Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32653 del 15/07/2014


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 32653 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Brescia,
nel procedimento a carico di:
Bollino Vincenzo, nato a Nicotera il 08/08/1934;
Loverini Mario, nato a Gandino il 24/0271946;
Rizzotto Giuseppe, nato a Grammichele il 10/12/1944;
avverso la sentenza del 18/06/2013 del G.U.P. del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che la
sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.6.2013 il G.U.P. del Tribunale di Beregamo
dichiarò Bornino Giuseppe, Loverini Mario e Rizzotto Giuseppe responsabili dei
reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di coltello e – concesse le
attenuanti generiche con la diminuente per il rito abbreviato – condannò
ciascuno alla pena di anni 3 di reclusione ed € 800,00 di multa, pena accessoria.
Gli imputati furono assolti dal reato di sequestro di persona perché il fatto
non sussiste.

Data Udienza: 15/07/2014

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Brescia deducendo:
1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla assoluzione
dal reato di sequestro di persona in quanto

la, privazione della libertà

personale si è protratta anche dopo il tempo necessario alla perpetrazione
della rapina;
2. vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali degli imputati;
3. mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di

4. violazione dell’art. 81 comma 4 cod. pen. in relazione al mancato
aumento di pena per continuazione conseguente alla recidiva reiterata
specifica per tutti ed infraquinquennale per Loverini.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo l’orientamento di questa Corte, qualora l’impugnazione proposta
sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso “per saltum”, la Corte
di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di
quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve
privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, pertanto, nell’atto di
impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta
illogicità della motivazione ma lo stesso contenuto delle censure, che
letteralmente deducono anche violazione di legge, ad onta di tale formale
qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la
valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso
appare sostanzialmente proposto ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e cod.
proc. pen. e va convertito in appello (Cass. Sez. 4 sent. 4264 del 5.4.1996 dep.
23.04.1996 rv 204447).
Inoltre, con decisione che il collegio condivide, questa Corte ha affermato
che il ricorso per cassazione, -pgspest-e—cIal-1-419~ che contenga tra i motivi
anche la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), relativa a carente
motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, non può essere
presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art.
569, comma 3, del codice di rito (Cass. Sez. 6 sent. 3405 del 10.1.2003 dep.
23.1.2003 rv 223561).
Poiché, nel caso qui esaminato, le doglianze contenute nel ricorso sono
anche di motivazione il ricorso deve essere convertito in appello.

2

equivalenza delle attenuanti con le aggravanti;

Nel caso in esame infatti, la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato
era appellabile dal Procuratore generale della Repubblica essendo intervenuta
assoluzione per uno dei capi di imputazione.
Infatti, in tema di giudizio abbreviato, quando il Pubblico Ministero può
proporre appello per alcuni capi e ricorso per Cassazione per altri capi della
sentenza, si impone la proposizione del primo mezzo di gravame anche in
relazione ai capi suscettibili di ricorso (Cass. Sez. 6^ sent. n. 9910 del 10.7.1995
dep. 27.9.1995 rv 202650. Fattispecie nella quale è stato ritenuto che
correttamente il Pubblico Ministero avesse appellato la decisione sia per il

recidiva contestata per il reato in ordine al quale era stata pronunciata
condanna).

2. Gli atti devono pertanto essere trasmessi alla Corte d’appello di Brescia
per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Brescia.

Così deciso il 15/07/2014.

proscioglimento da taluni reati, sia per il mancato aumento di pena dovuto alla

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