Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32647 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32647 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Argentini Manuela nata a Rovereto il 9/4/1965
avverso la sentenza del 16/12/2013 della Corte d’appello di Trento sez.
dist. di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Data Udienza: 11/07/2014

inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 16/12/2013, la Corte di appello di Trento sez.

dist. di Bolzano confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano del
8/1/2013, che aveva condannato Argentini Manuela alla pena di mesi sei di
arresto per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.

1

K1,

1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputata in ordine al reato alla
stessa ascritto.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata sollevando

il

seguente motivo di gravame: inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale e processuale nonché mancanza e manifesta illogicità della

pen., con riferimento agli artt. 707 cod. pen. e 192, 533, 535 cod. proc.
pen., per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell’imputata pur
trattandosi di utensili detenuti all’interno dell’autovettura per lavori di
piccola manutenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su un
motivo manifestamente infondato. Difatti trattasi di questione che attiene a
valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12
del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074). Segnatamente nella sentenza impugnata viene
evidenziato che l’attuale ricorrente, già condannata più volte per furto e
rapina, veniva trovata in possesso di due cacciaviti ed una forbice rinvenuti
all’interno della sua autovettura, dei quali non poteva giustificare l’attuale
destinazione. E ciò, alla luce delle circostanze in cui è avvenuto il controllo
da parte della polizia giudiziaria – mancanza di una spiegazione plausibile
circa il motivo della presenza della Argentini nel paese di Cortaccia e del suo
vagare fra le case nonché rinvenimento in suo possesso anche di una torcia
elettrica – e della assenza di qualsiasi giustificazione in ordine all’attuale
destinazione degli attrezzi, ha imposto di ritenere integrato l’elemento
materiale e quello psicologico del reato contravvenzionale previsto dall’art.
707 cod. pen. Trattasi, difatti, di una tipica figura di reato di pericolo che ha
lo scopo di impedire che il reo, essendo in possesso di strumenti idonei ad
aprire serrature, possa servirsi degli strumenti stessi per commettere reati
determinati da motivi di lucro.

2

motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc.

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputata che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 11 luglio 2014

Il

sigliere estensore

Il P es ente

sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00 .

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