Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32643 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32643 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
1) Immovilli Silvano nato a Verbania il 14/6/1951
2) Marchionini Pietro nato a Verbania il 4/2/1959
avverso la sentenza del 2/10/2013 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata;
udito per la costituita parte civile l’avv. Giuseppe Russo che ha concluso
chiedendo che i ricorso vengano dichiarati inammissibili, depositando
conclusioni e nota spese;
udito per l’imputato Immovilli l’avv. Ferdinando Brocca che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

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Data Udienza: 11/07/2014

1.

Con sentenza in data 2/10/2013, la Corte di appello di Torino

confermava la sentenza del Tribunale di Verbania del 10/12/2010 con la
quale Immovilli Silvano e Marchionini Pietro erano stati condannati alla pena
di anni due e mesi dieci di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di cui
agli artt. 110 643 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello,
proposti dagli imputati, in punto di riconosciuta responsabilità penale degli

2.

Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati per

mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando

i seguenti motivi di

gravame:
Immovilli Silvano
2.1. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all’eccepita
nullità dell’ordinanza ammissiva delle prove assunta all’udienza del
3/12/2010 per non essere stata immediatamente decisa la richiesta di
perizia psichiatrica sulla persona offesa, sulla quale la Corte d’Appello non
ha speso una parola.
2.2. mancata assunzione di una prova decisiva ed insufficienza della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
con riferimento alla perizia psichiatrica sulla capacità della persona offesa.
2.3. mancata assunzione di una prova decisiva ed insufficienza della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
con riferimento alla richiesta audizione del consulente grafologico Isp.
Fortunato Marcovicchio in ordine alla circostanza che la persona offesa, al
momento in cui sottoscrisse il contratto, non era e non poteva essere
ubriaco.
2.4. erronea applicazione di legge nonché illogicità, contraddittorietà e
mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod.proc. pen. con riferimento alla
valutazione dell’attendibilità della persona offesa.
2.5. inosservanza di norme processuali, mancanza o comunque
insufficienza della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva
con riferimento all’ammissione della testimonianza di Grignaschi Marco
sulle trattative intercorse con Russo Bruno per l’acquisto dell’immobile di
costui e sulle condizioni psico fisiche del predetto.

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stessi e di trattamento sanzionatorio.

2.6. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riguardo alla ritenuta percepibilità dello stato di deficienza psichica del
Russo.
2.7. erronea applicazione della legge penale con riferimento alla dedotta
nullità del contratto ex art. 46 d.p.r. n. 380 del 2001.
Marchionini Pietro
2.8. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta provata e percepibile deficienza
psichica della persona offesa Bruno Russo.
2.9. violazione di legge penale e processuale con riguardo alla delibazione
delle deposizioni delle persone offese dal reato costituite parti civili nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla sussistenza delle contestate condotte con particolare
riferimento all’induzione mediante abuso.
2.10. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle contestate
condotte con particolare riferimento al compimento di un atto
pregiudizievole, per non potere il contratto stipulato produrre alcun effetto
giuridico.
2.11. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle contestate
condotte ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.12. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle contestate
condotte ed alla conseguente affermazione di penale responsabilità
del’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.13. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed
alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. e
delle attenuanti generiche.
2.14. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, in quanto basati su motivi
infondati.

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3.1. Con riguardo alla questione proposta nel primo motivo di ricorso
proposto da Immovilli Silvano, nella sentenza impugnata è contenuta
esaustiva motivazione in ordine all’eccezione avanzata dalla difesa relativa
alla nullità dell’ordinanza di ammissione delle prove adottata dal giudice di
primo grado all’udienza del 3/12/2010: è lo stesso ricorrente a riportare la
scansione procedimentale correttamente seguita dal giudicante nella fase di
ammissione delle prove. La richiesta di perizia risulta essere stata avanzata

