Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32654 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32654 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERA LUCIO STEFANO N. IL 12/02/1971
MESTRIA MASSIMILIANO N. IL 01/05/1969
BIANCO FRANCESCO N. IL 10/05/1970
MARTINO ALESSANDRO N. IL 13/12/1969
avverso la sentenza n. 530/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/07/2014

-1- Cera Lucio Stefano, Mestria Massimiliano, Bianco Francesco, Martino Alessandro, già
condannati,in abbreviato, con sentenza del gup del tribunale di Lecce in data 12.1.2007,alla pena,
ciascuno, di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di tentata
estorsione aggravata in concorso ex artt. 56,110,629 comma 2 c.p. e 7 1. n. 203/1991, ricorrono
avverso la decisione di appello- sentenza della corte di appello della stessa città in data
30.4/29.7.2013- che, ferma l’imputazione e l’ entità della pena pecuniaria„ riduceva la pena
detentiva irrogata dal primo giudice ad anni quattro e mesi sei di reclusione.
-2- In breve il fatto come ricostruito concordemente dai giudici di merito: De Lorenzis Saverio,
socio ed effettivo dominus, insieme al fratello Pasquale, della ditta Minni s.r.l. proprietaria e
locatrice di video giochi installati in numerosi esercizi di bar e sale giochi nella provincia di Lecce
incontrava il 9.8.2003 nel bar Password di tale Campa Adriano, due degli imputati, Mestria
Massimiliano e Cera Lucio che gli avrebbero intimato di ” portare via ” tutti i video- giochi
noleggiati nella provincia ovvero di corrispondere una tangente del 10%, essendo essi, ed il
personaggio che li sosteneva, subentrati ai pregressi beneficiari della tangente. Alle tergiversazioni
del De Lorenzis i due replicavano il giorno successivo, recandosi nel predetto bar e spegnendo tutti
i video- giochi all’ interno del locale. Nello stesso giorno un gruppo di giovani,nel numero di poco
meno di dieci- si recava presso i vari esercizi commerciali dove erano installati i video- giochi che
De
provvedevano a disattivare, se non anche a danneggiare nella sala giochi ” Mikey Mouse Flavio Nicola e nel bar ” La Preferita” di Gallipoli di De Grossi Danilo. Tra i giovani in tre
occasioni venivano riconosciuti e/o individuati gli altri due imputati Bianco Francesco, nel corso
della spedizione punitiva, con danneggiamento, all’ interno del bar la Favorita di Grossi Danilo, e
Martino Alessandro nel corso delle azioni di danneggiamento nei bar Michey Mouse di Gallipoli e
Password di Acquacarica del Capo ( un quinto Della Ducata Giovanni veniva assolto per essersi
ritenuto non provato il riconoscimento). Ulteriore atto estorsivo,collegato con i precedenti, i giudici
di merito ravvisavano accadere il giorno successivo al 9.8: alcuni sconosciuti entrano nel ristorate
La Perla dello Ionio gestito dal fratello naturale di Lorenzis Savero, gli puntavano una pistola alla
tempia e con una bottiglia incendiaria cagionavano gravi danni al locale.
-3- Le ragioni di doglianza, in parte sovrapponibili, depositate dalle difese dei ricorrenti con il
richiamo all’art. 606 lett. b) c) ed e) codice di rito.
Così Cera Lucio denuncia:
a) vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alle azioni criminose di Cera desunta dalle
deposizione di Campa Adriano: quest’ ultimo avrebbe assistito al colloquio intimidatorio tra il De
Lorenzis e Mestria Massimiliano nel suo bar al quale però non avrebbe partecipato il Crea trovatosi
solo occasionalmente quel giorno nel bar. Non era poi punto vero che il Cera fosse stato presente
il giorno precedente nel bar nell’ occasione in cui sempre il Mestria chiedeva al Campa di avvertire
il De Lorenzis che doveva parlargli e di fissargli quindi l’appuntamento con lui per il giorno
successivo. Una tale circostanza non emergerebbe da alcuna fonte probatoria.
