Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3262 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3262 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSI ANTONIO N. IL 17/08/1961
ROMANO SERGIO N. IL 15/12/1965
PIZZI LINO ALESSANDRO N. IL 13/03/1953
GRASSI LUIS ANTONIO N. IL 04/11/1988
avverso la sentenza n. 973/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PARMA, del 08/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 28/11/2013

Considerato:
GRASSI ANTONIO
ROMANO SERGIO
PIZZI LINO ALESSANDRO
GRASSI LUIS ANTONIO
Ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe , emessa dal GU P presso il
Tribunale di Parma ai sensi dell’art. 444 CPP e, chiedendone l’annullamento, deducono :
ché il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sénsi déll’art 129 CPP

mancando prove sufficienti in ordine alla penale responsabilità degli imputati;
inoltre:
Pizzi:

che la pena era eccessiva ed era stata irrogata senza tenere conto delle

attenuanti generiche Spettanti al ricorrente nella qualità di cooperante le forze dell’ordine;

Romano : che vi era assenza di intercettazioni e di sequestri a suo carico ; che al
dontrario, vi erano prove a lui favorevoli rinvenienti dal suo interrogatorio di garanzia; Che

la sentenza era viziata per la diversità di trattamento nell’applicazione degli aumenti di
pena rispetto agli altri coimputati; -con motivi nuovi del 31.10.13: che vi era nullità
assoluta della sentenza per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare ;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte ha stabilito:
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo
che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. peri., puo’ essere
oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di
elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., avendo il Gip motivato osservando che
la prova della responsabilità degli imputati emergeva: -dagli atti di denuncia e querela
presentati dalle persone offese -dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, delle
perquisizioni, dei sequestri , nonché: -dagli accertamenti di natura tecnica ed infine: -dalle
dichiarazioni rese da alcuni degli imputati; dando conto, con tale motivazione , di avere
escluso la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio il ricorso è inammissibile, essendo la
pena conforme ai parametri legali, ed essendo il giudicante vincolato al patto processuale
intervenuto tra le parti, anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti incluse nel patto
solo ai fini della determinazione della pena da infliggere in concreto, sicchè il controllo

Tutti:

esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un
accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza. ( Cassazione penale,
sez. un., 21/06/2000, n. 18 )
Ugualmente inammissibile la censura relativa all’omessa notifica dell’avviso di
fissazione dell’Udienià Preliminare, posto Che Si tratta di Un motivo nuovo , totalmente
diverso ed autonomo rispetto a quelli proposti nel ricorso principale; invero, i motivi
proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad ‘oggetto, a pena di

inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati
nell’originario atto di iinpugnaZione a Miti -M dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. pro.
pen. Cassazione penale, sez. VI, 21/09/2011, n. 73
Né ptiò opinarsi diversamente per il fatto che §ia §tata eCcepità una ViOlaziOne di
legge, posto che al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all’art.
611 Cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge s- e era gtato OriginatiaMénte- C’en”guratò
solo il vizio di motivazione. Cassazione penale, sez. V. 12/01/2012, n. 14991
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti

al

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, ciascuno di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi

e condanna i ricorrente al pagamento delle spese

processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 28.11.2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenico Gentile

Ciro Petti r-1
Z.

-2

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