Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32632 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32632 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMOKHUA JOSEPH N. IL 01/04/1990
avverso la sentenza n. 3391/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 08/05/2013

3877/2013

osserva

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò che nella specie è
avvenuto avendo il giudice ben motivato con riferimento alle modalità della condotta e
alla personalità dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
– Così deciso in Roma l’ 8.5.2013

Omokhua Joseph ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello,
in parziale riforma di quella di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per ripetute
cessioni di cocaina. Lamenta la illogicità di motivazione in ordine alla disattesa
richiesta di diminuzione della pena.

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