3b) carenza sempre di motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante del metodo
mafioso per non essere stata richiamata nel concreto lo specifico gruppo mafioso di riferimento e gli
elementi dai quali sarebbe stata tratta la correlata forza di intimidazione.
1

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, GianLuigi Pratola, per l’ annullamento senza
rinvio limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici,disponendo
l’ interdizione temporanea; rigetto nel resto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori degli imputati, l’avv. Elvira Belmonte per i ricorrenti Bianco e Martino, Anna
Donato,Perrone per Cera, Pompeo Demitri per Mestria, che chiedono l’ accoglimento dei rispettivi
ricorsi.

-4-Mestria Massimiliano denuncia:
4a) nullità della sentenza per violazione dell’art. 34 c.p.p per incompatibilità del Presidente del
collegio, il dr. Boselli Rodolfo,.che aveva presieduto il collegio della corte di appello nel giudizio,
in secondo grado, di prevenzione nei confronti dell’ imputato. In proposito il ricorrente denuncia
una questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3,24,25,111 cost, dell’art. 34 c. .p.
die nella parte in cui omette di considerare quale situazione di incompatibilità la particolare
fattispecie de qua.
4b) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa, De Lorenzis Saverio, perché sottoposto, insieme ai suoi congiunti, a misure di prevenzione
personale e patrimoniale, nonché di Campa Adriano che riferisce dell’episodio del 9.8.2001 solo de
relato, su informazioni cioè del suo nipote Maiorano Alessandro.
4c) inesistenza della motivazione in ordine al coinvolgimento dell’ imputato nelle azioni di
danneggiamento di significazione estorsiva messe in atti da persone nei bar e nelle sale giochi
dove erano stati installati video giochi di proprietà De Lorenzis e noleggiati a terzi.
4d) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta estorsiva incompatibile con la
personalità della persona offesa, che notne sarebbe stata intimorita per via della sua caratura
criminale e per il contesto delinquenziale complessivo in cui le condotte sisarebbero esplicate.
4e) omessa motivazione in ordine ai presunti collegamenti dell’ imputato con gli altri soggetti, noti
o rimasti ignoti, autori degli atti vandalici commessi successivamente al primo incontro dell’
imputato con la persona offesa.
40 violazione di legge per l’ insussistenza dell’aggravante di cui all’ art. 7 cit.
4g) Carenza di motivazione ,infine ,in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle
attenuanti generiche.
-5- Bianco Francesco denuncia:
5a) Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver fondato la dichiarazione di
colpevolezza sulla dichiarazioni de relato di De Lorenzis Pasquale, non confermate dalla fonte
diretta De Grossi Danilo, che avrebbe riferito al primo di aver riconosciuto in Mbotu, identificato
nel Bianco, uno del gruppo delle persone che avevano danneggiato il 9.8. il suo bar “La Preferita”.
Rileva la difesa del ricorrente che a fronte della medesima situazione probatoria il giudice di
appello avrebbe ritenuto ” inaffidabile la fonte primaria di propalazione” con riferimento alla
posizione ,del tutto sovrapponibile di Della Ducata Giovanni, peraltro assolto per non aver
commesso il fatto. Rileva infine che illegittimamente il giudice di appello avrebbe rigettato la
2

3c) mero uso di formule di stile per giustificare il diniego delle attenuanti generiche ed il grave
trattamento sanzionatorio. Con riferimento poi al calcolo della pena,si sostiene che per non avere il
giudice di merito indicato la pena base dalla quale sottrarre il quantum di diminuzione rapportato al
tentativo, il giudice dell’appello, che ha invece puntualmente indicato gh elementi costitutivi del
calcolo, avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus per aver considerato una pena base
discostata significativamente dal minimo edittale.
