Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32626 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32626 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 09/05/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Polito Ernesto Maximiliano nato a Torino il 3.11.1971
avverso la sentenza n. 1182/2013 della Corte d’appello di Torino, del
14.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,

Massimo Galli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino , confermava
la sentenza del Tribunale di Asti , in data 11.4.2012 , che aveva condannato
Polito alla pena di mesi dodici di reclusione ed €. 300,00 di multa per il reato

reato di cui agli artt.110, 61 n.2 648 c . p . perché, in concorso tra loro ed al fine di
procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano l’assegno n.013602879001
dell’importo di €.1.311.00 emesso dalla Banca Cariparma e Piacenza in data
1 6 . 1 0 .2 0 0 5 e l’assegno n.013602877512 d’importo di €3.000,00 emesso dalla Banca
Cariparma e Piacenza in data 27.10.05,provento di furto ai danni della filiale di
Orbassano della Banca Cariparma e Piacenza e di Allarello Maria Adelina richiedente il
rilascio dei predetti assegni, denunciato presso la Stazione Carabinieri di Orbassano in
data 19.08.2005.Beni per le cui caratteristiche non potevano ignorare la provenienza
delittuosa. Con l’aggravante di avere agito al fine di commettere il reato di cui al capo
a ) . In Asti, in data anteriore e prossima al mese di ottobre 2005

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore nell’interesse
dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la
mancata conversione della pena detentiva nella sanzione alternativa alla
detenzione, specificamente chiesta con i motivi di appello e l’omessa
motivazione in ordine ad un ridimensionamento della pena in ragion di una
modesta e ridotta capacità a delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Deve essere accolto il motivo di ricorso relativo alla conversione della pena.
La conversione era già stata chiesta con i motivi di appello e su di essa la Corte
territoriale ha omesso di pronunciarsi puntualmente, nonostante abbia
articolato un giudizio che ridimensiona la pericolosità dell’imputato,
ritenendo corretti i benefici ,in termini di concessione delle attenuanti specifiche
e generiche , riconosciuti dal primo giudice.
2.1 Solo in punto di conversione della pena, la sentenza va, pertanto, annullata
con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello per il giudizio sul punto,
formandosi il giudicato sulle altre parti della sentenza
2.2 Va invece rigettato il motivo relativo alla dosimetria della pena, nella
sostanza accolti dal primo giudice con il riconoscimento delle attenuanti della
pena, giudizio avallato dalla Corte con motivazione esente da vizi palesi.

2

di seguito indicato:

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della
sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Torino per il giudizio sul punto. Rigetta , nel resto, il ricorso.
Così deciso ‘n Roma il 9 maggio 2014
sore
,

Il Presidente

Il Con

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