Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32627 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32627 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

. SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bevilacqua Maria, nata a Siderno il 30.03.1966
avverso la sentenza 646/2013 della Corte d’appello di Torino, del 09.07.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputata l’avvocato d’ufficio Rita Anna De Falco che si riporta ai

Data Udienza: 09/05/2014

motivi ed insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la
sentenza del Tribunale di Casale Monferrato , in data 25.02.2011 , che aveva
condannato Bevilacqua Maria ,alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione
artt.81 cpv, 485, 640 cp perché, con artifici e raggiri, ed in particolare consegnando in
pagamento a Ticozzi Gabriella, presso il cui negozio aveva acquistato merce per Euro
1.030, un assegno tratto da c/c n.78293784 Poste Italiane intestato a 11 a figlia
Mesoraca Stefania, sul quale apponeva firma apocrifa, induceva la parte offesa a
consegnarle tale merce, così conseguendo un ingiusto profitto, con altrui danno; In
Casale M.to il 15.9.2007, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputata deducendo ,
quale unico motivo di gravame ,la violazione dell’art.606 comma 1 lett.b) ed e)
cod. proc. pen. , per l’erronea applicazione degli artt.640 e 641 cod. pen. ed il
vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di truffa, non
potendosi ritenere sufficiente a configurare l’elemento essenziale dell’artificio,
l’essersi vantato, l’autore del reato, di essere persona seria e solvibile .Al più il
fatto poteva essere inquadrato nello schema dell’insolvenza fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 L’elemento dell’artificio, infatti, è stato correttamente individuato dai giudici
del merito nella spendita di un assegno appartenente a soggetto diverso
dall’imputata e che quest’ultima sapeva bene che non sarebbe stato pagato, per
disconoscimento della firma, proprio perché tratto su un conto corrente che non
era il suo. La messa in scena relativa alla necessità ed urgenza dell’acquisto
dell’abbigliamento, per sostituire quello che si era ammalorato si risolve, nel
caso in esame, in un rafforzamento dell’attività artificiosa, sicuramente rilevante
ma non indispensabile a configurare l’elemento del raggiro, sicuramente a ciò
bastando la spendita di un assegno non negoziabile.
Per i motivi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile:

2

ed €. 300,00 di multa per il reato di seguito indicato:

ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
il 9 maggio 2014

Così de so • Ro
Il Consi lier

.ote

( B. addei)

Il Presidente

( .Fiandan4se)

si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

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