l’ammissione dei testi Tambolla Carmela ed Immovilli Michael; detta
richiesta, come anche le altre istanze istruttorie che erano state avanzate
dalle parti, veniva respinta dal Tribunale, che non ravvisava l’assoluta
necessità di assunzione delle prove richieste, dichiarando, nel contempo,
chiusa l’istruttoria dibattimentale. Contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione formulata dall’imputato
rifacendosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal
Collegio, in base alla quale eventuali nullità concernenti i provvedimenti
adottati dal giudice in ordine alle prove devono essere eccepite, a pena di
decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, in
quanto con la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale devono
intendersi implicitamente revocate anche le prove già ammesse (sez. 6 n.
42182 del 16/10/2012, Rv. 254338). Nel caso di specie, poi, con riguardo
alla richiesta di perizia, si trattava non della revoca di una prova già
ammessa, quanto del rigetto di una richiesta avanzata dall’imputato sulla
base della ritenuta non assoluta necessità, ai fini del decidere,
dell’assunzione della prova richiesta.
Parimenti infondate sono le questioni relative alla mancata
assunzione della prova decisiva costituita dall’audizione del consulente
grafologico Fortunato Marcovicchio, cui attiene il terzo motivo del ricorso di
Immovilli Silvano, prova ritenuta, come per la perizia psichiatrica, non
pertinente ed irrilevante ai fini della decisione; evidenziano, sul punto in
modo del tutto ragionevole, i giudici di appello che non vi era stata alcuna
lesione del diritto di difesa in seguito alla mancata ammissione da parte del
giudice di primo grado del teste suddetto, in quanto la circostanza relativa
all’ingestione di sostanze alcoliche da parte del Russo poteva essere
provata, e così era in concreto avvenuto, attraverso l’esame dei testimoni.
Del resto, anche in relazione a tale questione, nella sentenza impugnata
viene ricostruita la fase del giudizio relativa all’ammissione delle prove,

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subito dopo l’adozione dell’ordinanza con la quale era stata revocata

evidenziandosi come nella lista testi della difesa non era inserito il suddetto
Marcovicchio. Viceversa nella suddetta lista depositata il 21/10/2010 era
stato chiesto l’esame dei testi Immovilli Alessio, Immovilli Michael e
Tambolla Carmela e, tra l’altro, l’acquisizione della relazione tecnica
grafologica redatta dal Marcovicchio. Nel ricorso si continua a sostenere, in
modo apodittico, una diversa ricostruzione delle dinamiche processuali,
facendosi riferimento ad atti del procedimento, di contenuto diverso da

stato necessario in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante
anche in sede penale ( sez. 1 n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225; sez. 4 n.
3360 del 16/12/2009, Rv. 246499; sez. 5 n. 11910 del 22/1/2010, Rv.
246552).
3.2. Quanto poi al merito della questione relativa alla mancata effettuazione
della perizia psichiatrica sulla persona offesa, di cui si occupa il secondo
motivo proposto dall’Immovilli, la doglianza risultava meramente reiterativa
dell’analoga questione posta in appello, rispetto alla quale la motivazione
adottata dalla Corte territoriale risulta immune da censure di legittimità; in
particolare la Corte, all’esito di un analitico esame delle risultanze
processuali testimoniali e documentali, ha, legittimamente, ritenuto non
necessaria alcuna integrazione probatoria attraverso l’espletamento di una
perizia psichiatrica sulla persona offesa. Ed è noto che la nozione di
deficienza psichica utilizzata dalla disposizione incriminatrice della
circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera
volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionalità della vittima e ne
diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui ( sez. 2 n. 17415 del
23/1/2009, Rv. 2443431 E per l’accertamento di tale stato di mente non
occorre necessariamente un’indagine psichiatrica da effettuarsi nelle forme
della perizia, non essendo, appunto, richiesto, ai fini della configurabilità del
reato, uno stato di piena incapacità o di infermità psichica del soggetto
passivo.
3.3. Il quarto motivo di ricorso proposto da Immovilli Silvano si presta ad
essere trattato congiuntamente al secondo motivo proposto da Marchionini
Pietro, attenendo entrambi alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa nonché alla sussistenza delle condotte contestate con
particolare riferimento all’induzione mediante abuso. Con riguardo alla
primo aspetto nella sentenza impugnata, anche attraverso il rinvio alla
decisione di primo grado, è contenuta una esaustiva motivazione in ordine

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quelli utilizzati dai giudici di merito, che non vengono allegati, come sarebbe

alla ritenuta attendibilità di quanto dichiarato dalla persone offesa Russo
Bruno, motivazione coerente con i principi di diritto affermati costantemente
da questa Corte di legittimità. Segnatamente al giudizio di intrinseca
attendibilità segue l’esame completo e logico delle dichiarazioni rese dal
soggetto in ordine ai fatti di cui era rimasto protagonista e vittima e quindi
l’individuazione di elementi di conferma a quanto dallo stesso narrato nella
deposizione di Dioguardi Cristina. Osserva sul punto il Collegio che il

orientamento di questa Corte, in base al quale, il convincimento
sull’attendibilità della persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e
logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (sez. 2 n. 3438
del 11/6/1998, Rv. 210937). Inoltre, sulla base della costante
giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 n. 16860 del 13/11/2003, Rv.
227901; sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661), avvalorata da un
recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del 19/7/2012, Rv.
253214), le regole dettate dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva
del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che,
in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Ed anche con riguardo alla condotta d’induzione posta in essere dagli
imputati, la Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza proposta
negli atti di appello, ha evidenziato come: « … il giorno in cui fu stipulato
il compromesso di compravendita furono proprio gli imputati ad indurre il
Russo a bere, così da cuocere il pollo, prima di fargli sottoscrivere il
suddetto documento».
3.4. Con riferimento al quinto motivo del ricorso di Immovilli Silvano,
relativo alla mancata ammissione della testimonianza di Grignasci Marco
sulle trattative fra il predetto ed il Russo Bruno e sulle condizioni
psicofisiche di quest’ultimo, rileva il Collegio che la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1 cod. proc.
pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine
dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter
decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale

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ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme al costante

accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se
correttamente motivata anche in modo implicito, come nel caso in esame, è
insindacabile in sede di legittimità ( sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004,
Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv.
237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Ed infatti la
Corte territoriale ha dato ampia e articolata giustificazione in ordine alla
completezza dell’istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio di primo grado

degli imputati in ordine al reato loro ascritto; da tale motivazione scaturiva,
implicitamente, che non era assolutamente necessario procedere alla
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere il teste indicato
dalla difesa. Ciò discende dal principio, costantemente affermato da questa
Corte di legittimità, che la rinnovazione del dibattimento in appello
costituisce un’evenienza eccezionale e può essere disposta solo quando il
giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti; ciò comporta che,
mentre la decisione di procedere alla rinnovazione deve essere
specificamente motivata, dovendo il giudice dare conto dell’uso del potere
discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere
allo stato degli atti, al contrario in caso di rigetto della relativa istanza la
motivazione potrà anche essere implicita nella stessa struttura
argomentativa posta a base della decisione, evidenziandosi la sussistenza di
elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla
responsabilità, con la conseguenza assenza di necessità di rinnovare il
dibattimento (sez. 5 n. 8891 del 16/5/2000, Rv. 217209; sez. 4 n. 47095
del 2/12/2009, Rv. 245996; sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).
3.5. Il sesto motivo del ricorso di Immovili Silvano può essere trattato
congiuntamente al primo motivo proposto da Marchionini Pietro, attenendo
entrambe le questioni proposte all’elemento soggettivo del delitto di

sulla base della quale si è pervenuti all’affermazione di penale responsabilità

circonvenzione di incapaci; specificamente viene eccepita violazione di legge
e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta percepibilità da parte del
ricorrente dello stato di deficienza psichica della vittima. Al riguardo la
sentenza impugnata, anche attraverso il rinvio alla decisione di primo
grado, risulta motivata in modo esaustivo, facendosi riferimento da un lato
alla condotta posta in essere dagli imputati, i quali in modo consapevole
avevano abusato della fragilità psicologica del Russo derivante dal vizio del
bere e da un altro lato all’esame della persona offesa stessa effettuato nel
corso del giudizio di primo grado, laddove era emersa in modo evidente e

7

)2(,

quindi anche per gli imputati un’ulteriore fragilità psicologica del Russo.
3.6. Ed anche con riguardo all’eccepita impossibilità dell’atto di produrre
effetti giuridici pregiudizievoli per la persona offesa, stante la nullità del
contratto in base a quanto previsto dall’art. 46 d.p.r. n. 380 del 2001, di cui
si occupano entrambi i ricorsi, il settimo motivo del ricorso Immovilli ed il
terzo motivo del ricorso Marchionini, la sentenza impugnata contiene
adeguata motivazione, puntuale in fatto e corretta in diritto. Difatti, anche a

offesa quali risultanti dalla documentazione prodotta dalla parte civile,
ritiene il Collegio, in adesione a precedenti affermazioni di questa Corte
(sez. 4 n. 27412 del 23/4/2008, Rv. 240733), che il reato di circonvenzione
di incapaci configura un reato di pericolo, che si realizza con la semplice
possibilità di un danno per cui, ai fini della sua integrazione, si prescinde
dalla concreta realizzazione dell’oggetto dell’obbligazione da parte del
colpevole, bastando la semplice potenziale capacità dell’atto compiuto dal
circonvenuto di produrre effetti giuridici dannosi. E nel caso di specie la
sentenza impugnata ha dato atto che il Russo era stato citato in giudizio
dall’Immovilli per ottenere una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. in
seguito all’atto di compravendita in questione.
3.7. Passando all’esame del quarto motivo di ricorso proposto da
Marchionini Pietro, oltre a quanto già detto al precedente punto 3.3. in
ordine all’elemento materiale del reato ed al punto 3.5., con riguardo
all’elemento soggettivo, la sentenza impugnata contiene dettagliata
motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza da parte degli imputati di
abusare delle condizioni di fragilità del Russo, facendosi riferimento a
circostanze di fatto in forza delle quali era evidente che gli stessi ed il
Marchionini in particolare erano consapevoli della condizione di fragilità
psicologica del Russo derivante dal vizio del bere. Valgono al riguardo le

volere prescindere dagli effetti pregiudizievoli derivanti per la persona

considerazioni già svolte al precedente punto 3.5. Ed anche con riguardo
alla sussistenza del dolo specifico del reato contestato, la Corte territoriale
ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte
di legittimità in ordine alla natura non necessariamente patrimoniale
dell’ingiusto profitto avuto di mira dall’agente (sez. 3 n. 48537 del
1/12/2004, Rv. 2309488), essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione del
reato, la sussistenza di un possibile pregiudizio per la persona offesa in
conseguenza dell’atto compiuto.
Quanto finora detto in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento

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T-‘

materiale e di quello psicologico del reato di cui all’art. 643 cod. pen vale
per ritenere infondato anche il quinto motivo di ricorso proposto da
Marchionini Pietro relativo pur sempre alla violazione di legge ed al vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle condotte
contestate anche sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità
dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Del resto deve al riguardo
precisarsi che, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal

ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel principio costituzionale della
presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo
criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio
giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla
certezza processuale della responsabilità dell’imputato (sez. 2, n. 7035 del
09/11/2012, Rv. 254025).
3.8. Passando, quindi, al sesto motivo proposto da Marchionini Pietro,
attinente al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto
adeguata la pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al
reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
ritenendo che la stessa non possa essere mitigata per effetto della
concessione di circostanze attenuanti. Specificamente, con valutazione
corretta da un punto di vista giuridico, le argomentazioni difensive
sull’insussistenza per la persona offesa di un danno patrimoniale effettivo
sono state considerate irrilevanti alla luce della sopra evidenziata natura di
reati di pericolo del delitto di circonvenzione di incapaci. Si è poi, con
valutazione in fatto non censurabile in questa sede, preso atto della
circostanza che la persona offesa per oltre cinque anni ha perduto la
disponibilità dell’immobile in conseguenza della trascrizione dell’azione
giudiziaria intrapresa nei suoi confronti dall’Immovilli per dare esecuzione al

Collegio, la previsione normativa della regola di giudizio dell’ “al di là di ogni

contratto. A ciò consegue con tutta evidenza l’impossibilità di qualificare il
danno patrimoniale subito dalla persona offesa come di speciale tenuità.
Quanto poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche ci si
è riferiti all’assenza di alcun elemento valutabile nella prospettiva indicata
dal ricorrente, alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato quali
risultante dai precedenti già riportati. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con

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4,,

motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come
è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv.
249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della

prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati
tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244).
3.9. Con riferimento infine alle statuizioni civili contenute nella sentenza
impugnata, oggetto dell’ultima doglianza proposta da Marchionini Pietro, la
questione proposta risulta del tutto generica ed aspecifica, risolvendosi in
una mera critica della decisione assunta dal giudice di merito reiterativa
dell’analoga questione prospettata in appello. In particolare, quanto al
liquidato danno morale, si è fatto riferimento agli effetti della condotta degli
imputati sulla vittima in conseguenza del turbamento psichico derivante
dalla consapevolezza di essere stata circonvenuta; quanto al danno
patrimoniale, correttamente, è stata confermata, anche alla luce della
documentazione prodotta dalla parte civile, la condanna generica,
rimettendosi al giudice civile la determinazione degli effettivi pregiudizi
patrimoniali subiti dal Russo in conseguenza della conclusione dell’atto
pregiudizievole per lo stesso.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod.proc. pen., la
condanna degli imputati che lo hanno proposto al pagamento delle spese
del procedimento nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile
Russo Bruno della spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio
liquidate, sulla dei parametri fissati per il giudizio di Cassazione, nella
misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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Eú)

concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice

nonché alla rifusione in favore della parte civile Russo Bruno delle spese
dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi C
4.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Roma, 11 luglio 2014

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