Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32620 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32620 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARPIGNANO PASQUALE N. IL 01/04/1970
avverso la sentenza n. 782/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
(
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fite/y; o 80-20L
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Carpignano Pasquale avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce
sezione distaccata di Taranto che in data 29 maggio 2012 ha confermato la sentenza del
tribunale di Taranto sezione distaccata di Ginosa che in data 3 dicembre 2009 lo aveva
condannato per il reato di danneggiamento commesso il 24 settembre 2003.

per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato considerato che alla data della pronuncia della corte
d’appello, come dalla stessa indicato in sentenza, tenuto conto anche del periodo complessivo
di sospensione del processo pari ad anni due e giorni 114, il reato commesso il 24 settembre
2003, non era prescritto.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la
declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001,
Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.4.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Fr nco FIAN ANESE

Lamenta che la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA