Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32638 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32638 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Santoro Ciro, nato il 7 dicembre 1962; Cennamo
Biagio, nato il luglio 1964; Santoro Maria, nata il 24 febbraio 1953 avverso la
sentenza della corte di appello di Napoli del 3 maggio 2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 4 giugno 2008,
appellata dagli odierni imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei loro
confronti per il reato di cui al capo A (contestato ai sensi dell’art. 474 cod.
pen.) perché estinto per prescrizione; ha invece confermato la condanna per il
delitto di cui al capo B (contestato ai sensi dell’art. 648 cod. pen.)
rideterminando conseguentemente la pena.
Nel ricorso nell’interesse dei tre imputati si contestano violazione di legge in
relazione agli articoli 8,9, 21,24 cod. proc. pen. e 181 cod. proc. pen. in

Data Udienza: 11/07/2014

I

quanto sarebbero state violate le regole della competenza territoriale; si
lamenta inoltre che la corte di appello nulla abbia argomentato relativamente
allo specifico motivo sollevato sul punto; violazione di legge in relazione
all’art. 552 comma 1 lett. C) cod. proc. pen. attesa la nullità della sentenza di
primo grado in ragione della nullità del decreto di citazione in giudizio,
quest’ultima dovuta alla insufficienza ed alla imprecisione della formulazione
del capo d’imputazione; vizio di motivazione quando la posizione di Cennamo

Tali ragioni sono ribadite in un ulteriore ricorso presentato nell’interesse di
quest’ultimo imputato.
La manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi discende, quanto alla eccezione
in tema di incompetenza, dal non essere stata la stessa formulata nel giudizio
di primo grado, con conseguente inammissibilità della eccezione in quanto
prospettata per la prima volta in sede di giudizio di appello (come risulta dalla
lettura degli atti del processo); quanto alla eccezione sulla insufficienza del
capo d’imputazione, dall’avere la corte territoriale chiarito che in detto capo
sono riportati i marchi contraffatti già apposti agli accessori e alla calzature e
il numero di capi contraffatti con l’indicazione del luogo in cui vennero
rinvenuti, di talché nessuna lesione al diritto di difesa si è verificata nel caso
in esame; quanto al concorso del Cennamo nel delitto di ricettazione,
dall’avere la corte sufficientemente motivato che la merce era stata prelevata
dai coimputati proprio dalla abitazione dello stesso, nella quale all’esito di
perquisizione furono rinvenuti beni recanti marchi contraffatti.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore de a Cassa
delle ammende.
Roma, 11.7.2014

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Pr sid nte
Anto

posito

Biagio circa la condotta di partecipazione ai reati ascrittigli.

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