Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32642 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32642 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Diagne Mamadou Bousso, nato in Senegal il 28/10/1971
avverso la sentenza 21/3/2013 della Corte d’appello di Bari, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 21/3/2013, la Corte di appello di Bari,

confermava la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Andria,
che aveva condannato Diagne Mamadou Bousso alla pena di mesi 3 di
reclusione ed €. 300,00 di multa per i reati di vendita di prodotti con marchi
contraffatti e ricettazione degli stessi, ritenuta l’ipotesi lieve.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

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Data Udienza: 11/07/2014

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali
deduce:
Vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza

dell’elemento oggettivo della contraffazione dei marchi dei prodotti detenuti
per la vendita;
3.2

Vizio della motivazione in relazione alla ricettazione dei prodotti de

quibus ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo in testa all’agente;
3.3
3.4

Eccessività della pena irrogata;
Prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo nei limiti di quanto si

dirà.

2.

Per quanto riguarda i primi tre motivi di ricorso, la Corte territoriale

ha compiutamente argomentato in ordine alla sussistenza della
contraffazione, che ben può essere accertata in via testimoniale mediante
escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel
corso di abituale e specifica attività (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44326 del
11/11/2010 Ud. (dep. 16/12/2010) Rv. 249180).
3.

Quanto all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, la Corte

correttamente lo ha desunto alla mancanza di giustificazioni in ordine alla
provenienza della merce sequestrata. In punto di diritto è sufficiente
rilevare che la sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione
(vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può
desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal
comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente

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7–•— ■,

3.1

rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un
acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008 )
Rv. 241458). Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite:
“l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal
dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da
parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da
delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n.

4.

Ugualmente infondate sono le censure in merito al trattamento

sanzionatorio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi
espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero
si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007 ) Rv. 237402). E’
stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”,
come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009)
Rv. 245596). Nel caso di specie la pena inflitta è molto al di sotto della
misura media di quella edittale. Pertanto nessuna censura può essere
mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata.

5.

E’ fondato, invece, il motivo relativo alla prescrizione, limitatamente

al reato di cui all’art. 474 cod. pen., che risulta prescritto, prima
dell’emissione della sentenza d’appello, alla data del 19/3/2013.
6.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza

rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen. perchè estinto per
prescrizione e la relativa pena di un mese ed €.100,00 deve essere
eliminata. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

3

12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 474 cod. pen. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa
pena, inflitta in continuazione di mesi uno di reclusione ed €.100,00 di
multa; ridetermina la pena in mesi due di reclusione ed €. 00,00 di multa.
Rigetta nel resto.

Così deciso, il 11/7/2014

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