Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3265 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3265 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO CASCIO GIUSEPPE N. IL 26/02/1986
avverso l’ordinanza n. 369/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA,
le/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Lo Cascio Giuseppe avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Messina che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 17 aprile 2013
dal Gip del tribunale di Messina che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia, per
decorrenza dei termini di fase, della misura cautelare della custodia in carcere applicata in
relazione ai reati di cui agli artt. 73-74 DPR 309/90.

riqualificazione della fattispecie associativa nei termini di cui all’articolo 74 comma sei,
incidentalmente effettuata dalla tribunale del riesame nell’ordinanza emessa ex articolo 309
codice di procedura penale, non corrisponde una automatica sussunzione di tutti gli episodi di
spaccio contestati all’indagato nella fattispecie attenuante di cui al comma cinque dell’articolo
73 d.p.r. 309/90, presupponendo ciascuna di tali operazioni valutazioni che afferiscono ad
elementi di giudizio del tutto eterogenei.
A fondamento del ricorso deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione.
Sostiene che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la sussistenza
dell’associazione ex articolo 74 comma sei D.P.R. 309 90 è ontologicamente incompatibile con
episodi di spaccio di cui al comma uno dell’articolo 73, posto che la ratio del più benevole
trattamento sanzionatorio per essa prevista sta nel minore allarme sociale determinato dalla
perpetrazione dei reati di cui al comma cinque dell’articolo 73 dello stesso decreto, sicché non
si poteva procedere alla riqualificazione ex articolo 74 comma 6, laddove gli episodi di spaccio,
espressione del programma associativo, non fossero stati valutati ai sensi dell’articolo 73
comma cinque d.p.r. 309 90.
Il ricorso è infondato.
Se è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte la previsione contenuta nell’art. 74,
comma 6 cit. D.P.R. secondo cui sussiste un delitto associativo autonomo “se l’associazione è
costituita per commettere i fatti descritti nell’art. 73, comma 5”, significa propriamente che la
fattispecie associativa di minore gravità è ravvisabile alla imprescindibile condizione che tutte
le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso dell’associazione
“minore” siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività
previsti dall’art. 73, comma 5 cit. D.P.R., è pur vero che nel caso in esame, non risulta una
riqualificazione dell’associazione contestata nei termini indicati dopo una valutazione di merito
di tutti i reati di spaccio contestati ex art. 73 co 5 DPR 309/90, anzi nell’ordinanza impugnata
si sottolinea, circostanza non smentita dalla difesa, che il Tribunale del Riesame ha
confermato integralmente l’ordinanza genetica senza procedere ad una formale modifica
dell’imputazione.
A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha dato conto,
con una valutazione in fatto, incensurabile in questa sede e neppure contestata dalla difesa,

(A/

Il tribunale del riesame riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che alla

che alcuni episodi delittuosi addebitati al Lo Cascio non erano sicuramente sussumibili nel
paradigma del co 5 dell’art. 73 DPR 309/90.
In sintesi può affermarsi che, al di là del contenuto argomentativo, dall’ordinanza impugnata
risulta: 1) che è stata confermata l’ordinanza genetica emessa nei confronti del Lo Cascio per
violazione degli artt. 74 e 73 DPR 309/90; 2) che alcuni dei reati satelliti a lui contestati non
rientrano nell’ambito dei fatti di minima offensività ex art. 73 co 5.
Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto come correttamente indicato nel
provvedimento impugnato il termine di fase, con riguardo ai reati per i quali il Lo Cascio è

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a
norma dell’art. 94 disp. Att. C.p.p.

ristretto in carcere a seguito della conferma dell’ordinanza genetica, non era decorso.

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