3d) Violazione di legge e carenza di motivazione per non aver riconosciuto il nesso di
continuazione tra il delitto sub judice ed il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso
per il quale aveva riportato condanna con sentenza la n. 707 del gup del tribunale di lecce, passata
in giudicato il 15.12.2009 in forza di due ragioni: la tardività della richiesta contenuta nei motivi
nuovi depositati dopo la prima udienza avvenuta il 22.11.2010 e l’essere la data del delitto di
estorsione anteriore alla data di inizio – marzo 2004- della permanenza del reato associativo. In
effetti il dibattimento di secondo grado era stato sempre rinviato fino all’ udienza del 30.4.2013 che
ha segnato il suo definitivo inizio e i motivi nuovi erano stati depositati in data 21.3.2011. Il nesso
di continuazione, poi, sarebbe stato evidenziato dagli stessi giudici del gravame che desumono la
sussistenza dell’aggravante di cui all’at. 7 1. n. n. 203/1991 dal collegamento degli imputati ad un
preesistente consorzio criminoso.

-6- Martino Alessandro, con ragioni in gran parte sovrapponibili a quelle esposte dal comune
difensore nell’ interesse di Bianco Francesco, denuncia:
6a) omessa e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell’ imputato
alle due condotte di danneggiamento come contestate: da un lato, nessun accenno è dato leggere
nella sentenza con riferimento ai danneggiamenti operati da un gruppo di giovani, tra cui il
ricorrente, al bar Password, dall’altro si valorizza,quale elemento unico condizionante la
responsabilità del prevenuto, l’ indicazione del numero di targa della sua autovettura vista
allontanarsi dal luogo del danneggiamento al bar Mickey Mouse con a bordo una persona,
proveniente dal locale danneggiato, rimasta sconosciuta. Da qui la denuncia della labilità dell’
unico indizio, peraltro impreciso e discordante con la versione fornita dall’ imputato di aver
prestato la propria autovettura a tale Carrozzo che avrebbe confermato la circostanza.
6b, c, e) La seconda, la terza e la quinta ragione di doglianza ripetono letteralmente le analoghe
ragioni costitutive del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto a difesa del coimputato
Bianco.
6d) la quarta ragione di doglianza ripete, se non formalmente, sostanzialmete il quarto motivo del
ricorso di Cera Lucio: violazione di legge e carenza di motivazione per non aver riconosciuto il
nesso di continuazione tra il delitto sub judice ed il delitto di associazione a delinquere di stampo
mafioso per il quale aveva riportato condanna con sentenza – la n. 707 del gup del tribunale di
Lecce datata 30.10.2006 – passata in giudicato il 15.12.2009. Si rileva che l’aver posto a sostegno
del disconoscimento del nesso di continuazione due diverse ragioni – la tardività della richiesta
contenuta nei motivi nuovi depositati dopo la prima udienza avvenuta il 22.11.2010, in prima
battuta, e l’essere la data del delitto di estorsione anteriore alla data di inizio- marzo 2004- della
permanenza del reato associativo in seconda — avrebbe impedito al giudice di merito di considerare
la messe degli elementi di fatto che deporrebbero per l’esistenza della associazione a delinquere
ben prima del fatto estorsivo in questa sede giudicato. Si ribadisce che in effetti il dibattimento di
secondo grado era stato sempre rinviato fino all’ udienza del 30.4.2013 che ha segnato il suo
definitivo inizio e che i motivi nuovi erano stati depositati in data 21.3.2011, ben due anni prima
della predetta udienza. Si rileva che il nesso di continuazione,poi, sarebbe stato evidenziato dagli
stessi giudici del gravame che desumono la sussistenza dell’aggravante di cui all’at. 7 1. n. n.
203/1991 proprio dal collegamento degli imputati con un preesistente consorzio criminoso.
