Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32636 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32636 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN AMED MOHAMED N. IL 28/01/1993
avverso la sentenza n. 544/2012 TRIBUNALE di SANREMO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/05/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Ben Ahmed Mohamed avverso la sentenza emessa in data 30.11.2012
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Sanremo con la quale
veniva applicata alla predetta la pena concordata di mesi otto di reclusione ed C 2.000,00 di
multa per il delitto di cui all’art. 73 comma V dPR 309/1990 con revoca dei benefici della
sospensione condizionale concessi all’imputato con due sentenze di quel Tribunale.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla insussistenza di cause

della sospensione condizionale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata: nel caso in esame la motivazione in
ordine alla colpevolezza è congrua ed articolata (con il richiamo alla flagranza e alla
confessione).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano
desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del
giudizio.
Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la sentenza di patteggiamento, in ragione
dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa
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di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.e la violazione di legge in ordine alla disposta revoca

previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma
primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa
(Cass. pen. Sez. U, n. 17781 del 29.11.2005, Rv. 233518; Sez. 4, n. 2987 del 22.11.2007,
Rv. 238667 e successive conformi).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8.5.2013

di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

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