Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3263 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3263 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARNEVALE GIOVANNI
avverso l’ordinanza n. 8269/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Ay2K;

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore di Avv. Raffaele Chiummariello che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi di ricorso ;
Letti il ricorso ed i mcitivi proposti;
CONSIDERATO IN FATTO

CARNEVALE GIOVANNI
perché indagato per una serie di episodi di usura , estorsione, aggravati ex art. 7 Legge
203/91 ; ascritti ai capi H) I) J) K) ; fatti commessi in Afragola dal maggio 2009 al
gennaio 2010;
Il Tribunale per il riesame di Napoli, con ordinanza del 20.11.2012, re -spingeva il reclamo
e confermava il provvedimento impugnato.
Avverso tale decisione , ricorre per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di
fiducia, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 297/comma 3
CPP avendo il Tribunale respinto la richiesta di retrodatazione del termine di custodia
cautelare;
-tale decisione sarebbe erronea posto:
-che l’intera vicenda processuale ha tratto origine dalla denuncia presentata da tale Rea
Michele
-che a seguito di tale denuncia venne emesso il primo provvedimento cautelare in data
17.05.2010, in relazione al quale si è chiesta la retrodatazione;
-che la seconda ordinanza, oggetto del presente ricorso, si fonda su una serie di captazioni
telefoniche , tutte antecedenti al primo provvedimento cautelare ;
-che tali captazioni telefoniche sono state compendiate nell’informativa trasmessa al PM
in data 07.02.2011 , e cioè in epoca antecedente al decreto che disponeva il giudizio in
relazione al primo procedimento ;
-che, pertanto, sussisteva il requisito della desumibilità dei fatti già all’epoca
dell’emissione del primo provvedimento cautelare ;
-che sussisteva, per altro, anche una connessione qualificata tra i due procedimenti
giudiziari, relativi ai due provvedimenti cautelari, atteso che erano stati avviati dalla
medesima autorità giudiziaria e scaturiti entrambi dalla denuncia presentata da Rea
Michele;
2.2)-Violazione di legge in relazione all’art. 309/co.5 e 10 CPP, per avere rigettato
l’eccezione di mancato invio al tribunale per il riesame, da parte del PM, del verbale di
esame delle persone offese , prova necessaria per acclarare le modalità della contestata
vicenda usuraria;
2.3)-Violazione di legge in relazione all’aggravante ex art. 7 L. 203/91, erroneamente
ritenuta dal tribunale sulla scorta della presunta ” torietà” dell’esistenza del “Clan

1

Il GIP presso il Tribunale di Napoli , con ordinanza del 04.10.2012 , applicava la misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti di :

Moccia” nonché sulla scorta della presunta appartenenza del Carnevale a tale Clan, in
contrasto con le deduzioni difensive che avevano evidenziato: -come il Carnevale non
sarebbe stato coinvolto nei procedimenti penali cui fa riferimento il Tribunale; -come al
riguardo non sarebbero sufficienti le dichiarazioni dei pentiti citati dal Tribunale; -come
dalle conversazioni telefoniche emergerebbero degli elementi , come la rapina subita dal
Carnevale ed il suo conseguente ruolo di vittima di reati, in contrasto con l’ipotesi della
sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso ;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il motivo relativo alla violazione dell’art. 297/co.3 CPP è infondato.
3.1)-Va ricordato che se le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento
riguardano fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma
3, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza
esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.
Cassazione penale, sez. II, 15/07/2011, n. 29132
-Tale giurisprudenza è pacifica perché conforme ai principi già espressi dalle Sezioni
Unite di questa Corte sprema ( Cassazione penale, sez. un., 19/12/2006, n. 14535 )
3.2)-Alla luce di tali principi resta da verificare se nella specie ricorre l’ipotesi della
connessione qualificata per la quale il ricorrente deduce :
a)-che il primo procedimento trae origine dalla denuncia presentata da Rea Michele;
b)-che dalle indagini e dalle intercettazioni avviate a seguito di tale denuncia sono emersi
gli elementi che hanno portato ai due procedimenti;
c)-che, quindi, anche la seconda ordinanza si fonda sui medesimi fatti ;
3.3)-Al riguardo il tribunale motiva adeguatamente osservando che tali elementi possono
dimostrare , al più, che si tratta del medesimo procedimento , poi diviso in due processi,
senza però che nei fatti oggetto dei due procedimenti vi sia l’estremo della connessione
qualificata, atteso:
-che le due ordinanze cautelari sono state adottate in procedimenti diversi , sia pure
dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, ma riguardano fatti diversi: la prima ordinanza
relativa alla denuncia di Rea Michele e la seconda -attuale- relativa ad altre persone
offese (De Stefano, Incoronato, Ferrara, Mistero) ;
-che anche le informative di PG che hanno generato i due procedimenti e le due ordinanze
cautelali sono diverse, atteso che la prima informativa è del 15.10.2009 ed ha dato luogo
al primo provvedimento cautelare del 17.05.2010 , mentre la seconda informativa è del
07.02.2011 ed ha dato luogo alla seconda —attuale- ordinanza del 04.10.2012;
-che non vi è stata alcuna strumentale operazione da parte del PM ai fmi della creazione di
procedimenti separati atteso che, se pure le indagini ed anche le intercettazioni in
questione sono state avviate a seguito della denuncia di Rea Michele, pure va considerato
che nel prosieguo di tali indagini sono emersi altri episodi delittuosi a carico degli
indagati , e tali episodi sono stati accertati a seguito di attività di captazione protrattasi
oltre la prima informativa.
-che , in sostanza, solo dal prosieguo delle indagini sono emersi elementi indizianti anche
per i reati oggetto della presente ordinanza;
-che, pertanto, i fatti posti a base della prima ordinanza erano diversi rispetto a quelli
della seconda,

