Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32646 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32646 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BITETTO ROSARIA N. IL 05/11/1980
avverso l’ordinanza n. 175/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
05/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Icttre/sentite le conclusioni del PG Dott. sqm i-Go/
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Data Udienza: 29/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 5 luglio 2012 il tribunale del riesame di Bari confermava il decreto di
sequestro preventivo emesso ex articoli 321 codice procedura penale e 12 sexies legge numero
356/92, dal gip presso il tribunale di Bari in relazione a beni mobili intestati a Bitetto Rosaria
ritenuti nella disponibilità di Bitetto Francesco indagato per associazione a delinquere
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e per importazioni di ingenti quantitativi di

dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Bitetto Francesco per i
delitti di cui agli articoli 73 e 74 del d.p.r. 309/90. Riteneva inoltre il tribunale che nè i redditi
prodotti da Bitetto Rosaria, né quelli prodotti dagli altri famigliari di Bitetto Francesco, né quelli
riconducibile a quest’ultimo nel periodo monitorato, quale risultante dagli accertamenti
effettuati dalla squadra mobile della questura di Bari, di cui veniva dato ampiamente conto nel
provvedimento applicativo della misura cautelare reale, potevano ritenersi sufficienti a
giustificare l’acquisto dei beni patrimoniali accumulati dalla donna. Faceva presente il tribunale
che anche aggregando i dati reddituali accertati dalla polizia giudiziaria operante, i redditi
disponibili dall’intero nucleo familiare risultavano attestarsi su una soglia che non consentiva di
ritenere plausibile gli acquisti in argomento. Veniva fatta presente che indipendentemente dagli
esborsi effettivi sostenuti per le acquisizioni patrimoniali in sequestro, le sole spese di
mantenimento del nucleo familiare unitamente a quelle necessarie per l’immatricolazione,
l’assicurazione obbligatoria, l’alimentazione e l’imposta di bollo dei ciclomotori sarebbero tali da
assorbire pressoché integralmente gli introiti leciti del nucleo familiare. Così come la spesa
complessiva sopportata per l’avvio dell’attività imprenditoriale intestata alla Bitetto appariva
assolutamente insostenibile alla luce dei redditi prodotti dai singoli componenti della famiglia.
Veniva pertanto confermata l’esistenza del requisito normativo della sproporzione richiesta al
fine del sequestro. Veniva sottolineato come tali conclusioni non mutavano pure all’esito delle
deduzioni difensive, supportate da ampia produzione documentale che comunque non
permetteva di individuare quali redditi leciti fossero stati impiegati per le acquisizioni
patrimoniali singolarmente e complessivamente considerate. Riteneva il tribunale che
l’esistenza dell’intestazione fittizia derivava non solo dalla inadeguatezza dei redditi personali
dell’indagato Bitetto, nonché di quelli degli altri componenti il nucleo familiare, compresa
Bitetto Rosaria, ma anche dall’esito delle intercettazioni telefoniche che confermavano il diretto
coinvolgimento dell’indagato proprio nel settore del commercio dei preziosi, oggetto
dell’attività imprenditoriale della figlia. Il tribunale evidenziava altresì che la tesi difensiva,
secondo la quale l’avvio dell’attività commerciale della donna era stata consentita da un
conferimento in denaro da parte del compagno della madre, era smentita dal fatto che la
cessione dell’azienda da parte di quest’ultimo, cessione che gli aveva fruttato il denaro
necessario per il finanziamento della donna, risultava avere data successiva di circa un anno
rispetto all’avvio dell’attività imprenditoriale della ricorrente.

sostanze stupefacenti. Riteneva il tribunale sussistente il fumus delicti richiamando il contenuto

Ricorre per cassazione Bitetto Rosaria, a mezzo dei suoi difensori, deducendo che l’ordinanza
impugnata è incorsa in vizio di legge e travisamento della prova. Lamenta la ricorrente che
non poteva essere oggetto di sequestro preventivo la licenza per l’attività di commercio in oro
perchè non rientrante in quelli indicati nel dettato normativo. Sostiene che la motivazione del
provvedimento è meramente apparente fondandosi su un rapporto di parentela tra Bitetto
Rosaria e Bitetto Francesco contesta la valutazione operata dal tribunale
Il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale. E’ principio ormai consolidato nella
249873N10398 del 2012 Rv. 252925) quello secondo il quale per i terzi interessati, portatori
di un interesse meramente civilistico, vale la regola menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen.
per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, secondo cui “esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di
procura speciale”, al pari di quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ., laddove l’indagato o
l’imputato, assoggettati all’azione penale, stanno in giudizio personalmente, avendo solo
necessità di munirsi di difensore che, oltre che ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è
titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito, per il solo fatto di esserne
difensore , senza che debba essere munito di procura speciale, imposta solo per casi riservati
all’iniziativa personale dell’imputato. Il terzo interessato deve pertanto essere considerato al
pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può stare in
giudizio personalmente, ma ha un onere di patrocinio che è soddisfatto solo attraverso il
conferimento di procura speciale al difensore, che nel caso di specie non risulta essere stata
rilasciata.
Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrentk al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 29.5.2013

giurisprudenza di questa Corte SN. 46439 del 2009 Rv. 245440, N. 13798 del 2011 Rv.

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