Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32607 del 10/07/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32607 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
Data Udienza: 10/07/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila
nel
procedimento a carico di
MARIANI Antonio, nato a Montereale il 13/6/1947
CORDESCHI Rosa, nato a Montereale il 26/4/1949
avverso la sentenza del 22/7/2013 del Tribunale di L’Aquila, che ha dichiarato
estinti per prescrizione i reati previsti dagli artt.44, 65-72 e 93-95 del d.P.R. 6
giugno 2001, n.380, accertati il 7/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/7/2013 il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato estinti
per prescrizione i reati previsti dagli artt.44, 65-72 e 93-95 del d.P.R. 6 giugno
2001, n.380, accertati il 7/11/2011, ma ritenuti commessi attorno allrat2006.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso il Pubblico ministero, in
sintesi lamentando l’errata applicazione della legge per avere il Tribunale omesso
h
di considerare che si è in presenza di reati permanenti, per i quali i termini
prescrizionali decorrono dal momento di cessazione della permanenza e non dal
momento in cui le opere iniziano ad essere realizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso affronta in modo sommario e non articolato
il tema della natura permanente dei reati urbanistici ed edilizi, che vengono
da non distinguere i diversi profili rilevanti.
2.
Premesso che le ipotesi di reato consistenti nella mancata presentazione
di documentazione e progetti alle autorità demandate alla cautela sismica o
tecnica hanno evidente carattere istantaneo e non risentono delle vicende
successive all’avvio delle opere di edificazione, può concordarsi con il ricorrente
sulla affermazione che il reato ex art.44 del d.P.R. n.380 del 2001 ha natura
permanente. Tuttavia, va rilevato che la giurisprudenza ha con chiarezza fissato
il principio secondo cui la permanenza cessa con l’ultimazione delle opere,
oppure con l’interruzione volontaria della condotta illecita o, ancora,
con
l’interruzione derivante da ordine dell’autorità o da sequestro che spogli l’autore
del reato dalla libera disponibilità del bene. Le stesse decisioni citate dal
ricorrente si esprimono in tal senso.
3.
Ora, nel caso in esame il giudicante ha ritenuto accertato che le opere
abusive non erano in corso di realizzazione al momento del controllo operato nel
mese di novembre 2011 e non furono concluse in epoca di poco anteriore al
controllo stesso, ma vanno datate nell’anno 2006 o, al massimo, nella prima
parte dell’anno 2007.
4.
E’ con tale accertamento che il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi,
fornendo elementi che escludono la fondatezza dell’accertamento e che
giustificano il giudizio di prosecuzione dell’illecito e collocano in epoca diversa e
successiva il verificarsi della condizione interruttiva della permanenza. Così non è
e il ricorso si presenta in conferente rispetto al punto essenziale della sentenza
impugnata e non in grado di mettere in crisi la decisione.
5. La palese infondatezza e la non conferenza del ricorso impongono che lo
stesso venga dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
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collocati in modo indifferenziato all’interno di un’unica categoria e in modo tale
Così deciso il 10/7/2014