Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32612 del 24/04/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32612 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORVAGLIA STEFANIA N. IL 17/09/1974
avverso la sentenza n. 1143/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fu-eA-;e3 (2’øtche ha concluso per i vy, . -v – …-v
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 24/04/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Corvaglia Stefania avverso la sentenza della corte d’Appello di Lecce del
15 dicembre 2010 che ha confermato la sentenza del tribunale di Lecce, sezione di Maglie che
in data 25 febbraio 2008 l’ha condannata per appropriazione indebita
Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in:
enunciazioni di principi cardine in ordine alla valutazione della prova senza però che li
stessi trovino poi materiale applicazione nell’iter motivazionale ripercorso nel
provvedimento impugnato. Lamenta la mancanza di un effettivo vaglio della
attendibilità della persona offesa
2. violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato. Contesta le considerazioni dei
giudici di merito con riguardo al tentativo di restituzione dei capi di abbigliamento
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e applicate con esattezza le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di
colpevolezza. La Corvaglia ancora una volta, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita
alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di
cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la
possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la
corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito .
Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
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1. vizio della motivazione. Sostiene che l’affermazione di responsabilità si fonda sulla mera
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.4.2014
Giovanna VERGA
Il Presidente
Fr nco FIA7ANESE
Il Consigliere estensore