirsi in base ad un ragionamento che non registra manifeste
distonie ed aporie.
Invero -e procedendo così all’ analisi critica del primo motivo di ricorso — la Corte di appello, oltre
che confermare la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa in
buona sostanza, nel suo complesso, non contestata dal giudice di primo grado, che ha solo
sottolineato, quale elemento distonico per disconoscerne la veridicità, l’ omessa indicazione nella
querela della recezione da parte della persona offesa di un pacco proveniente dall’ imputato ma non
contenente i gioielli la cui appropriazione veniva denunciata, ha fondato la responsabilità dell’
imputata in una serie di fatti e circostanze del tutto neglette o insufficientemente considerate dal
primo giudice, le seguenti: la stessa imputata, in dibattimento,a specifica domanda, ha ammesso di
conoscere il contenuto- i gioielli- della busta, consegnatole dal direttore dell’albergo Colonna
Pevero di Porto Cervo, De Martino Mario; questi ha confermato l’ indicazione per telefono della
persona offesa di ritirare dalla cassaforte, dove erano custoditi, i preziosi e consegnarli all’ imputata
che a sua volta li avrebbe consegnati alla legittima detentrice; chiaramente falsa la dichiarazione
dell’ imputata di aver ricevuto la busta dal direttore senza l’ indicazione del contenuto, inverosimile
che il direttore non avesse adempiuto con diligenza all ‘incarico affidatogli che aveva ad oggetto la
consegna di gioielli ad una persona dipendente dalla Meini , nei confronti della quale non vi erano
di certo ragioni di astio o di sospetto alcuno; del tutto verosimile l’ aver concordato e quindi
richiesto ripetutamente appuntamenti, 1 ‘ultimo fissato il 20.10.2009, per la consegna dei gioielli;
condivisione infine, del contenuto del messaggio, letto nel displaj del telefonino della persona
offesa inviatole dall’ imputata, nel quale la Zanoni ammetteva di avere la custodia dei gioielli ma
che non intendeva rientrare in Italia, elemento valorizzato dal P.M. appellante e condiviso dal
giudice di appello che della predetta comunicazione ha riportato una fedele ricostruzione.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
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