Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32651 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32651 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Perrone Claudio, nato a Roma il 10/12/1972
avverso la sentenza 13/4/2011 della Corte d’appello di Roma, I sezione
penale,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Gianluca Macchioni, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 13/4/2011, la Corte di appello di Roma, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 18/6/2003,
riconosciuta la diminuente di un terzo per il giudizio abbreviato, riduceva ad
anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a
1

Data Udienza: 11/07/2014

Perrone Claudio per il reato di rapina.

3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del

suo difensore di fiducia, dolendosi di vizi della

motivazione.

Successivamente Perrone Claudio, detenuto per altra causa, ha fatto
pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 7/3/2014

1.

L’intervenuta rinuncia del ricorrente comporta l’inammissibilità del

ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il icorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro c nquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 11/7/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA