Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32610 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32610 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Giovanni Gioia, quale difensore di
D’Alessandro Silvia (n. il 23/09/1957), avverso la sentenza della Corte di
appello di Salerno, Sezione penale, in data 18/12/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Sante Spinaci,
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle
statuizioni civili anche per la parte non impugnante Caiazza Mario.

Data Udienza: 09/04/2014

Udito l’Avvocato Giovanni Gioia, difensore di D’Alessandro Silvia e di
Caiazza Maria parte non ricorrente, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

OSSERVA:

di Mercato San Severino – dichiarò D’Alessandro Silvia responsabile del
reato di ricettazione e — concessa l’attenuante di cui al secondo comma
dell’art. 648 del c.p. – la condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro
200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita P.C.
liquidati equitativamente in € 800,00.
Avverso tale pronunzia l’imputata propose gravame. La Corte di
appello di Salerno, con sentenza del 18/12/2012, in riforma dell’impugnata
sentenza dichiarò il non doversi procedere a carico di D’Alessandro Silvia per
essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione; confermò le
statuizioni civili.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata deducendo che dagli
atti emerge che nel corso del giudizio di appello la P.C. aveva
espressamente rinunciato alla costituzione in giudizio. Pertanto la Corte di
appello non avrebbe in alcun modo dovuto pronunciarsi in ordine alle
statuizioni civili (confermate quelle di primo grado).
La difesa della ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
In data 13.03.2014 ha depositato una memoria l’Avvocato Vincenzo
Vegliante — quale difensore di Caiazza Maria (imputata non impugnante) —
che rilevato il contenuto del ricorso chiede che, ex art. 587 c.p.p., gli effetti
dell’impugnazione siano estesi anche alla Caiazza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
Infatti, agli atti risulta la revoca della costituzione della Parte Civile nel
corso del processo di appello (si veda dichiarazione Avvocato Nicola Giuliani,

a)

Con sentenza del 27/06/2008, il Tribunale di Salerno — Sez. distaccata

procuratore speciale della P.C., in data 08.06.20011; revoca confermata
anche per il giudizio di Cassazione con atto depositato il 01.04.2014).
Pertanto la Corte di appello non poteva confermare le statuizioni civili
della sentenza di condanna di primo grado. Infatti, questa Suprema Corte ha
più volte affermato il principio che è illegittima la conferma delle statuizioni
civili della sentenza di condanna, da parte del giudice d’appello investito della

revocata (Sez. 1, Sentenza n. 41307 del 07/10/2009 Ud. – dep. 27/10/2009 Rv. 245041). Inoltre, il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca
della costituzione di parte civile e l’estinzione del rapporto processuale civile
nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le
statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto (nella
fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall’imputato e relativo
alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio
la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute; Sez. 4, Sentenza
n. 31320 del 15/04/2004 Ud. – dep. 16/07/2004 – Rv. 228839).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alle statuizioni civili; statuizioni civili che vengono eliminate — ex
art. 587 del c.p.p. – anche nei confronti di Caiazza Maria imputata non
impugnante.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili
che elimina anche nei confronti di Caiazza Maria non impugnante.

Così deliberato in Roma, il 09/04/2014.

“res iudicanda” dall’imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata

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