Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32613 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32613 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STOJANOVIC VIOLETA N. IL 15/07/1975
SIMIC GORDANA N. IL 11/07/1979
avverso la sentenza n. 892/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/05/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Stojanovic Violetta e Simic Gordana
avverso la sentenza emessa in data 17.1.2011 dalla Corte di Appello di L’Aquila che,
in parziale riforma di quella del Tribunale di Pescara in data 27.9.2005, dichiarava
l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 496c.p. e rideterminava la pena in
relazione al residuo reato di furto in anni uno mesi cinque di reclusione ed C 200,00 di
multa.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui al
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica.
Invero in relazione a quanto argomentato in punto di colpevolezza dalla Corte
territoriale nell’impugnata sentenza il motivo di ricorso non chiarisce affatto quali
siano i concreti aspetti di carenza motivazionale lamentati, mantenendosi su vaghe,
inconsistenti deduzioni nemmeno idonee ad essere qualificate -ancora
inammissibilmente- di puro fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00 per ciascuna, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013
capo a) dell’imputazione.