-7- I ricorsi sono in parte fondati, del tutto fondato invece il ricorso proposto da Bianco Francesco,
Ancastonato entro i rigidi steccati entro i quali si svolge il congruo discorso giustificativo dei giudici ét2
merito in ordine all’ incontro promosso, attraverso l’ intermediazione di Campa Adriano,
proprietario del bar “Password di Acquarica del Capo e locatario di video- giochi di proprietà della
famiglia De Lorenzis, tra Mestria Massimiliano, in compagnia di Cera Lucio Stefano con De
Lorenzis Saverio, univocamente finalizzato a costringere i De Lorenzis a ritirare i loro video giochi
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richiesta ex art. 603 c.p.p. di acquisire agli atti la dichiarazion°bDe Grossi Danilo rilasciata alla
difesa ai sensi dell’art. 391 bis e seg. c.p.p.
5b)carenza di motivazione in ordine alla ravvisata circostanza aggravante dell’art. 7 1. n. 2013/1991
sotto un duplice profilo: per non essere stata indicata quale associazione mafiosa fosse stata
agevolata dalla condotta contestata e per non potersi rinvenire nelle sue note modali il metodo
mafioso.
5c) omessa indicazione dei criteri logici che hanno presieduto al calcolo della pena, alla
determinazione di una pena base eccessiva, valutazione peraltro condotta dai giudici di merito in
modo cumulativo senza la dovuta attenzione ad ogni singolo imputato, alla storia individuale di
ognuno al fine di pervenire ad una pena centrata sulla personalità individuale.
5d) erronea applicazione della legge penale – art- 29 c.p.- per essere stata mantenuta la statuizione
dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici, a fronte di un condanna alla pena della reclusone
inferiore a cinque anni.

-8- Con riferimento alla contestazione, comune a tutti i ricorsi, in ordine alla ravvisata aggravante di
cui all’art. 7 cit., il ragionamento giudiziale rimane ben saldo al di fuori di critiche di legittimità per
aver valorizzato il tenore della richiesta estorsiva, il chiaro riferimento ad un gruppo delinquenziale
che si sostituiva al precedente nella richiesta della tangente, la pronta reazione del gruppo il giorno
successivo alla richiesta non accolta delle spedizioni punitive presso tutti i locali che avevano
noleggiato gli apparecchi video — giochi della persona offesa. Vi è quanto basta,ad avviso del
giudice di legittimità, per ritenere, per la gravità dei fatti e per la personalità degli imputati Cera
Lucio,Mestria Massimiliano, Martino Alessandro, correttamente giustificata anche la pena come
loro comminata, previa esclusione delle attenuanti generiche come richieste. Peraltro la motivazione
cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati, come la
determinazione del quantum di pena, non difettano di genericità ove riferite alla gravità del fatto e
della pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente
( in termini, Sez. 3., 20.2/21.5.2013, Bonanno e a., Rv. 255773)
-9- La posizione di Martino Alessandro correttamente è stata allineata a quella del Cera e del
Mestria per essere stato individuato quale partecipe alle azioni di danneggiamento compiute il
giorno,ed in chiara connessione logica, cronologica e topografica, dopo la richiesta estorsiva dei
primi due, Cera e Mestria,: sulla sua macchina, il cui numero di targa era stato annotato da una
persona presente ,Rosario Radi, parcheggiata di fronte alla sala giochi ” Mikei Mause” di De Flavio
Nicola, era stato visto salire una persona, uscita con altre dal locale subito dopo il danneggiamento
dei video giochi ivi installati, e repentinamente allontanarsi, insieme alta vettura occupata dagli
altri aggressori, dal luogo del delitto. Il dato, di per sé indiziante, deve ritenersi pienamente
probante per il tentativo dell’ imputato di dare una giustificazione del suo non possesso nell’
occasione della propria macchina che sarebbe stata nella disponibilità di un amico, tale Carrozzo,
Alessandro.La sentenza impugnata, con l’ ausilio di testimonianze dalla cui affidabilità il ricorrente
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oppure a versare la tangente del 10% alla nuova consorteria succedutasi alla precedente. Sul punto i
tentativi delle difese, da un lato, quella del Cera di giustificare la sua presenza al colloquio al bar
per mero accidente, dall’altro, quella del Mestria di darne una interpretazione deponente per una
