Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3265 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3265 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BOUKHSIBI JAMAL N. IL 01/12/1964
avverso la sentenza n. 2220/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del
07/10/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sete le conclusioni del PG Dpa.

&LA,

‘-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

Considerato in diritto
Il primo motivo si rivela sostanzialmente inammissibile in quanto, come osservato
dal procuratore generale della Corte, la sentenza del giudice di merito che applica la
pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale, può essere
oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione soltanto
se dal testo della sentenza impegnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex articolo 129 c.p.p. (ex plurimis Sez. 1 n. 4688 del 10 gennaio 2007
RV 236622).
Si deve ritenere invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Sul punto il procuratore generale nella sua requisitoria ha espresso delle riserve
sostenendo l’inammissibilità in parte qua del ricorso per un verso rilevando che le
impugnazioni contro le misure cautelari si sviluppano sempre in un procedimento
incidentale parallelo rispetto a quello principale e per altro verso che in ogni caso il
ricorso dovrebbe essere trattato nelle forme dell’art. 127 cpp, come peraltro
riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14 del 6.11.1992, RV 192206.
Il Collegio ritiene di non dovere aderire a tali prospettazioni per le ragioni di seguito
indicate.
Il tribunale di Bergamo ha evidentemente fatto applicazione nella specie di quanto
disposto dall’art. 262 comma 2 cpp.
Tale disposizione prevede, infatti, che la restituzione delle cose sequestrate, quando
non è più necessario mantenere il sequestro per fini di prova, non è ordinata se il
giudice dispone — a richiesta del pubblico ministero o della parte civile — che sulle
cose appartenenti all’imputato sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati dall’art. 316 cpp.
Ora è senz’altro pacifico che anche in sede di patteggiamento possa provvedersi al
riguardo (così Sez.4 sentenza n. 22656 del 19.5.2005 — RV 231795 — che ritiene la

Ritenuto in fatto
Boukhsibi Jamal propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale il tribunale di Bergamo ha applicato in data 7 ottobre 2011 la pena
concordata dalle parti per il reato del articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90 disponendo
contestualmente, tra l’altro, il mantenimento del sequestro del denaro come sequestro
conservativo ai fini di garantire il pagamento della multa inferta.
Deduce in questa sede il ricorrente:
a) la mancanza di motivazione sulla insussistenza delle condizioni indicate
dall’articolo 129 c.p.p.,
b) l’inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla conversione
del sequestro probatorio della somma di denaro in sequestro conservativo.
Lamenta in particolare la difesa l’insussistenza del requisito del periculum in
mora assumendo mancare nella specie una ragionevole e motivata prognosi di
perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell’imputato ed essere
insufficiente sul punto la motivazione che si sostanzia in un generico
riferimento alle condizioni personali della imputato.

