Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32612 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32612 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENMOUMEN ABDELLATIF N. IL 01/01/1976
LOUBI MHAMED N. IL 30/08/1984
avverso la sentenza n. 448/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/05/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Benmoumen Abdellatif e
di Loubi Mhamed avverso la sentenza emessa in data 11.4.2012 dalla Corte di
Appello di Torino che confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Cuneo in data
11.4.2012 con la quale i predetti, all’esito del giudizio abbreviato, erano stati
riconosciuti colpevole del delitto di furto aggravato e violenza privata aggravata e
condannati rispettivamente, il Benmoumen, alla pena di mesi undici e giorni dieci
di reclusione ed C 240,00 di multa e, il Loubi, a quella di mesi dieci di reclusione ed

Entrambi deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla
penale responsabilità; il solo Loubi si duole anche del diniego della concessione
delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate e
non consentite in questa sede.
Pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, la
fisionomia del giudizio di cassazione è rimasta quella di giudizio di legittimità, non
trasformandosi in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva,
non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito.
Ma le censure attinenti alla penale responsabilità concernono, appunto, la
ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza ed ineccepibili deduzioni logiche.
Quanto alla seconda censura prospettata dal Loubi, si rammenta che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003
n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass.
pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di specie,

C 200,00 di multa.

non può sostenersi che l’entità della pena, attestata ad una soglia molto modesta,
sia frutto di arbitrio.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00 per ciascuno, in favore della
cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.

pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al

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