Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3263 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3263 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESpOSITO LUIGI N. IL 25/01/1963
avverso l’ordinanza n. 7806/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/12/2015

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 9 luglio
2014, rigettava l’istanza per il differimento della esecuzione della
pena nelle forme della detenzione domiciliare, proposta, ai sensi
dell’art 47-ter co. 1-ter O.P. in relazione all’art. 147 c.p., da
Esposito Luigi, detenuto in espiazione della pena di 10 di
reclusione inflittagli per i reati di rapina ed altro, fine pena al
13.7.2018.
Argomentava a sostegno il Tribunale che il detenuto, a far tempo
dal dì 8 agosto 2012, aveva goduto del differimento della pena,
prorogato con successivi provvedimenti, in quanto affetto da ampia
comunicazione oro-nasale da necrosi del palato duro secondario
dovuto ad abuso di sostanze stupefacenti e per questo portatore di
protesi otturatoria dell’arcata superiore, cardiopatia ischemica,
pregresso IMA, ipertensione arteriosa, diabete mellito; che l’ultima
visita medico-legale del 27.5.2014 ha confermato il quadro
patologico suddetto senza evidenziare “un rilevante aggravamento”
e segnalando nel contempo la necessità di controlli specialistici di
routine; che il condannato non ha provveduto a sottoporsi ad
intervento per la sostituzione della protesi per palato duro
ricoverandosi presso il II policlinico di Napoli; che non può essere
lasciato alla libera discrezionalità del detenuto la scelta di praticare
o meno un intervento necessario alla soluzione della complicanza
evidenziata; che per tutte le ragioni esposte non sussistevano i
presupposti per una nuova proroga del differimento della pena non
risultando le condizioni di salute del detenuto incompatibili con il
regime carcerario.
Il Tribunale inoltre rigettava la domanda, contestualmente proposta
dall’Esposito, per la fruizione della misura alternativa
dell’affidamento al servizio sociale sul rilievo che la gravità dei
reati in espiazione (plurime rapine aggravate con armi e sequestro
di persona) non consentivano una prognosi comportamentale
favorevole.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l’Esposito,
assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi di
impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli
artt. 147 c.p. e 47-ter 0.P., 125 c.p.p. e 32 Cost., nonchè vizio della
motivazione, in particolare deducendo: con tre successive ordinanze

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha riconosciuto la ricorrenza
dei requisiti di legge per la concessione del differimento della pena
in favore dell’Esposito, tenuto conto delle gravi patologie dalle
quali lo stesso è affetto; nonostante nulla sia mutato rispetto ai tre
precedenti provvedimenti, se non un aggravamento delle patologie
diagnosticate, il tribunale in questa ultima occasione ha giudicato
compatibili le infermità accertate con il regime carcerario; palese
pertanto la contraddizione; il tribunale contesta all’Esposito di non
essersi sottoposto ad intervento per la sostituzione della protesi
orale, ma tale assunto non è fondato, giacchè l’Esposito era in lista
di attesa; a parte ciò non può essere imposto al paziente un
trattamento sanitario non obbligatorio, né da questo può il
giudicante trarre elementi di giudizio nelle condizioni date; il
tribunale, infine, non ha valutato se, nella situazione data, il
mantenimento in carcere sia contrario al senso di umanità.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 47 O.P. e 125 c.p.p. in ordine al
rigetto della domanda di affidamento al servizio sociale, sul rilievo
che la valorizzazione della gravità del reato in espiazione appare
incongrua col provvedimento del Magistrato di sorveglianza che
consentiva all’Esposito di allontanarsi dal domicilio tre volte alla
settimana per due ore al dì.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per il rigetto dell’impugnazione, giacchè motivata esaustivamente la
decisione adottata.
4. Il ricorso, a giudizio della Corte, è meritevole di accoglimento
nei limiti che si passa ad esporre.
4.1 Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena,
secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere
provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente,
sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti.
Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l’istanza del
ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze delle
relazioni sanitarie ospedaliere non avrebbero evidenziato un
rilevante aggravamento delle condizioni di salute dell’interessato.
Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla
descrizione delle patologie riscontrate e dalla motivazione, a
sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si esclude che nel
caso di specie ricorra l’ipotesi di differimento facoltativo di cui
all’art. 147 n. 2 c.p., ai sensi del quale pur potendosi astrattamente
ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione,
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purtuttavia la presenza di una “grave infermità fisica” può
consentire il differimento di quest’ultima.
Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina
relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della
riconosciuta discrezionalità (“L’esecuzione della pena può essere
differita” recita la norma di riferimento).
Orbene, sul punto non è mancata l’adeguata elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente
affermato il principio che il giudice investito della delibazione della
domanda per l’applicazione dell’art. 147 c.p. deve tener conto,
indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità colle
possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche
dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla
salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti
dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio,
allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di
detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una
sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato
di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale
l’esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi
costituzionali (cfr. Cass., Sez. I”, 28/09/2005, n.36856; Sez. 1^,
28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza
aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba
essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni
di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si
appalesi, presumibilmente, di entità tale — in rapporto appunto alla
particolare gravità di dette condizioni — da superare i limiti della
umana tollerabilità (Cass.,Sez.1^, 20.05.2003, n. 26026;
10.12.2008, n. 48203).
4.2 Ed invero, tornando ora al caso portato all’esame della Corte, si
osserva che il giudice a quo ha considerato gli esiti della relazione
sanitaria redatta nell’imminenza della decisione impugnata,
confermativa del quadro clinico da tempo accertato a carico del
detenuto, il quale in base ad esso aveva goduto, senza soluzione di
continuità, del riconoscimento del differimento della pena e di
successive due proroghe, per concludere poi nel senso della
compatibilità delle gravi patologie in atto con il regime carcerario.
Innegabile la contraddittorietà di ritenere attualmente, con un
quadro clinico da ultimo giudicato aggravato, la compatibilità
viceversa negata in tre occasioni precedenti.
Né può convenirsi con il tribunale in ordine ai rilievi svolti sul
mancato intervento di sostituzione della protesi orale attraverso il
necessario intervento chirurgico, che non può essere imposto al
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5. L’ordinanza impugnata va, in conclusione, annullata per
consentire al giudice di rinvio un nuovo esame della domanda
proposta dal detenuto, nei limiti innanzi precisati, fornendo il
relativo e conseguente giudizio di congrua ed esaustiva
motivazione, se del caso supportata (sarà il giudice territoriale a
valutarne l’opportunità) da specifica e mirata indagine medicolegale.
P. T. M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, addì 1° dicembre 2015
Il cons. est.
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paziente e che non può entrare negativamente nella valutazione
giudiziaria della vicenda.
Dalle esposte premesse consegue, in accoglimento del primo
motivo di impugnazione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
con rinvio al giudice territoriale affinché, in piena libertà di
giudizio, argomenti: a. sul perché, nonostante il mantenimento di
analogo quadro clinico, il differimento dapprima concesso in tre
distinte occasioni non sia più legittimo allo stato e se le condizioni
sanitarie accertate in capo all’Esposito rendano o meno contrarie al
senso di umanità la sua detenzione intra moenia.
Le censure affidate dalla difesa al secondo motivo di impugnazione
devono, viceversa, ritenersi manifestamente infondate, giacchè
implicitamente motivate, attraverso il rigetto della domanda ex art.
147 c.p., le ragioni del diniego della misura dell’affidamento in
prova al servizio sociale.

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