Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3261 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3261 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di:
1.
2.
3.
4.

Rando Francesco n. 1’11.7.1950
Salmieri Stefania n. il 25.12.1954
Russo Domenico n. il 17.7.1970
Biviano Giacomo, n. il 27.1.1980

Nonché da
Bruno Mariano n. Il 25.10.1947
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della libertà di Messina
del 20.5.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento dei ricorsi proposti tanto
dal PM che dal Bruno; sentito l’ avv. Guido Orlando nell’interesse del Rando e della Salmieri,
che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del PM, e l’avv. Sandra Aromolo in
sostituzione dell’avv. Fabrizio Formica nell’interesse del Bruno, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso di quest’ultimo.

Data Udienza: 20/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 14.3.2013, il gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
applicava nei confronti di Rando Francesco, Salmieri Stefania, Russo Domenico e Bruno
Mariano, indagati per i reati di falso e truffa in danno del Comune di Lipari, la misura
dell’obbligo di dimora, disattendendo le più severe richieste cautelari del PM, che aveva
sollecitato l’applicazione degli arresti domiciliari; rigettava in toto le richieste cautelari
del PM nei confronti del coindagato Biviano Giacomo.
Con successiva ordinanza del 16.4.2013, il gip revocava la misura dell’obbligo di dimora
applicata a Bruno Mariano .
2. Il Pm proponeva appello ex art. 310 c.p.p. contro entrambi i provvedimenti. Le due
impugnazioni, separatamente fascicolate, venivano riunite dal Tribunale della Libertà di
Messina, che all’esito del procedimento cautelare, in parziale accoglimento degli appelli
del PM, ripristinava nei confronti del Bruno la misura revocata, rigettando nel resto le
impugnazioni.
3. Secondo l’accusa, il Bruno, sindaco del Comune di Lipari, il Russo, dirigente del IV
settore del Comune di Lipari e comandante del locale corpo di polizia municipale, il
consigliere comunale Biviano Giacomo e numerosi altri esponenti dell’amministrazione
comunale, avevano ripetutamente ottenuto, in tutti i casi con la sistematica complicità
dell’economo comunale Rando Giacomo, e del capo dei servizi di ragioneria e finanze
nonché capo area e vice ragioniere Salmieri Stefania, rimborsi a carico
dell’amministrazione per spese effettuate per ragioni personali e non per i motivi
istituzionali di volta in volta rappresentati, allegando fatture falsificate di cui i funzionari
interessati avevano falsamente attestato la regolarità; il Bruno inoltre si era reso anche
lui complice del Russo per fargli ottenere gli indebiti rimborsi di cui ai capi E) ed F)
dell’incolpazione provvisoria, e lo stesso Russo era ugualmente concorso con il Rando e
la Salmieri nell’attribuzione dei rimborsi illegittimamente percepiti dagli agenti di polizia
municipale Cataliotti e Marino (capi H), I), 3), e dall’Assessore comunale Famà Natale
(capo O); il Biviano, infine, era concorso nella illecita attribuzione di rimborsi a favore
dell’assessore comunale Fonti Antioco (capo O).
4. Dopo avere rigettato la questione preliminare sollevata dalle difese degli indagati
sulla tempestività delle impugnazioni del PM, il Tribunale rileva l’inammissibilità
dell’appello del PM nei confronti del Biviano perché generico; e nei confronti del Russo
per difetto di interesse, essendo lo stesso già sottoposto alla misura cautelare richiesta
dal requirente; riguardo alla Salmieri, afferma in sostanza l’assenza di gravità indiziaria
per tutte le imputazioni alla stessa ascritte, rilevando che l’imputata si sarebbe limitata
ad apporre il visto di regolarità contabile sui buoni relativi alle distinte di liquidazione
senza attestare falsamente e consapevolmente la verità di fatti inesistenti; riguardo al
Rando, distingue infine tra il coinvolgimento dell’indagato nella liquidazione delle spese
di missione dei vari amministratori comunali e rispettivamente, nella liquidazione delle
spese degli agenti di polizia municipale, affermando che solo con riferimento al primo
caso potesse ritenersi la gravità indiziaria.
, il Tribunale giustifica invece
4‘’°
4.1. Con riferimento alla posizione del Phko
l’accoglimento dell’appello del PM, sulla base della pervicacia dimostrata dall’imputato,
della pluralità degli episodi contestati e della disinvoltura con cui lo steso si era prestato
anche all’agevolazione di richieste di rimborso altrui.
5. Ha proposto ricorso il PM presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti
del Rando, del Russo, della Salmieri e del Biviano.
5.1. Il PM ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del
provvedimento impugnato anzitutto in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’appello
nei confronti del Biviano e del Russo; lamenta, con riguardo alla impone della
Salmieri, che il Tribunale non avrebbe rispettato l’ambito devolutivo dell~nazione,
formulando peraltro il giudizio di esclusione della gravità indiziaria sulla base della
conoscenza “privata” delle motivazioni adottate dallo stesso Tribunale sull’istanza di

