Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32651 del 11/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32651 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Perrone Claudio, nato a Roma il 10/12/1972
avverso la sentenza 13/4/2011 della Corte d’appello di Roma, I sezione
penale,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Gianluca Macchioni, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 13/4/2011, la Corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 18/6/2003,
riconosciuta la diminuente di un terzo per il giudizio abbreviato, riduceva ad
anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a
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Data Udienza: 11/07/2014
Perrone Claudio per il reato di rapina.
3.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del
suo difensore di fiducia, dolendosi di vizi della
motivazione.
Successivamente Perrone Claudio, detenuto per altra causa, ha fatto
pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 7/3/2014
1.
L’intervenuta rinuncia del ricorrente comporta l’inammissibilità del
ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
2.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il icorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro c nquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 11/7/2014
CONSIDERATO IN DIRITTO