Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32625 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32625 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Data Udienza: 09/05/2014

Sul ricorso proposto da
Ragonese Carmelo , nato il 04.08.1981
avverso la sentenza n.538/2012 della Corte d’appello di Catania, del
13.06.2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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t*

udito per l’imputato, l’avv. Elisa Cacciato Insilla in sostituzione dell’avvocato
Angela Cacciato Insilla , che ha i per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Catania , in
7.10.2011 , rideterminava in € 800,00 la sola pena pecuniaria inflitta a
Ragonese Carmelo, confermando ,nel resto, la sentenza.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato
, avvocato Angela Cacciato Insilla, deducendo , quale unico motivo di
gravame ,la violazione dell’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. deducendo il
vizio della motivazione per il travisamento delle dichiarazioni rese da
Fiorentino Vincenzo che sono oggettivamente ed irrimediabilmente
contraddittorie, avendo indicato Ragonese, con due nomi diversi, Angelo e
Carmelo ,attribuendo ai due lo stesso soprannome ” u biondo” e avendo
affermato che Carmelo apparteneva allo stesso clan del Fiorentino, in ciò
contrastando con quanto affermato da altro collaborante, Musumeci
Gaetano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 Entrambe le sentenze di merito danno atto che l’indicazione del
compartecipe della rapina, con due nomi diversi, è stata determinata da un
semplice lapsus , facilmente individuabile come tale a causa di altri elementi

parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di quella città , in data

probatori che, logicamente e sinergicamente interpretati, portano a ritenere
,senza ombra di dubbio, che il soggetto implicato nella rapina deve proprio
individuarsi in Carmelo Ragonese, l’odierno imputato. In altri termini
entrambi i giudici del merito hanno risposto alle critiche deduzioni difensive
sulla prova dichiarativa , con una valutazione sinergica e conforme
,comunemente conosciuta come “doppia conforme” , il cui tessuto
argomentativo costituisce un unicum non più aggredibile dalle deduzioni
difensive del ricorso , a causa dell’incidenza e del valore preclusivo del

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A

devolutum, fatta eccezione per il caso ( ma non è quello qui in esame) , in cui
il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
2.2 li sindacato della Cassazione , infatti, resta comunque, anche nel caso
del vizio di cui all’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. quello di sola
legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga
risultanze processuali.
2.3 In altri termini tale univocità motivazionale delle sentenze di merito di
uguale segno comporta che il vizio di travisamento della prova può essere
dedotto con il ricorso per cassazione, sia nell’ipotesi in cui il giudice di
appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia che entrambi i
giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze
probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da
imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle
motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio
probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
2.4 Nel caso in esame , invece, con una motivazione logica e scevra da vizi
palesi, la Corte, richiamando anche la motivazione della sentenza di prime
cure, ha puntualizzato che l’indicazione del complice della rapina in Carmelo
Ragonese è avallata dal fatto che Fiorentino ha individuato Carmelo oltre che
con il nome, con l’univoca circostanza di aver avuto con lo stesso altri
rapporti illeciti, per motivi di appartenenza al comune clan mafioso di
riferimento. Conferma della attendibilità della indicazione è stata, inoltre,
individuata nel riconoscimento della voce del Ragonese , ad opera della
Polizia operante, in una conversazione telefonica con il Fiorentino, subito
dopo l’arresto. Nessun consistente rilievo può poi attribuirsi alla decisione del
Tribunale del riesame, ed alla valutazione negativa dallo stesso attribuito
all’elemento del riconoscimento della voce, posto che, come evidenziato nel
provvedimento impugnato, il giudizio di riesame ha una valenza limitata al
procedimento incidentale, per sua natura fortemente influenzato dalla
parzialità delle indagini e pertanto reso su elementi non consolidati ed in
genere passibili di modifica in ogni senso. Il richiamo alle dichiarazioni di

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prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle

Musumeci , poi, è stato definito dalla Corte privo di rilevanza , avendo la
Corte ravvisato una concordanza dei fatti dallo stesso narrati con le denunce
e con le altre dichiarazioni acquisite al processo, con una motivazione
sicuramente articolata in termini logici.
2.5 Per i motivi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile:
ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibifità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così dec’so in oma il 9 maggio 2014
Il Consi

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condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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