Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32630 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32630 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO FRANCESCO N. IL 04/10/1980
avverso la sentenza n. 2064/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 08/05/2013

1.PAGANO FRANCESCO ricorre per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe indicata della Corte d’Appello di Bari di conferma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trani – sezione
distaccata di Molfetta – l’1.06.2010Con in ordine al reato di cui all’art. 186,
co. 2 lett. b) del C. di S. . condannandolo alla pena di € 1000,00 di
ammenda.
Denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 192 c.p.p., con
riferimento alla valutazione dell’alcoltest.
3. Il ricorso é inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione
del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche,
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto,
pressocchè costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, in quanto l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che
possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa,
e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”
(Cass. sezioni unite 30.4.1997, D Simone).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma in camera di consiglio l’ 8
GGIO 2013.

FATTO E DIRITTO

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