condotta estorsiva depurata dall’aggravante dell’ uso del metodo mafioso o del riferimento ad una
associazione criminale dietro la richiesta, prospettano una soluzione alternativa, senza però essere
in grado di indicare gli snodi illogici del ragionamento giudiziale. Questo fa perno sulla deposizione
della persona offesa, il predetto De Lorenzis Saverio, nonché di un serio apparato testimoniale-le
deposizioni di Campa Adriano ,avvicinato l’ 8.8.2003 dal Mestria che gli chiedeva di contattare il
De Lorenzis per l’appuntamento del giorno successivo,a cui si presentavano i due indagati, insieme,
per invitare il De Lorenzis a seguirli in una sala apparta del bar, la deposizione di Bleta Zamir che
riscontra la presenza al colloquio del Cera – nonché di un riscontro oggettivo rappresentato ,a fronte
delle tergiversazioni della persona offesa in ordine alla richiesta estorsiva, di spedizioni punitive
ad opera di un gruppo di persone nei locali dove erano installati i video giochi della ditta Minnie
s.r.l. dei De Lorenzis che venivano disattivati se non anche danneggiati. Ora sulla ricostruzione di
questo nocciolo duro dei fatti non è possibile registrare nè che il giudice di appello, per rispondere
alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal
primo giudice, né che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle
risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le
sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. Solo
viene contestata la attendibilità delle deposizioni testimoniali del De Lorenzis, del Campa e del
Bleta Zaamir, richiamando la personalità mafiosa della famiglia del primo, e muovendo critiche del
tutto generiche per le altre. Il tutto poi rinviene un riscontro logico incontestabile nelle azioni anche
vandaliche compiute da un gruppo di persone in gran parte rimaste ignote il giorno 10.8 in risposta
alla condotta non certo adesiva alla richiesta estorsiva della persona offesa.

e comunque manifestamente infondata è la questione di legittimità
-10- Inammissibile
costituzionale, ribadita nella discussione orale dalla difesa del Mestria, dell’art. 34 c.p.p. in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non è prevista quale causa di ricusazione
l’ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso una
valutazione di merito sullo stesso fatto in altro procedimento, di prevenzione, collegato alla
personalità mafiosa dell’ imputato. Il motivo è inammissibile perché irrilevante per non essere stato
il giudice di appello, nei termini prescritti, ricusato dall’ imputato, ed ,ad abundantiam, è
manifestamente infondato perché la valutazione di merito in tesi pregiudicante, precedentemente
espressa nell’esercizio di funzioni giudiziarie svolte nel distinto procedimento di prevenzione, così
come proposta, in effetti pregiudicante non lo è per la diversità dell’ oggetto dei due procedimenti,
l’ uno,quello di prevenzione, giustificato da uno stato di pericolosità desunto da meri indizi, l’altro,
quelle penale, avente ad oggetto uno specifico fatto di reato che non risulta,dai motivi di ricorso,
essere stato fatto oggetto di specifica considerazione dal giudice della prevenzione ( in tal senso
chiaramente, Sez 1, 5.12.2002/14.1.2003m De Falco, Rv. 223260).
-11- Parimenti infondato è il motivo di ricorso, comune a Martino e Cera, che lamenta 1′
illegittimità del diniego del nesso di continuazione tra il delitto de quo ed il delitto associativo per il
quale era intervenuta la condanna del gup di Lecce in data 30.10.2006, irrevocabile il 15.12.2009,
Premesso che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello la richiesta di
applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna
divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell’ appello, con cui quindi non
è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai
capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile
in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen,( in tal senso, Sez. 1, 29.11/20.12.2011,Destradi,
Rv. 251504), il motivo deve rigettarsi perché inammissibile fin dal grado di appello . Invero già
questa Corte — Sez. 6, 29.9/9.11.2009, Olivieri, Rv. 245165- ha statuito che il termine per la
presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui
l’imputato viene ritualmente citato,a nulla rilevando che la prima udienza sia poi stata rinviata.