competenza a provvedere del giudice che abbia dato lettura del dispositivo della
sentenza di patteggiamento nella fase antecedente al deposito delle motivazioni).
Per quanto attiene all’impugnazione del provvedimento di conversione si deve
rilevare, inoltre, che nell’unico precedente specifico rinvenibile, questa Corte ha
affermato il principio per cui contro il provvedimento che, a norma dell’art. 262
comma secondo, cod. proc. pen. abbia disposto il mantenimento del sequestro a
garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, il ricorso
diretto per cassazione. (Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 30/09/1993 Rv. 195237).
Anche se è invero discussa sul piano generale la ricorribilità diretta in cassazione del
provvedimento che dispone il sequestro conservativo (in senso negativo, ad esempio,
Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009 Rv. 243707; contra Sez. 5, Sentenza n. 5021
del 17/12/2003 – Rv. 228071- che ha, invece, affermato la legittimazione a proporre
ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse avverso il provvedimento
di sequestro conservativo), ritiene il Collegio che sul piano empirico non vi possa
essere in realtà alternativa a quella del ricorso diretto nel caso in cui la sentenza di
merito dispositiva del sequestro conservativo sia soggetta unicamente al ricorso per
cassazione.
Ove si dovesse instaurare un procedimento autonomo, come prospettato dal PG, con
il necessario passaggio dinanzi al tribunale del riesame, infatti, finirebbe per rendersi
inutile l’impugnazione stessa del provvedimento di conversione del sequestro in
quanto, come noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 320 cpp, il sequestro
conservativo si converte ope legis in pignoramento una volta divenuta irrevocabile la
sentenza penale di condanna.
E’ evidente infatti che il passaggio in giudicato della sentenza, come osservato in
altre decisioni di questa Corte, renderebbe inammissibile la proposizione dell’istanza
di riesame. (Sez. 3, Ordinanza n. 13981 del 16/11/2011 Rv. 252370).
Né vale eccepire che il rimedio del riesame si pone in deroga al principio generale
dell’art. 586 cpp in quanto tale deroga è all’evidenza motivata solo dalla esigenza di
rafforzare il sistema delle garanzie per il soggetto che subisce il provvedimento
mentre nella specie sarebbe invece per quest’ultimo motivo di pregiudizio.
Ammessa dunque la ricorribilità diretta del provvedimento impugnato non sembra
assumere decisivo rilievo il problema della trattazione unitaria dei motivi di ricorso.
Peraltro proprio nel caso in esame la circostanza che il provvedimento di conversione
del sequestro sia inserito nella sentenza di patteggiamento giustifica pienamente sul
piano logico, a parere del Collegio, che il ricorso sulla tale statuizione sia trattato
unitamente a quello sulla carenza dei presupposti per l’applicazione della pena su
richiesta. La disposizione in questione risulta infatti finalizzata proprio ad assicurare
il pagamento della sanzione pecuniaria.
Anche l’ulteriore problematica cui fa cenno il PG il quale sostiene che
l’impugnazione del provvedimento di cui all’art. 262 co. 2 cpp andrebbe in questa
sede trattata con le forme dell’art. 127 cpp. non sembra decisiva.
La scelta di procedere nelle forme dell’art. 611 cpp è evidentemente legata alla
circostanza che il patteggiamento risulta intervenuto prima della celebrazione del
giudizio ed è in conformità con quanto indicato dalle sezioni unite con la sentenza n.

Il Consigliere estensore
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Il Pres ente
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295 del 12/10/1993 (Rv. 195617) ma, in ogni caso, non vi è interesse sostanziale ad
affrontare la questione nella specie.
Il principio del contraddittorio risulta comunque assicurato e certamente non vi è
interesse nemmeno per il ricorrente ad affrontare la questione in quanto le ragioni di
quest’ultimo devono essere senz’altro riconosciute.
Nel merito si deve infatti rilevare che, come già affermato da questa sezione, ricorre
il “periculum in mora”, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita
delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi
riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e,
dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da
porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e
con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. • Sez. 3, Sentenza n.
26559 del 30/04/2009 Rv. 244371) e che su tali aspetti il giudice è tenuto a fornire
adeguata motivazione.
Ora è agevole rilevare che sul punto non vi è alcuna motivazione, il che certamente
rileva sotto il profilo della violazione di legge.
E dunque la sentenza va necessariamente annullata sul punto.
L’annullamento deve essere con rinvio.
Il giudice di merito dovrà infatti verificare — dandone espressamente conto in
motivazione – alla luce dei criteri indicati – la ricorrenza delle condizioni per la
statuizione di cui al comma 2 dell’art. 262 cpp, disponendo altrimenti la restituzione
del denaro per il quale è stata evidentemente in precedenza esclusa la obbligatorietà
della confisca.
Fatta eccezione per il caso indicato dall’art. 622 citato, il provvedimento di sequestro
non può sopravvivere, infatti, dopo che la sentenza sia divenuta definitiva.
Conclusivamente la sentenza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Bergamo
limitatamente alla statuizione relativa al sequestro conservativo mentre va dichiarato
inammissibile nel resto il ricorso.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata imitatamente a a statuizione relativa al sequestro
conservativo e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Roma, 29.11.2012

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