Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32649 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32649 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della presso la Corte di appello
di Catanzaro nei confronti di Gardi Fabio, nato il 20 dicembre 1981, avverso la
sentenza del giudice di pace di Cosenza del 9 ottobre 2012. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha chiesto
annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Cosenza ha mandato assolto
Gardi Fabio dal contestato reato di danneggiamento.
Nel ricorso presentato dal pubblico ministero si contestano violazione di legge
e vizio di motivazione in ordine al giudizio assolutorio contraddittoriamente
espresso in ragione del mancato accertamento della identità del soggetto
autore della condotta delittuosa nonostante la testimonianza di Lenti Paolo
che, nel verbale di sommarie informazioni del 28 agosto 2009 (acquisito al
fascicolo del dibattimento), ha riferito che l’odierno imputato entrò nel bar dei
fratello impugnando una mazza di legno con cui, dopo essersi messo a gridare

Data Udienza: 11/07/2014

alcune frasi, colpiva bancone, mensole, una vetrinetta ed il banco dov’era
posizionata alla cassa.
Nella sentenza impugnata, pur riconoscendosi che il teste in oggetto è stato
l’unico ad esprimere un racconto coerente, il giudice ha illogicamente
svalutato la testimonianza resa sull’argomento che il teste sarebbe stato
inaffidabile in quanto di parte perché legato da vincoli di amicizia con la
persona offesa. Sulla scorta di questa argomentazione apodittica ha inoltre

oggetto, ritenendo che dalle altre testimonianze assunte non potessero
dedursi elementi sufficienti, pur avendo in particolare il teste Molinaro Luigi
Francesco dichiarato di aver sentito un gran fracasso e quindi di aver visto
l’imputato con in mano una mazza di legno (constatando anche i danni
arrecati all’esercizio commerciale).
È pertanto necessario procedere ad una nuova valutazione del complessivo
quadro probatorio nel cui ambito viene a collocarsi la citata testimonianza, al
fine di ponderare quest’ultima, e la credibilità del teste, in tale più ampio
contesto.
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di
pace di Cosenza in persona di giudice diverso per nuovo giudizio.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Cosenza in
persona di giudice diverso per nuovo giudizio.
Roma, 11.7.2014

immotivatamente svalutato di elementi a riscontro della testimonianza in

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