Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32622 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32622 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 29/04/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse della parte civile
DON Francesco n.Salò (BS) il 27 febbraio 1963
avverso la sentenza emessa il 5 aprile 2013 dalla Corte di appello di Trento nel
procedimento a carico degli imputati
ARMANI Aldo n. Tione di Trento (TN) il 10 novembre 1957
ZANETTI Siro n. Brescia il 4 giugno 1973
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Luigi Riello, che ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentiti il difensore degli imputati, avv. Giancarlo Costa del foro di Roma, che ha
chiesto il rigetto del ricorso e l’avv. Antonino Tuccari del foro di Parma, in sostituzione
del difensore del ricorrente avv. Gianfranco Bertussi, che insiste per l’accoglimento del
ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
osserva:

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Considerato in fatto
1.

La parte civile Don Francesco, liquidatore e legale rappresentante pro

tempore della TWR Immobiliare in liquidazione s.r.I., ha proposto, tramite il difensore
munito di procura speciale, ricorso per cassazione ai soli effetti civili avverso la
sentenza emessa il 5 aprile 2013 dalla Corte di appello di Trento con la quale gli
imputati Armani Aldo e Zanetti Siro -condannati in primo grado alla pena
condizionalmente sospesa di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno,

in favore della parte civile- erano stati assolti per insussistenza del fatto dal reato di
tentata appropriazione indebita.
L’imputazione si riferiva alla messa all’incasso di un assegno dell’importo di
20.000,00 euro tratto sul conto corrente intestato a TWR Immobiliare s.r.l. e
consegnato nell’anno 2005 al geometra Armani, consulente fiduciario dei titolari della
O.M.Z. di Zanetti Siro e Oliviero e & s.n.c., a garanzia dell’ultimazione di alcuni lavori
accessori nell’immobile venduto dalla società TWR Immobiliare alla società 0.M.Z.. Il
titolo era stato consegnato nell’anno 2008 dall’Armani a Zanetti Siro, il quale l’aveva
posto all’incasso senza ottenerne il pagamento in quanto nel frattempo le quote della
TWR Immobiliare erano state cedute a Don Francesco, la società era stata posta in
liquidazione e il conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno era stato estinto.
2. Con il ricorso la parte civile deduce il manifesto travisamento della prova che
aveva condotto all’erronea ricostruzione del fatto storico, il vizio della motivazione in
relazione alla portata elidente delle prove offerte dalle difese degli imputati rispetto a
quelle di accusa, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla
ritenuta legittimità da un lato della consegna dell’assegno da parte del depositario
Armani allo Zanetti e, dall’altro lato, della legittimità della messa all’incasso del titolo

con il beneficio della non menzione per il solo Zanetti, oltre al risarcimento del danno

nonché in ordine ai criteri di valutazione della prova. La Corte territoriale non avrebbe
preso in considerazione, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali
della parte civile Don Francesco e la produzione documentale della stessa parte civile
acquisita all’udienza del 2 dicembre 2010, sopravvalutando le dichiarazioni dei testi
Turinelli (moglie di Armani) e Cosi (dipendente della società 0.M.Z.). Il giudice di
appello non avrebbe tenuto conto di quanto emergeva dagli atti del procedimento
civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, e avente ad
oggetto la stessa vicenda. In ogni caso “la mancanza di prova in ordine agli asseriti
danni riferibili alla controparte negoziale non avrebbe consentito né di trattenere

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l’assegno, né di consegnano alla controparte negoziale anche solo per
compensazione”. L’Armani, secondo la parte civile ricorrente, non aveva consegnato il
titolo al momento del completamento delle opere alla società TWR Immobiliare, che
aveva adempiuto l’obbligazione sottesa alla garanzia, ed aveva fatto credere di averlo
distrutto, rimettendolo alla parte che non aveva titolo per ottenerlo dopo più di due
anni. Si sarebbe così reso responsabile del reato di appropriazione indebita in

l’assegno in violazione del patto di garanzia e nella consapevolezza delle illegittime
pretese dell’Armani per un’ulteriore provvigione per la mediazione relativa all’acquisto
da parte della società O.M.Z. di un secondo lotto. Nel ricorso si sostiene, infine, che vi
sarebbe stato travisamento della prova nella parte della motivazione della sentenza
impugnata in cui si afferma, sulla base delle dichiarazioni del teste Tononi, che non era
stato effettuato un collaudo delle opere, mentre “per quanto consta non essendo stata

