Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32653 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32653 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 29/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MICHELONI MANUEL N. IL 24/12/1955 parte offesa nel
procedimento c/
avverso l’ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di RIMINI, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 411 rip–ni’o
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Uditi difensor Avv.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza della 31/1/2013 il tribunale del riesame di Rimini decidendo sulla richiesta di
riesame presentata nell’interesse di CREDEM leasing S.p.A. riguardante il decreto di sequestro
probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Rimini 1’8.6.2010 nel
procedimento a carico di Lolli Giulio indagato dei reati di cui agli articoli 640,482 483 485
codice penale, a seguito di denuncia della Fincompany SpA, annullava il decreto impugnato con

buona fede dall’indagato il natante in sequestro di cui aveva la disponibilità al momento del
sequestro.
Ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore la Fincompany SpA evidenziando che il
procedimento a carico del Lolli era nato a seguito della denuncia da lei sporta per
appropriazione indebita di diverse imbarcazioni, tra le quali quella in argomento che l’indagato
le aveva venduto in data 30 luglio 2007, e poi rivenduto, qualificandosi come proprietario, in
data 22/6/2009 alla CREDEM leasing S.p.A. Faceva presente che, venuta a conoscenza del
reperimento della barca dell’esecuzione del disposto sequestro probatorio, aveva provveduto
immediatamente a richiedere la restituzione del natante alla procura della Repubblica di Rimini,
adducendo il proprio comprovato stato il terzo in buona fede e di primo acquirente del bene,
nonché di soggetto che per primo aveva iscritto lo yacht nei registri nautici, ignorando quanto
era avvenuto medio tempore e cioè che la CREDEM leasing aveva avanzato istanza di riesame
del citato decreto di sequestro, richiedendo a sua volta lo consegna del bene
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
1. Violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 1 in relazione per difetto di convocazione
all’udienza camerale del 31.1.2013 della Fincompany persona offesa che avrebbe il
diritto alla restituzione del bene. Il ricorrente lamenta che l’avviso dell’udienza non è
stato notificato alla parte offesa in violazione dell’art. 127 c.p.p., con conseguente
nullità del provvedimento finale adottato dal collegio in esito alla predetta udienza per
violazione dei diritti della difesa.
2. Violazione dell’articolo 324 codice di procedura penale con particolare riferimento al
comma 8 perché Il giudice del riesame avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile
per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro .

Rilevato che per l’ammissibilità del gravame, deve sussistere l’interesse alla impugnazione,
come previsto in via generale dall’art. 568, comma 4, c.p.p., occorre cioè che la eliminazione o
la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui
giuridicamente favorevole. Qualora la cosa sottoposta a sequestro, come nel caso di specie, sia
stata dissequestrata e restituita all’avente diritto, colui che vanta diritti sul bene perde
interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo
conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento di illegittimità del provvedimento il

restituzione del bene alla CREDEM leasing S.p.A. che aveva provato di avere acquistato in

ripristino nella disponibilità del bene. L’eventuale illegittimità del provvedimento potrà essere
fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione, che potrà revocare o
modificare l’atto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso impropriamente proposto, deve essere qualificato come
opposizione all’esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice a quo, che
verificherà, sulla base delle prospettazioni dell’istante, anche la propria competenza quale

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione dispone la trasmissione degli atti al tribunale
di Rimini in qualità di giudice dell’esecuzione.
Così deliberato in Roma il 29.5.2013

giudice dell’esecuzione.

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