Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32615 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32615 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI STEFANO N. IL 22/05/1979
avverso la sentenza n. 2536/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/05/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ferrari Stefano avverso la sentenza
emessa in data 19.4.2012 dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella
del Tribunale di Genova in data 27.5.2009 con la quale il predetto era stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 187 comma 7 C.d.S. e condannato
alla pena di mesi due di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione
della patente di guida per la durata di mesi otto.

integrazione della fattispecie contestata.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per
l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di
inutilizzabilità patologica degli esami compiuti, come nel caso di specie, presso una
struttura ospedaliera (Cass. pen. Sez. IV, n. 8041 del 21.12.2011, Rv. 252031),
sicchè correttamente è stato acquisito il relativo referto medico ed esso,
unitamente ad ulteriori elementi indiziari dell’effetto attuale da alterazione da
stupefacenti (pluralità di droghe assunte e modalità del sinistro) sulla condotta di
guida dell’imputato, è stato valutato ai fini dell’accertamento del reato contestato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo la mancata

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