Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32609 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32609 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento
a carico di
CIUMMO Vittorio, nato a Acquaviva d’Isernia il 19/9/1960
avverso la sentenza del 2/10/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Roma, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig.
Ciummo per il reato ex art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, relativo
all’anno d’imposta 2005, perché estinto per intervenuta prescrizione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo annullarsi la
sentenza senza rinvio con restituzione degli atti al Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Nel pronunciare in sede di opposizione a decreto penale di condanna, con
sentenza del 2/10/2013 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Ciummo per il reato ex

Data Udienza: 05/06/2014

art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, relativo all’anno d’imposta 2005,
perché estinto per intervenuta prescrizione. Osserva il giudicante che la data di
commissione del reato è quella del 27 dicembre 2006 e che, in assenza di atti
interruttivi ex art.160 cod. proc. pen., risultano maturati i termini prescrizionali.
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma lamentando l’esistenza di un errore nell’applicazione della legge penale ex
art.606, lett.b), cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che la decisione è stata
assunta in sede di opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dal
Giudice delle indagini preliminari in data 21 giugno 2011 e che il giudicante ha
omesso di considerare che una ipotesi speciale di interruzione dei termini di
prescrizione è prevista per i reati in materia tributaria dall’art.17 del d.lgs. 10
marzo 2000, n.74 e che l’Agenzia delle Entrate ebbe a notificare al sig. Ciummo
in data 14 novembre 2008 un avviso di accertamento che rientra fra gli atti
indicati dal citato art.17.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La Corte ritiene che il ricorso individui un effettivo vizio della sentenza

impugnata e che il calcolo dei termini prescrizionali debba tenere conto degli atti
interruttivi previsti dalla disciplina contenuta nel d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 e
non solo di quelli previsti dall’art.160 cod. pen.
2.

Osserva, peraltro, che con la sentenza n.80 del 7 aprile 2014 la Corte

costituzionale è intervenuta sulla fattispecie incriminatrice è ha dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205),
nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011,
punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo
di imposta, ad euro 103.291,38”.
3. Tale pronuncia risulta decisiva con riferimento alla fattispecie in esame in
quanto il capo d’imputazione fissa in 70.081,00 euro l’ammontare dell’imposta
non versata e tale importo si colloca al di sotto della soglia di punibilità
determinata dall’intervento del giudice delle leggi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso il 5/6/2014

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