Peraltro i giudici di merito, pur denunciando l’ inammissibilità del motivo, hanno poi ritenuto,
senza però alcuna incidenza sulla possibilità di reiterare la richiesta in punto di continuazione in
sede di esecuzione, ad abundantiam, di svolgere considerazioni n merito alla non fondatezza della
richiesta. Ma sembra chiaro che la prima determinazione giudiziale sul punto preclude logicamente
lo svolgimento della seconda.
-12- Devono ritenersi fondati i ricorsi di Mestria Massimiliano e Martin t Alessandro nella parte in
cui denunciano l’ illegittimità della conferma in sede di appello della pena accessoria della
interdizione perpetuta dai pubblici uffici per via della condanna subita inferiore ai cinque anni di
reclusione. Ed il motivo di ricorso è estensibile al coimputato ricorrente Cera Lucio Stefano.
E’ invece del tutto fondato il ricorso proposto da Bianco Francesco, la cui condanna è fondata sulla
identica situazione indiziante che non è stata ritenuta sufficiente per la declaratoria di colpevolezza
di Della Ducata Giovanni, assolto dal medesimo reato per non aver commesso il fatto. L’accusa nei
confronti di entrambi si fonda sulle dichiarazioni de relato di De Lorenzis Pasquale che avrebbe
appreso da De Grossi Danilo, gestore del bar La favorita, dei danneggiamenti subiti nel suo locale
da un gruppo di giovani tra cui, secondo le dichiarazioni de relato, avrebbe riconosciuto proprio
Bianco,detto “Mbotu”, e Della Ducata, detto ” Mofiu”. Ora mentre con riferimento a quest’ ultimo i
giudici dell’appello riferiscono che” il De Grossi non ha mai confermato quanto ebbe a riferire agli
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non muove alcun contrario rilievo, ha rilevato che la deposizione del Carrozzo di aver chiesto l’uso
della macchina il giorno 9-8- per non avere la disponibilità della propria autovettura Fiat Coupè
detenuta da un meccanico per riparazioni, era del tutto falsa per essere la macchina, giusta la
deposizione del meccanico, Minerba Stefano, nella piena disponibilità del Carrozzo.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bianco Francesco con rinvio ad altra sezione della
corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. Annulla senza rinvio la sentenza medesima nei
confronti di Cera Lucio Stefano, Mestria Massimiliano e Martino Alessandro limitatamente alla
applicazione della pena accessoria dell’ interdizione perpetua dai p.u. che sostituisce con quella
temporanea per anni cinque, nonché limitatamente alla interdizione legale che elimina; rigetta nel
resto i ricorsi del Cera, Mestria e Martino.
Così deciso in Roma il 15.7.2014

inquirenti in ordine al riconoscimento del Della Ducata”, gli stessi giudici, con riferimento al
correo, Bianco Francesco, scrivono ” che il De Grossi confermava quanto già aveva comunicato al
De Lorenzis precisando di avere “riferito a Pasquale tutti i particolari circa i partecipanti al raid”.I1
che non equivale certo, per la genericità della espressione, all’ indicazione nominativa degli
aggressori riconosciuti. Senza dire che non è chiaro se una tale espressione sia stata pronunciata con
riferimento ad entrambi gli imputati o solamente ad uno e quale. I giudici del rinvio dovranno
riesaminare il punto onde chiarirne il contenuto e specificare se la deposizione del De Grossi,
ritenuta incerta con riferimento alla posizione del Della Ducata, sia la stessa, ritenuta invece certa,
e per quale criterio di ragione, con riferimento alla posizione del Bianco.
P.Q.M.

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