Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32628 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32628 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Centro Salvatore nato il 29.1.1969
avverso la sentenza n.2271 / 2011 della Corte d’appello di L’Aquila, del
23.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,

Data Udienza: 09/05/2014

Massimo Galli , che ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione alla
imputazione di ricettazione e rigetto nel resto ;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ,in parziale
riforma della sentenza in data 11.42011 del Tribunale di Chieti ,
rideterminava la pena inflitta a Centro Salvatore in anni cinque-mesi sei di
reclusione ed euro 1800.00 di multa, confermando nel resto .in ordine ai reati di

A

A) del reato p. e p. dagli arti. 110 e 628, comma 1, cod.pen. perché in concorso
tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, avendo Giamundo , prendendo
sottobraccio Clerico Sergio, direttore della filiale del Credilo Italiano sita in
piazza Sant’Alfonso e impugnando una bomboletta di plastica, minacciando
il Clerico dicendogli: “questa è una bomboletta con dell’acido, se mantieni la
calma non ti succede niente, senno ti sfregio”, lo costringeva a recarsi nel salone
dove si trovava Centro Salvatore chiedendogli entrambi dove fossero i soldi e di
mantenere la porta ‘in verde’ , recandosi Centro nel box dove si trovavano i soldi,
prelevandoli, così impossessandosi della somma di € 9.400,00 e di L. 4.700.000
sottraendola all’istituto di credito citato.In Francavilla al Mare, il 6 marzo 2002.
B) del reato p. e p. dagli arti. 110 e 648 c.p., perché, al fine di procurarsi un
profitto, acquistavano e, comunque, ricevevano da persona rimasta sconosciuta
l’autovettura Hiunday Atos largala BH 986 LY, provento di furto commesso in
danno di Disarmato Ida in Pomigliano d’Arco il 25 febbraio 2002.Accertato in
Francavilla al Mare, il 6 marzo 2002.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso, nell’interesse dell’ imputato l’avvocato
Tatiana Minciarelli, difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in
ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, lamentando,
in particolare, che la Corte non ha condiviso le deduzioni della difesa relative al
mancato rinvenimento dell’acido nella bomboletta sequestrata nella vettura
ricettata e circa l’assenza di tracce dattiloscopiche che potessero ricondurre
l’oggetto all’imputato, in modo certo ; lamenta ,inoltre, la genericità della
motivazione che ha escluso le attenuanti generiche e non ha commisurato la
pena nel minimo edittale, limitandosi ad un rinvio alle motivazioni del primo
giudice ,nonostante le specifiche censure dedotte dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso prospetta motivi che sono manifestamente infondati.
2.1 L’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione fonda, infatti,
sulla specifica affermazione ,contenuta nella sentenza di primo grado e
richiamata puntualmente nella sentenza di appello ,secondo la quale :” Detto

complice, entrato nel box ove

erano custoditi i soldi, ne fece incetta e

successivamente si allontanò insieme al correo, adoperando l’automobile Hunday
“Athos” targata BH 986 LY, che fu rinvenuta abbandonata a pochi chilometri di
distanza nell’area periferica della predetta cittadina…” (vedi pag.3 sentenza Trib.)
2.2 Tale affermazione, costituisce la premessa principale della valutazione di
responsabilità, espressa in termini di logica consequenzialità, per il reato di
ricettazione dell’autovettura . L’altra premessa del ragionamento logico è che
Centro è stato individuato, con certezza, attraverso la documentazione del
2

seguito indicati:

sistema di videosorveglianza della banca, come uno dei due rapinatori .
Entrambe tali premesse

ir~:r argomentative dell’affermazione di

responsabilità della motivazione del primo giudice sono state , poi, condivise
dalla Corte di merito che le ha solo rafforzate con l’aggiunta del rinvenimento , a
bordo dell’autovettura, della bomboletta utilizzata ,come arma impropria ,nel
corso della rapina.
Pertanto, quand’anche si volessero condividere le argomentazioni addotte dalla
minacciare gli impiegati della banca, l’eliminazione dell’elemento di contorno o
premessa minore, lascerebbe del tutto inalterato il giudizio del responsabilità.
2.3 li motivo di ricorso, ad ogni buon conto, è del tutto generico, e pertanto
inammissibile, non solo perché si dipana su argomentazioni relative alle
caratteristiche del fatto , che sfuggono al controllo di legittimità, ma anche
perché richiama genericamente le argomentazioni già dedotte con l’appello, che
non vengono riprodotte con il ricorso, rendendo pertanto impossibile la verifica di
questa Corte.
2.4 Anche il secondo motivo è generico , limitandosi a recriminare sul giudizio di
opportunità espresso dalla Corte anche in ordine alla dosimetria della pena ,
senza aggiungere elementi specifici che avvalorino vizi di legittimità della
motivazione.
3.11 ricorso, per i motivi che precedono ,deve essere dichiarato inammissibile : ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così decisq in Roma il 9 maggio 2014
Il Cons

nsore

difesa sulla non identificabilità dell’oggetto in quello utilizzato dai rapinatori per

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