6. Ha proposto ricorso per cassazione anche il Bruno deducendo con il primo motivo il
vizio di inosservanza dell’art. 178 lett. C) c.p.p. in relazione alle modalità di svolgimento
dell’udienza camerale all’esito della quale il Tribunale aveva provveduto sull’appello del
PM. L’avviso dell’udienza camerale sarebbe stato dato al difensore solo relativamente
all’appello del PM contro l’originaria ordinanza applicativa della misura e non anche
relativamente all’appello del requirente concernente la revoca della medesima misura.
6.1. Ma il tribunale sarebbe incorso anche nella violazione degli artt. 274 e 310 c.p.p.
per avere totalmente omesso di motivare sulle esigenze cautelari. La difesa ripercorre
la vicenda processuale, per dedurre dalla ricostruzione dei fatti l’assenza di gravità
indiziaria, in relazione alle particolari procedure adottate per il rimborso di spese
istituzionali. Il ricorrente avrebbe applicato il criterio gestionale del rimborso delle spese
concretamente effettuate, mentre con l’applicazione della normativa all’epoca vigente, il
DM 12.2.2009, avrebbe ottenuto rimborsi forfetari più consistenti. Solo con il DM
4.8.2011 della Prefettura di Messina il rimborso delle spese era stato regolato con il
criterio della analitica documentazione di quelle effettivamente sostenute. A tutti questi
rilievi, sottoposti dalla difesa al giudice territoriale per resistere all’appello del PM, il
Tribunale non avrebbe dato alcuna risposta, come non avrebbe in alcun modo motivato
sulla sussistenza di esigenze cautelari, limitandosi in sostanza all’apodittico rilievo della
“sistematicità” delle truffe, smentito però dalla considerazione che nessun fatto analogo
era mai emerso con riferimento al periodo successivo all’emanazione del DM del 2011,
avendo anzi il ricorrente formalmente sollecitato il Comune di Lipari a non inviarlo più in
missione o in trasferta, donde l’impossibilità oggettiva di qualunque pericolo di
reiterazione dei reati.
6.2. Con memoria successivamente depositata la difesa ha eccepito inoltre la nullità
dell’avviso dell’ udienza fissata davanti a questa Corte per la discussione del ricorso, in
quanto notificato solo alla parte tecnica e non anche personalmente al Bruno.
Considerato in diritto
I Riguardo al ricorso del Bruno
1. Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza delle eccezioni processuali
sollevate dalla difesa. Ed invero, quanto alla presunta omissione dell’avviso personale al
ricorrente dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, è sufficiente richiamare
l’art. 613 co 4 c.p.p., secondo cui gli avvisi all’imputato vanno effettuati solo quando
l’interessato sia privo di difensore di fiducia, altrimenti vanno indirizzati solo alla parte
tecnica. Nella specie il Bruno era assistito da difensore di fiducia abilitato al patrocinio in
cassazione.
1.2. Va respinta anche l’eccezione relativa alla presunta nullità del procedimento
davanti al tribunale del riesame; è pacifico, e risulta comunque dal verbale di udienza
che il procedimento relativo all’appello del PM contro la revoca dell’obbligo di dimora
nei confronti del Bruno, fu riunito in apertura di udienza a quello proposto dallo stesso
requirente nei confronti del Bruno per chiedere l’applicazione di una misura più
restrittiva di quella dell’obbligo di dimora in concreto applicata dal Gip. La difesa fu
quindi messa in grado di apprendere di entrambe le impugnazioni del requirente.
1.3. La questione si riduce, quindi, in sostanza, a quella della ritualità dell’avviso (in
particolare, per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 309 co 8 c.p.p.), non

riesame separatamente proposta dalla stessa indagata contro la misura cautelare;
rileva, comunque, che le valutazioni del Tribunale sarebbero erronee in punto di diritto,
con riferimento ai reali compiti di controllo spettanti alla Salmieri sulla regolarità delle
richieste di rimborso ai sensi della normativa di riferimento (in ricorso sono citati il
D.Lgs 267/2000; la Legge della Regione Sicilia nr. 30/2000; e la L. 836/1973; analoghe
considerazioni svolge, infine, nei confronti del Rando, rilevando l’anomala revisione da
parte del Tribunale della libertà, nei confronti dello stesso indagato,del giudizio di
gravità indiziaria per alcune delle imputazioni, comprese in realtà nel provvedimento
restrittivo e conseguentemente escluse dall’ambito delle questioni devolute al giudice
del riesame; in punto di gravità indiziaria, infine, sottolinea essenzialmente la gravità e
sistematicità delle condotte e l’impropria valutazione, da parte del Tribunale del tempo
trascorso dalla commissione dei fatti.

II .Quanto al ricorso del PM, si deve rilevare in ordine alle singole posizioni:
1.Salmieri Stefania: la motivazione del provvedimento desta più di una perplessità
riguardo alla posizione della stessa indagata. Il tribunale indugia infatti sulla gravità
indiziaria, finendo con l’escluderla, pur essendo stato investito esclusivamente
dell’appello del PM diretto all’aggravamento della misura cautelare applicata nei
confronti della Salmieri dal gip. Ma sulla posizione della Salmieri è ormai intervenuto il
giudicato cautelare a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame dalla stessa
separatamente proposta contro la misura coercitiva, e della dichiarazione di
inammissibilità del ricorso del Pm (cfr la sentenza di questa Corte nr. 45368 del
24.10.2013; la pendenza del procedimento di riesame e l’indicazione della data fissata
per la discussione del ricorso del PM erano state segnalate nel ricorso del requirente
oggi all’esame di questo collegio). E’ ovvio quindi che il parallelo e “contrapposto”
appello del Pm debba subire gli effetti della preclusione processuale ormai determinatasi
a favore della Salmieri, indipendentemente dalla ritualità dell’introduzione (secondo il
Pm “surrettizia”) nel dibattito processuale, da parte del Tribunale, di elementi di
valutazione tratti dal separato procedimento di riesame avviato dall’interessata e
nemmeno coerenti con l’ambito devolutivo dell’appello cautelare, proposto dal solo
requirente.
2.Biviano Giacomo. Nei confronti dello stesso indagato il Gip aveva escluso la stessa
gravità indiziarla; il tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello del Pm sul rilievo
della sua genericità. Nella sostanza, la questione centrale nelle valutazioni del caso
rimane l’accertamento dell’effettivo danno subito dal Comune di Lipari per effetto delle
condotte contestate al Biviano ai capi M) ed N) (il PM non formula specifiche deduzioni
sul fatto contestato all’imputato al capo O), con riferimento alle richieste di rimborso di
alcuni pernottamenti alberghieri, avendo il Biviano falsamente dichiarato, secondo
l’accusa, di avere occupato da solo le stanze prenotate, mentre in realtà aveva
soggiornato nelle strutture ricettive insieme ad un’altra persona. In proposito, le diverse
valutazioni del PM rimangono però ancorate, attraverso la riproduzione dei
corrispondenti motivi di appello, al presunto “fatto notorio” del maggior costo
economico di pernottamenti di coppia rispetto a pernottamenti singoli, valutazione che
presenta, in realtà, evidenti margini di opinabilità rispetto alle possibili variabili delle

risultando, però, dalle deduzioni svolte in ricorso, che la difesa propose eccezione in tal
senso.
1.4. Per il resto, si deve considerare che, in definitiva, entrambe le impugnazioni del
PM proponevano gli stessi temi di valutazione della posizione cautelare del ricorrente,
l’una insistendo nella richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari in
luogo della misura dell’obbligo di dimora applicata con provvedimento del 14.3.2013;
l’altra, in sostanza meramente consequenziale, diretta a contestare la successiva
revoca della misura più blanda in concreto applicata dal gip. Data la situazione, nessuna
violazione sostanziale del contraddittorio potrebbe quindi essere ravvisata rispetto alle
specifiche esigenze di difesa del ricorrente.
2. In punto di gravità indiziaria, la situazione si era cristallizzata nei termini
dell’originario provvedimento genetico. L’ambito devolutivo delle impugnazioni del PM
non riproponeva infatti i temi della gravità indiziaria, essendo la prima concentrata
esclusivamente sull’adeguatezza della misura dell’obbligo di dimora, la seconda sulla
inopportunità della revoca della stessa misura. Cass. Sez. un. 18339/2004 citata in
ricorso, si riferisce invece al diverso caso in cui il Tribunale della Libertà sia investito
dell’appello del Pm contro l’ordinanza di rigetto di misure cautelari.
2.1. In ogni caso, la difesa non ha affatto dato la dimostrazione “aritmetica” del
maggior vantaggio economico che il ricorrente avrebbe conseguito con l’utilizzazione dei
criteri indennitari forfetari previsti dal DM 12.2.2009, ai quali egli avrebbe
(inspiegabilmente) rinunciato.
3. In punto di esigenze cautelari, le motivazioni del tribunale sono particolarmente
approfondite, e non si prestano alle censure di legittimità del ricorrente. Né la volontaria
rinuncia a future missioni fuori sede da parte del ricorrente potrebbe surrogare con pari
efficacia la ben diversa vincolatività della misura dell’obbligo di dimora, non rimessa a
scelte discrezionali (e revocabili) dell’interessato.

politiche tariffarie dei singoli esercenti alberghieri. Sotto questo profilo, la stessa
cancellazione dei dati delle fatture idonei a consentire la rilevazione della
contemporanea presenza dell’accompagnatrice del Biviano potrebbe essere giustificata
con motivi (ad es. di riservatezza) diversi da quelli supposti dall’accusa, e ciò a
prescindere dalla genericità delle indicazioni del requirente sui dati “che potevano far
rilevare il pernottamento in albergo insieme ad un’altra persona” . In questi termini, il
quadro indiziario a carico del Biviano rimane in effetti contrassegnato da una certa
“fluidità” e le valutazioni del Pm, come cristallizzate nei termini indicati nell’atto di
appello, finiscono con il giustificare l’affermazione del Tribunale secondo cui il requirente
non aveva prospettato “elementi ulteriori idonei e sufficienti a determinare una censura
della determinazione assunta dal gip”.
3.Russo Domenico. Va in effetti condivisa, in diritto, la deduzione del PM impugnante
relativa alla sussistenza del suo interesse all’impugnazione nei confronti del Russo,
nonostante allo stesso indagato sia stata applicata la misura cautelare richiesta dal
requirente. La misura è stata infatti disposta solo per alcune delle imputazioni ascritte al
Russo, per le altre avendo il gip escluso la gravità indiziaria (capi E) ed F) o avendo del
tutto omesso di pronunciarsi (capi O) e P). Si tratta di una situazione speculare a quella
dell’ impugnazione parziale dell’indagato (Cfr. Cass. SEZ. 1 nr. 01067 del 15/02/2000
Grilla’ secondo cui il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere
avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il
gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo
della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza
incidere sul esecuzione della misura cautelare in relazione agli altri reati, rende meno
gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui
il titolo legittimante l’applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in
ordine agli altri reati) essendo ovvio l’opposto interesse del Pm di garantirsi contro la
possibilità che il titolo cautelare venga meno in relazione ai reati per i quali sia stato
disposto.
3.1. Con riferimento alle imputazioni sub E) ed F), si ripropone però l’identica questione
del costo delle prestazioni alberghiere di pernottamenti singoli o, rispettivamente, di
coppia, già esaminata a proposito della posizione del Biviano, dovendosi ribadire la
considerazione della mera assertività delle deduzioni del requirente relative
all’invariabile maggiorazione delle tariffe nel secondo caso.
3.2. Quanto ai fatti di cui ai capi O) e P), il requirente aveva dedotto, con l’atto di
appello, che la fattura presentata dall’assessore Famà per il rimborso del costo di un
pasto in un ristorante in effetti mai consumato, sarebbe stata in realtà “riciclata” dalla
fattura di un pasto consumato dal Giannò e dal Russo. La circostanza può dimostrare la
falsità del documento presentato dal Famà, ma non implica affatto necessariamente la
concorrente responsabilità “cumulativa” del Giannò e del Russo, essendo ovvio che
anche uno solo dei due possa aver consentito la frode al diretto interessato. Senza dire
che appare allo stato alquanto congetturale persino l’ipotesi della responsabilità
alternativa dei due indagati, perché il documento manipolato doveva verosimilmente
trovarsi agli atti della pratica di rimborso intestata al Giannò e al Russo, e qualunque
funzionario infedele che avesse accesso all’archivio avrebbe potuto realizzare i fatti
addebitati ai primi. Se non può quindi discutersi dell’interesse del PM all’impugnazione,
va rilevata però la “virtuale” inammissibilità dell’appello per assertività e/o genericità
dei motivi in punto di gravità indiziaria, o in relazione alla stessa oggettività dei fatti di
reato, o sotto il profilo dell’individuazione delle singole responsabilità.
3.3. Rando Francesco. Il ricorso del Pm segnala anche in questo caso innegabili
elementi di criticità logica nella motivazione dell’ordinanza impugnata, poiché in effetti,
il Tribunale si impegna, ancora una volta, nell’indagine sulla gravità indiziaria
escludendola per alcune imputazioni nonostante l’assenza di qualunque impugnazione
dell’interessato. Resta però che le improprie incursioni del tribunale sul terreno della
gravità indiziaria non si sono tradotte in corrispondenti contenuti decisori, essendo il
quadro cautelare rimasto immutato, nei confronti del Rando, anche con riferimento alle
imputazioni oggetto della “virtuale” riforma del Tribunale.
3.4 Ma se così è, in punto di gravità indiziaria l’appello del PM è minato da un evidente
difetto di interesse, e non occorre approfondire gli argomenti proposti dal requirente, in

od

particolare con il supporto della ricostruzione del quadro normativo di riferimento per il
riconoscimento del diritto degli impiegati comunali al rimborso delle spese sostenute per
ragioni di servizio.
4. In punto di esigenze cautelari, il PM ricorrente oppone in definitiva, alle valutazioni
del Tribunale, ancorate a concreti indici sintomatici, alternative opzioni di merito,
peraltro espresse in modo indiscriminato e indifferenziato nei confronti di tutti gli
indagati coinvolti nell’impugnazione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto rigettati con la
condanna del ricorrente Bruno Mariano al pagamento delle spese processuali . La
cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi del PM e di Bruno Mariano e condanna Bruno Mariano al pagamento
delle spe processuali. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. es . cod. p o. pen.
Così de
in Roma, nella camera di consiglio, il 20.11.2013
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