2

CONSIDERATO IN DIRrITO

3.5)-Si tratta di una motivazione che ha correttamente escluso l’esistenza della connessione
qualificata tra i reati di cui ai due procedimenti e la desumibilità dei fatti relativi alla
seconda ordinanza già al momento dell’emissione della prima;
3.6) Va comunque osservato che la tegola della retrodatazione della decorrenza dei termini
di custodia cautelare trova applicazione anche quando, pur in assenza di connessione
qualificata, si sia proceduto separatamente, sempre che i fatti siano stati commessi
anteriormente all’emissione della prima ordinanza e gli elementi indiziari posti a
fondamento della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della
emissione della precedente. ( Cassazione penale, sez. Il, 09/05/2006, n. 18003 )

3.7)-11 ricorrente sottolinea che i requisiti della diversità ed autonomia processuale non vi
sarebbero atteso che le intercettazioni erano iniziate già prima dell’originaria ordinanza,
ma il motivo non coglie nel segno perché trascura di considerare che la mera “presenza”
degli atti (per altro non dimostrata nel presente ricorso) non equivale a “conoscenza” ,
essendo noto che le intercettazioni devono essere interpretate e valutate anche alla luce del
loro sviluppo e delle successive indagini di PG , circostanza quest’ultima valorizzata dal
Tribunale che ha sottolineato come le ultime informative di PG siano intervenute a
diStanza di oltre un anno dalle prime è relative ad ulteriori vicende ed ulterieri reati.
3.8)-Ugualmente infondata è la censura in ordine alla violazione del disposto dell’art.
309/co. 5 e 10 CPP, perché trascura la motivazione impugnata che, al riguardo, ha
sottolineato l’irrilevanza del mancato invio dei verbali di esame delle persone offese,
posto che l’ordinanza è fondata sulle emergenze delle conversazioni telefoniche
intercettate, sicchè, almeno nella a- ttuale fase di indagini preliminari, risulta irrilevante
l’esame delle deposizioni delle persone offese ed il mancato invio dei relativi verbali;
-si tratta di una motivazione corretta perché conforme al principio per il quale 1″omessa o
tardiva trasmissione di qualche atto al tribunale del riesame non determina, di per sé
l’automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di
rilevanza dell’atto o degli atti omessi, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente
acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del
vincolo. Cassazione penale, sez. III, 12/01/2012, n. 7027
3.9) Quanto all’aggravante ex art. 7 L. 203/91, le censure proposte trascurano la congruità
della motivazione dell’ordinanza impugnata che inquadra la vicenda nell’ambito delle
indagini relative al “clan Moccia” richiamando i relativi atti processuali;
-al riguardo, il Tribunale
richiama gli elementi emersi nel presente procedimento e
precisamente, la conversazione tra Tuccillo Giuseppe e la persona offesa Mistero Ciro, in
data 08.01.2010 , nel corso della quale il Tuccillo esorta il Mistero a risolvere la questione
direttamente con il Carnevale, che in tal modo risulta rivestire il ruolo di fmanziatore
unitamente a Piscitelli Claudio, ricordando al suo interlocutore che il titolo è stato girato
a Piscitelli Claudio , cioè a soggetto con cui “non si scherza” ; frase che il Tribunale
interpreta come riferita alla forza di intimidatrice del clan Moccia cui sia il Tuccillo che il
Carnevale risultano affiliati (pag.36) ;
-il tribunale rafforza tale motivazione con le considerazioni a pag. 29 laddove richiama
la conversazione del 08.01.2010 ove si attribuisce al Piscitielli la qualità di “u masto di
Casoria” comune quest’ultimo incluso nel territorio del “clan Moccia” (pag. 6
dell’ordinanza) ;

3

3.10)-Segue il rigetto del ricorso e ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna al
pagamento delle spese del procedimento ;
si provveda a norma dell’art.94/1ter disp. att. cpp
PQM
Rigetta il ricorsò e COndanna il riCOrrente al pagamento delle spese processuali
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disposiz. attuaz. c.p.p.
Così deliberato in camera di consiglio , il 28 novembre 2013

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presiden
plott, Ciro P
12

(

-riguardo all’aggravante in questione, il Tribunale non si limita, per altro, ad evidenziare
gli elementi indiziari relativi alla partecipazione dell’indiziato alla attività usuraria tipica
del “clan Moccia” , ma sottolinea la ricorrenza dell’aggravante anche sotto il profilo del
metodo mafioso, sistematicamente utilizzato dall’indagato Carnevale che si adoperava
per il recupero del denaro secondo metodologié tipicamente camorriste , fondate su
minacce finalizzate ad ottenere il denaro , come emerge dalle conversazioni : n. 1416 del
12.01.2010 (pag. 52) nonché dalla conversazione n. 1259 del 08.01.2010 (pag.32) ; il
Tribunale sottolinea come in tali conversazioni emergono i ruoli di finanziatore e di
esattore del Carnevale che non esita a rivolgersi anche ai congiunti delle vittime
(Albanese Rosa) nonché il timore di rappresaglia che anche i correi temono nel caso di
mancati pagamenti (timore di Tuccillo Giuseppe a fol. 32) ;

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