Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32624 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32624 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bozzola Renzo nato il 19„12,1938
Nei confronti di
Gaio Domenico nato il 16.12.1964
Comelli Giancarla nata il 2.2.1971
avverso la sentenza n.18/2010 del Tribunale di Novara del 29.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo
Gallo , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 09/05/2014

udito per la parte civile ricorrente l’avv. Marco Cinquegrana, in sostituzione dell’avv.
Vittorio Cocito, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
udito per gli imputati, l’avv. Corrado Carrubba in sostituzione dell’avv. Giovanni
Maria Porzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Novara, riqualificato l’appello
inammissibile l’impugnazione agli effetti penali, rigettava l’appello confermando la
sentenza del Giudice di Pace di Novara del 17.6.2010 che aveva assolto Gaio e
Comelli dal reato sub a) perché il fatto non costituisce reato e dal reato sub b)
perché il fatto non sussiste, in ordine alle imputazioni di seguito indicate:
del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 637 c.p.. perché, in concorso tra loro, con più
a)
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, senza necessità,
entravano nel fondo altrui. In particolare con le proprie autovetture eseguivano manovre e
vari passaggi all’interno della porzione di corte di proprietà della persona offesa.
Sino al 23.8.2007, in Galliate
del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 639 c.p., perché, in concorso tra loro, con più
b)
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, deturpavano ed
imbrattavano immobili altrui. In particolare spostavano e rovesciavano secchi di laterizi
posti dalla persona offesa a delimitazione del confine di proprietà spargendone il
contenuto all’interno del cortile. Sino al 23.8.2007 in Galliate

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore della parte civile, nell’interesse
di quest’ultima, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a) l’erronea applicazione della legge penale perché anche se il ricorso immediato al
Giudice di Pace è stato dichiarato nullo, ciò non gli ha impedito di produrre gli
stessi effetti della denuncia querela a norma dell’art.21 c.p.p. con la conseguenza che
che l’impugnazione della parte civile ,sotto il profilo procedurale , deve ritenersi

della parte civile come impugnazione ai sensi dell’art.576 cod.proc.pen. e dichiarata

ammissibile anche ai fini penali.
b) la violazione dell’art.606 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. per mancata assunzione di
una prova decisiva avendo il Giudice di Pace, pur avendo ammesso come prova la
video registrazione della condotta illecita degli imputati, non acquisito agli atti la
prova sicchè il Tribunale ,con motivazione viziata, non ha ritenuto di doverla
acquisire.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

I

2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi privi di fondamento.
2.1 In ordine al primo motivo, va osservato che avverso le sentenze di
proscioglimento pronunciate nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la
parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma dell’art. 38
d.Ig. 28 agosto 2000 n. 274 limitatamente all’ipotesi in cui la citazione a giudizio
dell’imputato sia stata chiesta dalla persona offesa, con ricorso immediato, ai sensi
dell’art. 21 dello stesso decreto (Sentenza n. 50578 del 2013 Rv. 257841 ). Nel caso
stato instaurato dal P.M., con proprio decreto di citazione, dopo la declaratoria di
nullità del ricorso immediato della persona offesa.
2.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo : per decisiva deve
intendersi la prova che abbia la capacità di contrastare le acquisizioni processuali
contrarie, elidendone l’efficacia e provocando una decisione contraria. La prova
indicata dal ricorrente, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato,
non ha tale carattere perché il ricorrente non era stato in grado di conferire alla
videoregistrazione una precisa collocazione nel tempo ed inoltre dell’acquisizione dei
dati non poteva dirsi certa l’autenticità e la non contaminazione.( pag.4)
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così d iso Roma il 9 maggio 2014

di specie, invece, come d’altra parte evidenzia in sentenza il Tribunale, il processo è

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