Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3262 del 01/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3262 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRONELLA VITTORIO N. IL 29/01/1940
avverso l’ordinanza n. 5676/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 12/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/12/2015

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 12
novembre 2014, rigettava l’istanza di differimento della esecuzione
della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare,
proposta, ai sensi dell’art 147 n. 2 c.p., da Petronella Vittorio, in
espiazione di pena di 14 anni di reclusione inflittagli per i delitti di
omicidio volontario e lesioni personali gravi inflittagli con sentenza
del GUP, parzialmente riformata, in data 6-3-2013, dalla Corte di
appello di Milano con sentenza divenuta definitiva il 14.5.2014.
A sostegno della decisione il tribunale richiamava, innanzitutto, il
grave quadro sanitario evidenziato dalle relazioni provenienti
dall’ospedale “San Paolo” di Milano, assertive, in uno con
patologie ulteriori, di una assai grave patologia cardiaca, risalente al
1989 e vieppiù aggravatasi nel tempo ed anche da ultimo, e
rilevava, nel contempo che, comunque, per esse non ricorreva una
incompatibilità col trattamento carcerario perché assicurata al
detenuto la necessaria assistenza, se del caso anche d’urgenza, che
il detenuto stesso era in espiazione pena per un omicidio
particolarmente efferato espressione di una sua evidente
pericolosità sociale, che il trattamento carcerario, nelle condizioni
date, non violava i principi di umanità, che le esposte conclusioni
non apparivano efficacemente contrastate dalla consulenza di parte
depositata dalla difesa.
2. Ricorre avverso detto provvedimento il Petronella, assistito dal
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse, argomenta e deduce:
A. l’insussistenza della lamentata pericolosità sociale del detenuto,
rimasto incensurato fino all’età di 72 anni, ritenuto meritevole, nel
corso del processo, dapprima di misure cautelari non carcerarie e,
dopo la sentenza di appello, del solo vincolo di presentazione
periodica alla PG giacchè insussistenti “esigenze inerenti alla
reiterazione criminosa”, B. la estrema gravità delle patologie in atto,
considerate tali dalle relazioni sanitarie rinvenienti dall’ospedale,
che ne hanno sottolineato la non emendabilità chirurgica con
l’elevato ed “aumentato” rischio per eventi acuti “anche gravi”, C.
la mancata considerazione della consulenza medico-legale di parte,
assertiva della incompatibilità della detenzione in carcere con la
gravità delle patologie accertate, di sicura ingravescenza, D. la
mancata considerazione della età avanzata del detenuto, ormai
settantacinquenne, E. la mancata disposizione di una perizia di
ufficio.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per il rigetto dell’impugnazione, dappoichè esaustivamente
motivata la decisione del tribunale.
In data 25 novembre 2015 la difesa ricorrente ha depositato
memoria difensiva insistendo nelle proprie ragioni ed allegando,
irritualmente, consulenza medico-legale di parte al fine di
dimostrare l’aggravamento della situazione sanitaria in cui
verserebbe il detenuto.
4. Il ricorso, a giudizio della Corte, è meritevole di accoglimento.
4.1 Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena,
secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere
provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente,
sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti.
Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l’istanza del
ricorrente sulla semplice considerazione che le accertate infermità a
carico del detenuto non potevano essere considerate non
compatibili con lo stato di detenzione, tenuto conto delle cure
assicurate al malato, anche in costanza di necessità urgenti. Ha
inoltre il tribunale valorizzato ai fini della decisione la pericolosità
del detenuto desumendola dalla gravità del reato commesso.
Orbene, tanto premesso, osserva la Corte che il ricorrente chiede
l’applicazione in suo favore della disciplina di cui all’art. 147 c.p.
co. 1 n. 2, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie
secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la
compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione,
purtuttavia la presenza di una “grave infermità fisica” può
consentire il differimento di quest’ultima.
Ne consegue che la questione di diritto posta dall’istituto del
differimento facoltativo è quella di definire i confini della
riconosciuta discrezionalità (“L’esecuzione della pena può essere
differita” recita la norma di riferimento).
Sul punto non è mancata l’adeguata elaborazione giurisprudenziale
di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che
il giudice investito della delibazione della domanda per
l’applicazione dell’art. 147 c.p., co. 1 n. 2, deve tener conto,
indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità colle
possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche
dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla
salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti
dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio,
2

allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di
detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una
sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato
di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale
l’esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi
costituzionali (cfr. Cass., Sez. r, 28/09/2005, n.36856; Sez. 1^,
28.10.1999, Ira), e ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza
aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba
essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni
di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si
appalesi, presumibilmente, di entità tale — in rapporto appunto alla
particolare gravità di dette condizioni — da superare i limiti della
umana tollerabilità (Cass.,Sez.1^, 20.05.2003, n. 26026;
10.12.2008, n. 48203).
4.2 Ed invero, tornando ora, come di necessità, al caso portato
all’esame della Corte, si osserva che il giudice a quo ha deciso certo
per la compatibilità delle patologie accertate in capo al ricorrente
con il regime carcerario, ma è pervenuto a tale conclusione in
assenza di un reale conforto medico legale e con una affermazione
semplicemente apodittica, tipica della motivazione apparente. La
relazione sanitaria ospedaliera ha infatti descritto una gravissima ed
assai complessa patologia cardiaca, sottolineandone
l’inemendabilità chirurgica in uno con l’incombente pericolo di vita
per il portatore in costanza di eventuali aggravamenti.
La motivazione impugnata, inoltre, ignora del tutto l’età avanzata
del ricorrente, settantacinquenne, dato questo non espungibile dal
quadro fattuale da valutare ai fini della decisione richiesta.
Pecca ancora la motivazione dove allega uno stato di pericolosità
del detenuto valorizzando la indubbia gravità dell’omicidio
commesso, ma omettendo di considerare che il Petronella, fino
all’età di 72 anni, è rimasto incensurato, che era praticamente
libero, perché ritenuto per nulla pericoloso, al momento del
passaggio in giudicato della sentenza, che il giudizio sulla
pericolosità soggettiva dell’interessato, ancora una volta, ha
ignorato l’età vetusta del detenuto, il suo passato, i dati salienti
della sua vita.
Ritiene infine il Collegio altresì apparente la motivazione in esame
là dove esclude apoditticamente e senza alcun apprezzabile
ragionamento logico che la detenzione intra moenia di una persona
di 75 anni di età, afflitto da un complesso notevolissimo di
patologie alcune delle quali, quella cardiaca, gravissima, ad alto
rischio, non emendabile, trattata farmacologicamente con un

3

complesso impressionante di medicinali non integri trattamento
contrario al senso di umanità.

P. T. M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, addì 1° dicembre 2015
Il cons. est.

5. L’ordinanza impugnata va, in conclusione, annullata per
consentire al giudice di rinvio un nuovo esame della domanda
proposta dal detenuto, fornendo il relativo e conseguente giudizio di
congrua ed esaustiva motivazione, se del caso supportata (sarà il
giudice territoriale a valutarne l’opportunità) da specifica e mirata
indagine medico-legale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA