Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32614 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32614 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA DAVIDE N. IL 26/01/1976
avverso la sentenza n. 2097/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ra,e,r;e2
re- at..2-e, /1- •
che ha concluso per 2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 6vy;

Data Udienza: 24/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Messina Davide avverso la sentenza della corte d’appello di Milano che,
in data 5 dicembre 2012, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Lodi in data
28 marzo 2011 che lo aveva condannato per tentata truffa, ha convertito la pena detentiva
inflitta nella corrispondente pena pecuniaria, confermando nel resto la sentenza impugnata.

1. violazione di legge in relazione all’articolo 1255 e seguenti codice civile sostiene che il
mediatore ha diritto alla provvigione per il solo fatto di avere messo in contatto le parti
che hanno poi concluso il contratto, con conseguente totale irrilevanza della presunta
falsificazione della scheda-visita
2. violazione di legge per non aver tenuto conto della sentenza civile che ha attestato
come tra l’imputato e il venditore dell’immobile fosse intervenuto non già un contratto
di mediazione bensì un contratto di mandato, con conseguente esclusione di qualsiasi
rapporto di prestazione d’opera tra l’imputato e il Belloni (compratore)

con

conseguente esclusione dell’ aggravante e la prescrizione del reato;
3. vizio della motivazione in ordine all’attività svolta dall’agenzia immobiliare;
4. vizio della motivazione in relazione alla materiale compilazione della scheda di visita;
5. vizio della motivazione in ordine alla data della consumazione del reato

Messina Davide presentava motivi aggiunti con i quali contestava la sussistenza dei
presupposti del reato e comunque l’intervenuta prescrizione dello stesso.
Belloni Marco depositava memoria chiedendo la conferma della sentenza.
Il primo ed il secondo motivo devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606 c. 3
c.p.p. posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta
innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova.
Come già affermato da questa Corte il combinato disposto degli artt. 606 co 3 c.p.p. e 609
comma 1 c.p.p.- che ribadisce in forma esplicita un principio insito nel sistema e cioè la
commisurazione della cognizione ai motivi proposti – impedisce la proponibilità in cassazione di
qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio
concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione
ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso,
infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa
sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica
giurisdizionale.( Cass N. 48308 del 2004 Rv. 230425, N. 41331 del 2006 Rv. 235764, N.
35889 del 2008 Rv. 241271; N. 10611 de12013 ) Rv. 256631)

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in:

Con riguardo ai restanti motivi deve rilevarsi che la Corte di appello ha individuato specifici
elementi di fatto, non censurabili in questa sede, dai quali ha tratto il ragionevole
convincimento che il ricorrente era perfettamente consapevole di non avere nulla da
pretendere dal Belloni (p.7 sentenza impugnata), ma ha altresì indicato che il Messina era così
consapevole di non avere alcun diritto che ha agito in giudizio basando la sua domanda su un
documento che sapeva attestare un andamento dei fatti diverso da quanto realmente
accaduto.
In questa sede il ricorrente attraverso la reiterazione di motivi d’appello tende unicamente a

in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare
congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di qualificazione del fatto e
responsabilità del prevenuto. Così come correttamente è stata individuata la data di
consumazione del reato nel giorno della notifica dell’atto di citazione considerato che solo in
quel momento l’imputato ha dimostrato di voler concretamente “azionare” la scheda
allegandola all’atto, fondando così su di essa la propri domanda.
Il reato alla data della pronuncia della Corte d’appello non era prescritto. L’inammissibilità del
ricorso precludendo l’accesso al rapporto di impugnazione impedisce la declaratoria di
prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass.
Sez. un. 23428/05 Bracale).
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese richieste dalla difesa della parte civile che ha
presentato a questa corte una breve memoria, a mezzo fax, in cui erano contenute le
rassegnate conclusioni e la richiesta di rifusione delle spese perchè questo collegio ritiene di
aderire all’orientamento di questa corte che ha affermato che ” non competono nel giudizio per
cassazione le spese processuali alla parte civile che – come avvenuto nella specie -, dopo avere
depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza ( Cass. N. 35298
del 2003 Rv. 226165, N. 17057 del 2011 Rv. 250062 n. 41287 del 2012 Rv. 253613)

P.Q.M.
4Dichiara inammissibile il ricorso ,tondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.4.2014

prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA