Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3261 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3261 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIMOVIC DELON N. IL 01/09/1975
avverso l’ordinanza n. 7188/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
1ette/se44e le conclusioni del PG Dott. lk-t-LL-k- , _

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/12/2015

1. Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza
del 19 dicembre 2014, rigettava l’istanza per il differimento della
esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione
domiciliare, proposta, ai sensi dell’art 47-ter co. 1-ter O.P. in
relazione all’art. 147 c.p., da Dimovic Delon, detenuto in espiazione
di pena cumulata pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 14 di reclusione,
fine pena il 3 ottobre 2016.
Argomentava a sostegno il Tribunale che il detenuto, secondo gli
esiti della relazione sanitaria del 15 ottobre 2014, versava in
“condizioni cliniche buone, esente da patologie degne di nota” ed
era rientrato per questo nel carcere di Velletri dopo un periodo di
osservazione psichiatrica presso l’istituto di Rebibbia, ai sensi
dell’art. 112 dpr. 230/2000, con diagnosi di “disturbo
dell’adattamento in soggetto con tratti marginali di personalità”.
Le patologie accertate, osservava ancora il tribunale, pur
considerando due episodi di autolesionismo verificatisi il
24.11.2013 ed il 30.1.2014, non consentivano l’accoglimento della
domanda in quanto non presenti patologie organiche e perché
adeguatamente assistito il detenuto.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Dimovic,
assistito dal difensore di fiducia, con atto originariamente
qualificato reclamo ed indirizzato allo stesso Tribunale di
sorveglianza, sviluppando un solo motivo di impugnazione, con il
quale denuncia e deduce: la malattia psichiatrica, anche quando non
si risolve in malattia fisica, consente il differimento della pena; il
giudice deve valutare se le condizioni di salute del detenuto siano o
meno compatibili con le finalità educative della pena e con una
concreta possibilità di reinserimento sociale; deve altresì valutare il
giudice se l’espiazione della pena, attese le infermità accertate, sia o
meno contraria al senso di umanità; il ricorrente ha tentato per due
volte il suicidio mediante impiccagione e tagliandosi la gola; di qui
la certa gravità delle condizioni di salute del detenuto e la necessità
di contatti con presidi particolarmente qualificati; la detenzione
domiciliare assicurerebbe altresì uno stringente controllo del
detenuto stesso.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da avvocato non
abilitato alla difesa davanti al giudice di legittimità.
Ai sensi dell’art. 612 c.p.p., come è noto, salvo che la parte non vi
provveda personalmente, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione.
Nel caso in esame il ricorso nell’interesse del Dimovic è stato
sottoscritto dall’avv. Paola Francesca Valeri del Foro di Tivoli non
iscritta a tale albo e va per questo dichiarato, come già innanzi
anticipato, inammissibile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa
per le ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1000,00.
P.T.M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 1000,00
in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, addì 1° dicembre 2015
Il cons. est.
Il Prt dtott

3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per il rigetto dell’impugnazione, giacchè motivata esaustivamente la
decisione adottata.

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