offerta dagli imputati un’allegazione contraria” le opere erano state sicuramente
collaudate dal direttore dei lavori Luigi Marini sin dall’anno 2006; in sostanza sarebbe
stato eluso il problema dell’esatto adempimento da parte della società TWR
Immobialere che era determinante per il rilievo, penale o meno, della condotta degli
imputati.
E’ stata depositata un’articolata memoria difensiva nell’interesse degli imputati
Armani e Zanetti con la quale si deduce l’inammissibilità del ricorso per difetto di
interesse della parte civile all’impugnazione e per omessa indicazione della legge
penale violata.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.

concorso con il prenditore dell’assegno Zanetti, il quale aveva posto all’incasso

Il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di
merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo di
motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione
critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione,
pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno della
pronuncia assolutoria. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una

“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di

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legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone).
L’indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato -per espressa
volontà del legislatore- a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo
sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza

convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Nel caso, come quello in esame, di ricorso della parte civile proposto, ai soli
effetti civili, avverso la sentenza di assoluzione emessa all’esito del giudizio di appello
la Corte territoriale è pervenuta alla pronuncia assolutoria sulla base di un’analitica e
completa disamina delle risultanze probatorie (valorizzando in particolare la scrittura
privata del 24 novembre 2005, in cui si conveniva che la somma di 20.000,00 euro
sarebbe stata restituita ad avvenuto collaudo delle opere di completamento, e le
dichiarazioni del teste Cosi sull’inadempimento della TWR Immobiliare, constatato
anche in occasione dell’ultimo sopralluogo) che aveva condotto a ritenere, con
argomentazioni logicamente coerenti, l’inattendibilità della versione difensiva circa la
realizzazione delle opere il cui compimento si intendeva garantire attraverso la
consegna dell’assegno, versione smentita dal teste Cosi e dal teste Tononi
(quest’ultimo teste, all’epoca legale rappresentante della TWR Immobiliare, aveva
escluso che vi fosse stato il collaudo che, secondo gli accordi, avrebbe consentito la
restituzione dell’assegno). Risulta così essere stata motivatamente ritenuta non
provata la violazione del patto di garanzia sia dall’Armani, il quale risultava aver
preavvertito il socio della TWR Immobiliare s.r.l. Radoani (teste Turinelli) della
consegna dell’assegno a Zanetti Siro, sia da parte dello stesso Zanetti che aveva

delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo

posto all’incasso l’assegno in virtù del patto di garanzia.
Non può la parte civile introdurre elementi di dubbio e di sospetto
sull’attendibilità dei testi della difesa valorizzati nella sentenza di appello (Turinelli,
Cosi), ponendo a confronto nella prospettiva accusatoria quanto emerso nel corso del
giudizio di primo grado attraverso l’istruttoria dibattimentale e le risultanze della
causa di opposizione a precetto in sede civile cui peraltro la società TWR Immobiliare
aveva rinunciato con il trasferimento dell’azione civile in sede penale. Peraltro in tema
di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare
criticamente, verificandone l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può

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assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca
scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a
rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere
che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva
conoscenza (Cass. sez.IV 24 gennaio 2013 n.6777, Grassidonio). Quanto alle
dichiarazioni delle persone offese, la Corte territoriale ha osservato che, a fronte delle

documentale citata, “le parti offese non hanno fornito la prova, se non sulla base delle

loro stesse dichiarazioni, dell’adempimento della prestazioni cui si erano obbligati”.
Non è consentito al giudice di legittimità entrare nel merito di tale argomentata
valutazione probatoria, sulla base peraltro della frammentaria e frazionata
riproduzione delle dichiarazioni dei testi contenuta nel ricorso che non consente una
seria verifica del dedotto vizio della motivazione.
Le ulteriori deduzioni circa l’insussistenza dell’inadempimento civilistico da parte
della società TWR Immobiliare derivano da una premessa fondata su una
prospettazione unilaterale della vicenda che, per le ragioni sopra indicate, non può in
questa sede essere rimessa in discussione, essendo stata oggetto di motivato esame
in sede di merito.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 29 aprile 2014

il cons. est.
sidente

dichiarazioni dei testi della difesa e della rilevanza probatoria della produzione

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